§ 4.2.52 - L.R. 26 febbraio 1987, n. 22. - Attuazione del piano pluriennale
di interventi regionali per la viabilità approvato con legge regionale 4 maggio 1985, n. 60.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:26/02/1987
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Specificazione delle opere). In adempimento del disposto dall'articolo 8 della legge regionale 4 maggio 1985, n. 60, sono individuati i seguenti interventi previsti nell'articolo 7 punti 1), 3), [...]
Art. 2.  (Classificazione delle strade regionali). Le opere indicate al precedente articolo, punti A), B1), B2), C), D), E), saranno classificate regionali secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 5 della [...]
Art. 3.  (Convenzione Regione - A.N.A.S. - Azienda nazionale autonoma delle strade). La convenzione prevista dal precedente articolo 1 è stipulata dal Presidente della Giunta regionale su proposta [...]
Art. 4.  (Procedure per la realizzazione delle opere). Ai lavori relativi alle strade di cui al precedente articolo 1, punti A), C), D), E), sarà provveduto mediante affidamento in concessione con le [...]
Art. 5.  (Piano della viabilità). Al fine di perseguire l'obiettivo di un sistema integrato di infrastrutture viarie il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con proprio atto deliberativo [...]
Art. 6.  (Misura del finanziamento). Gli interventi di cui al precedente articolo 1 saranno realizzati con fondi del bilancio così ripartiti:
Art. 7.  Per l'anno 1987 la spesa di L. 20.700 milioni occorrente per l'attuazione del primo stralcio delle opere specificate al precedente articolo 1, è iscritta nel bilancio regionale al capitolo n. 11230 [...]


§ 4.2.52 - L.R. 26 febbraio 1987, n. 22. - Attuazione del piano pluriennale

di interventi regionali per la viabilità approvato con legge regionale 4 maggio 1985, n. 60.

(B.U. 20 marzo 1987, n. 8).

 

Art. 1. (Specificazione delle opere). In adempimento del disposto dall'articolo 8 della legge regionale 4 maggio 1985, n. 60, sono individuati i seguenti interventi previsti nell'articolo 7 punti 1), 3), 6), 7), 8), della legge regionale n. 60 del 1985, che saranno realizzati direttamente dalla Regione:

     A) intervento regionale per la superstrada Sora-Frosinone;

     B1) realizzazione della tangenziale alla strada statale n. 7 «Appia» in corrispondenza con i comuni dei castelli romani;

     B2) realizzazione della tangenziale alla strada statale n. 7 «Appia» in corrispondenza con il comune di Cisterna di Latina;

     C) ammodernamento della strada «Tancia» da Rieti a Poggio Mirteto;

     D) completamento ed ammodernamento della strada «Turanense» dalla via Salaria per Roma a Carsoli;

     E) adeguamento della strada «Carpinetana»;

     F) semianello viario tangenziale di Viterbo [1];

     G) intervento sulla strada statale n. 155 Frosinone-Alatri-Fiuggi [1].

     G bis) intervento per la realizzazione dello svincolo autostradale, la realizzazione di un casello, di opere viarie connesse e per la relativa manutenzione, nel territorio del comune di Ponzano Romano, all'altezza del parcheggio Soratte, sull'Autostrada A1 Roma-Firenze [1]a.

     In attesa delle determinazioni finanziarie relative alla costruzione della superstrada di cui al citato articolo 7, punti 4) e 5), della legge regionale n. 60 del 1985, da assumere nell'ambito di un successivo provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali, la Regione, mediante apposita convenzione da stipularsi con l'A.N.A.S. (Azienda nazionale autonoma delle strade), concorrerà al miglioramento ed al potenziamento delle strade statali n. 637 (Fondi-Frosinone), n. 630 (Ausonia, Cassino-Frosinone) e n. 156 (dei Monti Lepini, Frosinone- Prossedi).

 

     Art. 2. (Classificazione delle strade regionali). Le opere indicate al precedente articolo, punti A), B1), B2), C), D), E), saranno classificate regionali secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72.

 

     Art. 3. (Convenzione Regione - A.N.A.S. - Azienda nazionale autonoma delle strade). La convenzione prevista dal precedente articolo 1 è stipulata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in, materia di lavori pubblici.

     La convenzione, redatta nel rispetto dei criteri di cui allo schema di convenzione allegato alla citata legge regionale n. 60 del 1985, sarà approvata con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 4. (Procedure per la realizzazione delle opere). Ai lavori relativi alle strade di cui al precedente articolo 1, punti A), C), D), E), sarà provveduto mediante affidamento in concessione con le modalità di cui all'articolo 11 della citata legge regionale n. 60 del 1985, mentre per i lavori relativi alle strade di cui al precedente articolo 1, punti B1 B2, sarà provveduto mediante appalto-concorso sulla base di appositi progetti di massima con le modalità di approvazione dei progetti esecutivi previste dall'articolo 10 della legge regionale 4 maggio 1985, n. 60.

 

     Art. 5. (Piano della viabilità). Al fine di perseguire l'obiettivo di un sistema integrato di infrastrutture viarie il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con proprio atto deliberativo formula, entro il 30 giugno 1987, un piano organico della viabilità nella Regione Lazio.

 

     Art. 6. (Misura del finanziamento). Gli interventi di cui al precedente articolo 1 saranno realizzati con fondi del bilancio così ripartiti:

 

 

     A) intervento regionale per la superstrada

superstrada Sora-Frosinone                  L. 21.000.000.000 [2]

     B1) realizzazione della tangenziale alla

strada statale n. 7 «Appia» in corrispondenza

con i comuni dei castelli romani            L. 13.000.000.000 [2]

     B2) realizzazione della tangenziale alla

strada statale n. 7 «Appia» in corrispon-

denza con il comune di Cisterna di Latina   L.  1.400.000.000 [3]

     C) ammodernamento della strada «Tancia»

da Rieti a Poggio Mirteto                   L.  5.000.000.000 [2]

     D) completamento ed ammodernamento

della strada «Turanense» da via Salaria

per Roma a Carsoli                          L.  5.000.000.000 [2]

     E) adeguamento della strada «Carpine-

tana»                                       L.  1.300.000.000 [3]

     F) semianello viario tangenziale di

Viterbo                                     L. 15.000.000.000 [4]

     G) intervento sulla strada statale n. 155

Frosinone-Alatri-Fiuggi                     L.    500.000.000 [4]

     Seconda convenzione ANAS (Azienda

nazionale autonoma delle strade) per miglio-

ramento e potenziamento strade statali n.

156, n. 630, n. 637 e n. 4                  L.  1.000.000.000

     G bis) intervento per la realizzazione dello svincolo autostradale, la

realizzazione di un casello, di opere viarie connesse e per la relativa

manutenzione, nel territorio del comune di Ponzano Romano, all'altezza del

parcheggio Soratte, sull'autostrada A1 Roma-Firenze             L.

5.000.000.000.

 

 

     Per l'attuazione dell'intervento previsto si provvede mediante apposita convenzione da stipulare con la Società autostrade concessioni e costruzioni S.p.a. e con l'E.N.A.S. (Ente nazionale autonomo strade).

     La convenzione prevista nel presente articolo è stipulata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici. La convenzione stessa è approvata con deliberazione della Giunta regionale [4]a.

     2. All'affidamento dei lavori relativi alle predette strade sarà provveduto mediante affidamento in concessione con le modalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1985, n. 60 [5].

 

     Art. 7. Per l'anno 1987 la spesa di L. 20.700 milioni occorrente per l'attuazione del primo stralcio delle opere specificate al precedente articolo 1, è iscritta nel bilancio regionale al capitolo n. 11230 che si istituisce con la presente legge e che assume la seguente denominazione «Esecuzione di infrastrutture viarie regionali»

     All'onere di cui al precedente comma si farà fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza per l'esercizio finanziario 1986 ai capitoli n. 11195 e n. 29822, elenco n. 4, lettera p), che offrono sufficienti disponibilità.

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 29 della L.R. 58/1988.

[1] Lettera aggiunta dall'art. 29 della L.R. 58/1988.

[1]1a Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 1994, n. 41.

[2] Finanziamento integrato dall'art. 28 della L.R. 58/1988.

[2] Finanziamento integrato dall'art. 28 della L.R. 58/1988.

[3] Finanziamento integrato dall'art. 31 della L.R. 30/1988.

[2] Finanziamento integrato dall'art. 28 della L.R. 58/1988.

[2] Finanziamento integrato dall'art. 28 della L.R. 58/1988.

[3] Finanziamento integrato dall'art. 31 della L.R. 30/1988.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 31 della L.R. 30/1988.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 31 della L.R. 30/1988.

[4]4a Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 12 settembre 1994, n. 41.

[5] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.R. 30/1988.