§ 5.15.9 - L.R. 10 novembre 1997, n. 39.
Contributo per la realizzazione di un museo del giocattolo .


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.15 musei e biblioteche
Data:10/11/1997
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Procedure).
Art. 3.  (Modalità di concessione).
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ 5.15.9 - L.R. 10 novembre 1997, n. 39.

Contributo per la realizzazione di un museo del giocattolo [1].

(B.U. 20 novembre 1997, n. 32 - S.O. n. 2).

 

Art. 1. (Oggetto). [2]

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Zagarolo un contributo finalizzato all'acquisto di materiali per l'integrazione delle collezioni del museo del giocattolo.

 

     Art. 2. (Procedure). [3]

 

     Art. 3. (Modalità di concessione).

     1. La Giunta regionale, a seguito di richiesta del Comune beneficiario del contributo di cui all'articolo 1 e su proposta del Presidente, con propria deliberazione concede il contributo nei limiti dello stanziamento di bilancio.

     2. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1, e di rendicontazione.

     3. Il contributo è revocato se l'iniziativa finanziaria non è realizzata o non è svolta in conformità alle modalità stabilite, nonché in caso di mancata o incompleta rendicontazione.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione della presente legge viene istituito il capitolo n. 44231 del bilancio 1997 denominato: "Contributo al comune di Zagarolo per l'integrazione delle collezioni del museo del giocattolo" con lo stanziamento di lire 100 milioni [4].

     2. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 19001, lettera b), elenco 4, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

 

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 162 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[2] Articolo così sostituito dall'art. dall'art. 162 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[3] Articolo abrogato dall'art. dall'art. 162 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[4] Comma così modificato dall'art. dall'art. 162 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.