§ 4.2.51 - L.R. 4 maggio 1985, n. 60. - Partecipazione finanziaria della
Regione Lazio alla realizzazione di opere viarie di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:04/05/1985
Numero:60


Sommario
Art. 1.  (Piano pluriennale di interventi regionali per la viabilità). La presente legge disciplina l'attuazione del piano pluriennale di interventi regionali relativo alla realizzazione di opere di [...]
Art. 2.  (Opere incluse nel piano pluriennale di interventi regionali per la viabilità). Le opere relative alle strade di competenza statale di cui al precedente articolo 1, lettera a), riguardano:
Art. 3.  (Contributo regionale). In considerazione che alle esigenze prioritarie di esecuzione di lavori sulle strade di cui al precedente articolo 1, lettera a), non corrisponde adeguata disponibilità [...]
Art. 4.  (Primo stralcio del piano pluriennale di interventi regionali per la viabilità). La realizzazione della parte del piano pluriennale di interventi regionali per la viabilità comprendente le opere di [...]
Art. 5.  (Convenzioni). La Regione per la regolamentazione dei rapporti connessi all'attuazione del precedente articolo 3, con particolare riferimento alle modalità di partecipazione finanziaria ed ai [...]
Art. 6.  (Concorso di idee per la progettazione). Per consentire l'avvio della realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 4, secondo comma, lettere e) ed f), la Regione promuove due concorsi di [...]
Art. 7.  (Opere incluse nel piano pluriennale di interventi regionali per la viabilità). I lavori relativi alle strade di competenza non statale di cui al precedente articolo 1, lettera b), da realizzare con [...]
Art. 8.  (Finanziamento e realizzazione delle opere). La specificazione delle opere di cui al precedente articolo 7, la misura e le modalità di finanziamento, nonché le procedure di realizzazione delle opere [...]
Art. 9.  (Progettazione). Qualora alla realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 7 provveda direttamente la Regione e l'affidamento dei relativi lavori non sia disposto mediante [...]
Art. 10.  (Approvazione dei progetti esecutivi). I progetti esecutivi redatti dalla Regione, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere della seconda sezione del comitato [...]
Art. 11.  (Affidamento dei lavori in concessione). Qualora la progettazione ed esecuzione dei lavori oggetto degli interventi di cui al presente titolo II, riferiti ad opere realizzate direttamente dalla [...]
Art. 12.  (Collaudo delle opere). La nomina del collaudatore o della commissione collaudatrice per le opere finanziate ai sensi del presente titolo II, realizzate direttamente dalla Regione, è disposta con [...]
Art. 13.  (Copertura finanziaria). La spesa di L. 62.000 milioni, occorrente nel 1985 per l'attuazione del primo stralcio della parte del piano riferito alle opere di competenza statale di cui al precedente [...]
Art. 14.  (Integrazione dei sistemi di grande comunicazione). Al fine di perseguire l'obiettivo di integrazione dei sistemi di grande comunicazione (viaria, ferroviaria, aerea, navale), il Consiglio [...]
Art. 15.  (Dichiarazione d'urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della [...]
Articolo 1  
Articolo 2  
Articolo 3  
Articolo 4  
Articolo 5  
Articolo 6  
Articolo 7  


§ 4.2.51 - L.R. 4 maggio 1985, n. 60. - Partecipazione finanziaria della

Regione Lazio alla realizzazione di opere viarie di interesse regionale.

(B.U. 20 maggio 1985, n. 14).

 

Art. 1. (Piano pluriennale di interventi regionali per la viabilità). La presente legge disciplina l'attuazione del piano pluriennale di interventi regionali relativo alla realizzazione di opere di viabilità la cui spesa, già autorizzata con legge regionale 8 giugno 1984, n. 23 concernente: «Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1984», è stata riprodotta nel bilancio per l'esercizio finanziario 1985 nonché di opere di viabilità la cui spesa sarà finanziata con le modalità di cui al successivo articolo 8.

     Il piano finanziario di cui al precedente comma prevede la realizzazione di lavori attinenti a:

     a) strade di competenza statale in quanto classificate strade statali o di grande comunicazione ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1984 [1] che non possono essere eseguite con le provvidenze del piano della grande viabilità di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531 [2], in tempi compatibili con le esigenze regionali o che non rientrano nelle previsioni del piano stesso la cui realizzazione è ritenuta necessaria ed urgente dalla Regione;

     b) strade di competenza non statale in quanto non classificate statali o di grande comunicazione ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1984.

 

Titolo I

STRADE DI COMPETENZA STATALE

 

     Art. 2. (Opere incluse nel piano pluriennale di interventi regionali per la viabilità). Le opere relative alle strade di competenza statale di cui al precedente articolo 1, lettera a), riguardano:

     1) il completamento della trasversale nord (Civitavecchia-Tarquinia- Viterbo-Orte-Terni-Rieti);

     2) il potenziamento della strada statale n. 7 «Appia» nel tratto da Terracina a Formia, compresa la penetrazione al porto di Gaeta;

     3) il collegamento dell'area pontina nord con la A2 (A2-Cisterna- strada statale n. 148);

     4) la variante alla strada statale n. 311 «Nepesina», per l'abitato di Civitacastellana;

     5) l'ammodernamento della strada statale n. 411 «Sublacense».

 

     Art. 3. (Contributo regionale). In considerazione che alle esigenze prioritarie di esecuzione di lavori sulle strade di cui al precedente articolo 1, lettera a), non corrisponde adeguata disponibilità finanziaria del bilancio ordinario dell'A.N.A.S. (azienda nazionale autonoma delle strade), per legge competente, la Regione concorre alla realizzazione dei predetti lavori con contribuzioni finanziarie a favore dell'A.N.A.S. in misura non inferiore al 35 per cento della spesa necessaria per l'attuazione delle opere previste nel piano stesso.

 

     Art. 4. (Primo stralcio del piano pluriennale di interventi regionali per la viabilità). La realizzazione della parte del piano pluriennale di interventi regionali per la viabilità comprendente le opere di cui al precedente articolo 2, è effettuata per stralci tenuto conto della ridotta disponibilità finanziaria dei bilanci dell'A.N.A.S. (azienda nazionale autonoma delle strade) e della Regione.

     L'attuazione del primo stralcio del piano comporta per la Regione nell'anno 1985 un onere di L. 62.000 milioni di cui L. 61.000 milioni per la realizzazione a cura dell'A.N.A.S. delle seguenti opere:

     a) costruzione del tratto trasversale nord dalla bretella di allaccio alla strada statale n. 2 Cassia alla strada provinciale Vetralla-Tuscania;

     b) costruzione del tratto di trasversale nord del porto di Civitavecchia all'innesto con la strada statale n. 1 «Aurelia»;

     c) variante alla strada statale n. 311 «Nepesina» per l'abitato di Civitacastellana;

     d) ammodernamento della strada statale n. 411 «Sublacense» dalla strada statale n. 5 Tiburtina a Subiaco; e L. 1.000 milioni per la progettazione delle seguenti opere, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6;

     e) potenziamento della strada statale n. 7 «Appia» nel tratto Terracina-Formia, compresa la penetrazione al porto di Gaeta;

     f) collegamento dell'area pontina nord con l'autostrada A2 (A2- Cisterna-strada statale n. 148).

 

     Art. 5. (Convenzioni). La Regione per la regolamentazione dei rapporti connessi all'attuazione del precedente articolo 3, con particolare riferimento alle modalità di partecipazione finanziaria ed ai reciproci impegni di natura operativa, stipula con l'A.N.A.S. (azienda nazionale autonoma delle strade) apposite convenzioni.

     E' approvato e forma parte integrante della presente legge lo schema di convenzione tra la Regione e la A.N.A.S. relativo al primo stralcio del piano, previsto al precedente articolo 4.

     La Giunta regionale è autorizzata ad approvare gli schemi di convenzione, riferiti agli stralci successivi, che eventualmente saranno redatti per l'ulteriore attuazione del piano, nel rispetto dei criteri contenuti nello schema di convenzione di cui al precedente comma.

     Le convenzioni previste nel presente articolo sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici. Le convenzioni stesse sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 6. (Concorso di idee per la progettazione). Per consentire l'avvio della realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 4, secondo comma, lettere e) ed f), la Regione promuove due concorsi di idee per la progettazione.

     A tal fine entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione determina i requisiti e le modalità di partecipazione ai concorsi.

     Gli elaborati presentati dai partecipanti saranno esaminati da una commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, presieduta dall'Assessore regionale ai lavori pubblici e composta da due rappresentanti regionali designati dagli Assessori regionali ai lavori pubblici ed all'urbanistica, da un rappresentante dell'A.N.A.S. (azienda nazionale autonoma delle strade) compartimento di Roma e da un rappresentante per ciascuna amministrazione provinciale interessata.

     Su parere della commissione di cui al precedente comma, la Giunta regionale individua i vincitori dei concorsi di idee affidando a ciascuno di essi la progettazione di massima delle opere.

     Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità ed i tempi per l'esperimento dell'incarico.

     La Regione organizza incontri con la partecipazione dei progettisti, dell'A.N.A.S. e delle amministrazioni comunali e provinciali che operano nell'ambito territoriale in cui insiste il tracciato delle strade da progettare, affinché la progettazione di massima sia realizzata secondo le indicazioni della Regione, d'intesa con l'A.N.A.S. e sentiti gli enti locali interessati.

 

Titolo II

STRADE DI COMPETENZA NON STATALE

 

     Art. 7. (Opere incluse nel piano pluriennale di interventi regionali per la viabilità). I lavori relativi alle strade di competenza non statale di cui al precedente articolo 1, lettera b), da realizzare con fondi del bilancio regionale riguardano:

     1) il completamento della superstrada Sora-Frosinone;

     2) la realizzazione dell'asse attrezzato per l'area metropolitana di Roma;

     3) la realizzazione delle tangenziali alla strada statale n. 7 «Appia» compresi gli ammodernamenti e gli svincoli urbani in corrispondenza con i comuni dei Castelli Romani ed il comune di Cisterna di Latina;

     4) la costruzione della superstrada Sora-Ceprano-Vallecorsa-Fondi- Gaeta;

     5) la costruzione della superstrada Cassino-Suio-mare;

     6) l'ammodernamento della strada «Tancia» da Rieti a Poggio Mirteto;

     7) il completamento e l'ammodernamento della strada «Turanense» da via Salaria per Roma a Carsoli;

     8) l'adeguamento della strada carpinetana.

     Alla classificazione delle predette strade si provvederà in conformità con quanto disposto dalla legge regionale 18 giugno 1980, n. 72.

 

     Art. 8. (Finanziamento e realizzazione delle opere). La specificazione delle opere di cui al precedente articolo 7, la misura e le modalità di finanziamento, nonché le procedure di realizzazione delle opere stesse, non disciplinate nei successivi articoli della presente legge, sono effettuate con apposito provvedimento legislativo.

 

     Art. 9. (Progettazione). Qualora alla realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 7 provveda direttamente la Regione e l'affidamento dei relativi lavori non sia disposto mediante appalto-concorso o concessione, la Regione stessa ne cura la progettazione a mezzo dei propri uffici tecnici.

     La progettazione delle opere di cui al precedente comma è attuata tenendo conto della vigente normativa statale e regionale.

 

     Art. 10. (Approvazione dei progetti esecutivi). I progetti esecutivi redatti dalla Regione, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale istituito con la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

     Con la stessa procedura di cui al precedente comma sono aggiudicati i lavori ed è approvato il progetto esecutivo, prescelto a seguito di appalto-concorso da apposita commissione giudicatrice composta da:

     a) l'Assessore regionale ai lavori pubblici che la presiede o suo delegato;

     b) il responsabile del settore competente in materia di opere stradali;

     c) due esperti nella specifica materia delle opere stradali, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed i lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.

 

     Art. 11. (Affidamento dei lavori in concessione). Qualora la progettazione ed esecuzione dei lavori oggetto degli interventi di cui al presente titolo II, riferiti ad opere realizzate direttamente dalla Regione, siano affidati in concessione ad imprese ovvero ad associazioni anche temporanee di imprese od a consorzi di imprese, la Regione stessa deve indire un bando nel quale sono contenute le indicazioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 agosto 1977, n. 584 [3], nonché i requisiti e le condizioni atte a dimostrare la capacità tecnica ed economica del concorrente con riferimento, tra l'altro, all'iscrizione all'albo nazionale per la categoria e per l'importo indicato nell'avviso di gara.

     L'affidamento in concessione è disposto dalla Giunta regionale con provvedimento motivato sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte presentate a seguito del bando di cui al precedente comma.

     A tale scopo la Giunta regionale si avvale dell'apporto tecnico di apposita commissione istituita con la medesima composizione di quella prevista nel precedente articolo 1O per l'esame delle offerte presentate a seguito di appalto-concorso.

     Entro sessanta giorni dal perfezionamento del provvedimento di cui al precedente comma è redatto ed approvato dalla Giunta regionale apposito schema di convenzione tra la Regione concedente e la concessionaria.

     La convenzione dovrà, tra l'altro, prevedere:

     1) le procedure relative all'elaborazione da parte della concessionaria del progetto generale e dei progetti esecutivi delle singole opere nonché le procedure per l'approvazione dei progetti medesimi;

     2) le modalità di appalto dei lavori e delle forniture da parte della concessionaria e quelle relative alla contabilizzazione delle opere e delle forniture;

     3) le modalità per le forniture e per l'esecuzione dei lavori che la concessionaria dovrà realizzare in proprio ovvero tramite imprese collegate e le modalità per l'affidamento di opere a terzi;

     4) l'importo della cauzione definitiva da prestare ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 [4];

     5) i criteri per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori ed il collaudo definitivo delle opere;

     6) i criteri per la determinazione delle singole componenti che concorrono a formare il costo complessivo di ogni singolo intervento e le modalità ed i tempi del relativo pagamento alla concessionaria;

     7) le penali per i ritardi, le ipotesi della decadenza dalla concessione e la procedura della relativa dichiarazione, nonché i tempi e le modalità per la consegna delle opere e delle attrezzature già eseguite;

     8) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni alla concessionaria per una percentuale massima non superiore al 20 per cento dell'intero importo contrattuale e previa prestazione di idonea garanzia;

     9) il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale composto da:

     a) un consigliere del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, designato dallo stesso Tribunale;

     b) un magistrato di Corte d'Appello nominato dal Presidente della medesima Corte d'Appello;

     c) un componente tecnico del comitato tecnico consultivo regionale nominato dal presidente della sezione seconda dello stesso comitato;

     d) un funzionario regionale direttivo amministrativo di qualifica dirigenziale;

     e) un libero professionista incaricato dall'impresa appaltatrice;

     f) un segretario, funzionario regionale direttivo, per le eventuali controversie relative all'applicazione del contenuto della convenzione.

     All'atto della stipula della convenzione la concessionaria deve dimostrare di aver prestato cauzione definitiva.

     La convenzione di cui al precedente comma deve essere approvata con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 12. (Collaudo delle opere). La nomina del collaudatore o della commissione collaudatrice per le opere finanziate ai sensi del presente titolo II, realizzate direttamente dalla Regione, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di redazione del certificato di ultimazione dei lavori.

     Su iniziativa della Regione l'incarico può essere attribuito anche in corso d'opera.

     In attesa di apposita legge regionale che disciplini la nomina dei collaudatori, questi sono scelti anche tra i dipendenti regionali.

     In ordine agli incarichi di cui al precedente comma trova applicazione quanto previsto nell'articolo 11, quarto e quinto comma, della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

     Il Presidente della Giunta regionale approva il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, determina la spesa definitivamente occorsa per la realizzazione dell'opera ed accerta l'eventuale economia.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 13. (Copertura finanziaria). La spesa di L. 62.000 milioni, occorrente nel 1985 per l'attuazione del primo stralcio della parte del piano riferito alle opere di competenza statale di cui al precedente articolo 4, è iscritta nel bilancio regionale al capitolo n. 11224 che si istituisce con la presente legge e che assume la seguente denominazione: «Partecipazione finanziaria della Regione Lazio alla realizzazione delle opere di viabilità di particolare importanza».

     All'onere di cui al precedente comma si farà fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza per l'esercizio finanziario 1985 al capitolo n. 11195.

     La copertura degli oneri degli anni successivi è assicurata nell'ambito degli stanziamenti del bilancio pluriennale.

 

     Art. 14. (Integrazione dei sistemi di grande comunicazione). Al fine di perseguire l'obiettivo di integrazione dei sistemi di grande comunicazione (viaria, ferroviaria, aerea, navale), il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, formula, entro il 31 dicembre 1985, una mappa organica, corredata di relazione illustrativa, di detti sistemi di grande comunicazione, con particolare riferimento ai nodi di interscambio fra i diversi modi di comunicazione.

     La mappa di cui al precedente comma, comprensiva della indicazione delle priorità degli interventi, dovrà fare riferimento agli atti formali degli organi nazionali, regionali, delle province e dei comuni riguardanti i sistemi di grande comunicazione.

 

     Art. 15. (Dichiarazione d'urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

ALLEGATO

 

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE REGIONE LAZIO

 

Schema di convenzione

tra l'azienda nazionale autonoma delle strade e la Regione Lazio per

l'esecuzione di interventi straordinari sulla viabilità di particolare

importanza.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome della legge

 

     L'anno millenovecentottanta addì ...... del mese di ...... in Roma ed in una sala della direzione generale dell' A.N.A.S., avanti a me dott .......... nato a ....... il giorno ........ direttore aggiunto di divisione dell'ANAS, delegato alla stipulazione dei contratti di competenza dell'azienda nazionale autonoma delle strade con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data ......... n. .... registrato alla Corte dei Conti addì ......... al registro 4 A.N.A.S. foglio numero ..... e senza l'assistenza di testimoni avendovi le parti contraenti rinunciato di accordo con me ufficiale rogante delegato giusta la facoltà concessa dall'art. 46 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89.

 

Premesso:

 

     che l'art. 7 della legge regionale n. ..... del ....... prevede la realizzazione dei seguenti interventi viari di competenza A.N.A.S.:

     1) completamento della trasversale nord (Civitavecchia-Tarquinia- Viterbo-Orte-Terni-Rieti);

     2) potenziamento della strada statale n. 7 «Appia» nel tratto da Terracina a Formia, compresa la penetrazione al porto di Gaeta;

     3) collegamento dell'area pontina nord con la A/2 (A/2-Cisterna-strada statale 148);

     4) variante alla strada statale n. 311 «Nepesina» per l'abitato di Civitacastellana;

     5) ammodernamento della strada statale n. 411 «Sublacense»;

     che l'A.N.A.S. e la Regione Lazio riconoscono che i sopra-elencati interventi rappresentano direttrici fondamentali per lo sviluppo del territorio laziale e, come tali, vanno considerati prioritari in sede di programmazione degli interventi sulle strade statali;

     che la Regione Lazio con legge regionale n. ...... del ....... ha determinato di concorrere con un proprio intervento finanziario di L. 62.000 milioni di cui lire 61.000 milioni per l'esecuzione dei lavori e lire 1.000 milioni per progettazioni, al fine di consentire l'immediato avvio del suddetto programma infrastrutturale;

     che gli interventi viari di cui ai punti precedenti n. 1, n. 2 e n. 3 per le loro caratteristiche e finalità, rientrano nel piano decennale della grande viabilità di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531;

     che, in attesa che tale piano venga definito a livello nazionale e diventi operativo, si ritiene opportuno dare sollecito avvio a quelle opere viarie che presentano maggior urgenza, nonché realizzare le opere non inserite nel piano decennale;

     che in considerazione sia delle disponibilità finanziarie del bilancio ordinario A.N.A.S., sia della necessità di coordinare in modo uniforme i rapporti tra A.N.A.S. e Regione, non è possibile definire fin d'ora gli impegni relativi alla realizzazione dell'intero programma di opere viarie citato in precedenza;

     che, in base all'art. 5 della suindicata legge regionale, per l'utilizzo della contribuzione finanziaria regionale relativa ad interventi viari di competenza statale, deve essere stipulata tra la Regione Lazio e l'A.N.A.S. una apposita convenzione in cui vengano stabiliti i rispettivi impegni;

     che, per quanto premesso, si è convenuto di stipulare una convenzione per la realizzazione di un primo stralcio del programma generale degli interventi viari suddetti;

     che nella individuazione delle opere da inserire si è tenuto conto della situazione progettuale dando la priorità agli interventi dotati di progetti esecutivi e quindi appaltabili in tempi brevi;

     che sullo schema della convenzione ha espresso parere favorevole il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. con voto n. 149 in data 5 marzo 1985.

     Si sono personalmente riuniti oggi dinnanzi a me ufficiale rogante delegato alla stipula dei contratti di competenza dell'azienda nazionale autonoma delle strade

 

da una parte

 

l'On.le .......... nato a .......... il ......... Ministro dei lavori pubblici - presidente dell'azienda nazionale autonoma delle strade

 

e dall'altra

 

l'On.le ........... nato a .......... il ....... Presidente della Giunta

della Regione Lazio, abilitato a firmare il presente atto giusta i poteri

conferitigli ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n ............. del

 

 

Tutto ciò premesso:

 

ed accertata da me ufficiale rogante delegato la capacità giuridica dei

contraenti, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto

segue:

 

     Articolo 1

 

     La Regione Lazio, in conformità ed in esecuzione di quanto previsto dalla legge regionale ........ n ...... concorre con proprie contribuzioni finanziarie all'attuazione del programma infrastrutturale viario relativo ai lavori specificati nel successivo art. 2 secondo quanto previsto nelle premesse della presente convenzione che si intendono integralmente recepite.

     I lavori verranno realizzati dall'A N A.S.

 

     Articolo 2

 

     La Regione Lazio ai sensi dell'art 4 della citata legge regionale .......... concorre alle spese per l'esecuzione dei lavori, di cui al programma di interventi, per un importo di lire 61.000 milioni così ripartito:

     a) lire 12.000 milioni per la costruzione del tratto di trasversale nord dalla bretella di allaccio alla strada statale n. 2 Cassia alla strada provinciale Vetralla-Tuscania;

     b) lire 25.000 milioni per il completamento del tratto di trasversale nord dal porto di Civitavecchia all'innesto con la strada statale n. 1 «Aurelia»;

     c) lire 15.000 milioni per la variante alla strada statale n. 311 «Nepesina» per l'abitato di Civitacastellana;

     d) lire 9.000 milioni per l'ammodernamento della strada statale n. 411 «Sublacense» dalla strada statale n. 5 Tiburtina a Subiaco.

     La contribuzione regionale è fissa ed invariabile e, quindi, ogni maggiore spesa ed onere comunque afferenti alla completa esecuzione dei lavori e messa in esercizio di dette opere saranno a carico esclusivo dell'A.N.A.S., restando inteso che la Regione Lazio è sollevata da qualsiasi responsabilità e rimane estranea ai rapporti con i terzi.

     Per quanto attiene la quota per le progettazioni fissata in lire 1.000 milioni, questa sarà utilizzata dalla Regione secondo quanto disposto dalla legge regionale ......

     L'A.N.A.S. da parte sua si impegna alla realizzazione delle opere di cui al presente articolo fino alla concorrenza di una spesa complessiva di lire 61.000 milioni e ad inserire nel piano decennale della viabilità di grande comunicazione, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531, il completamento della trasversale nord e la realizzazione sia del potenziamento della strada statale n. 7 «Appia» (nel tratto da Terracina a Formia, compresa la penetrazione al porto di Gaeta) sia del collegamento dell'area pontina nord con la A/2.

     L'A.N.A.S. provvederà alla realizzazione delle opere di cui al presente articolo secondo il seguente programma di impegno finanziario:

     lire 500 milioni per l'esercizio 1985;

     lire 10.000 milioni per l'esercizio 1986;

     lire 30.000 milioni per l'esercizio 1987;

     lire 20.500 milioni per l'esercizio 1988;

     per un totale di lire 61.000 milioni.

 

     Articolo 3

 

     L'erogazione delle contribuzioni da parte della Regione Lazio per ogni singolo intervento avverrà mediante deposito in contabilità speciale intestata al capo compartimento dell'A.N.A.S. per il Lazio presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, successivamente

all'autorizzazione ministeriale ad indire la gara e comunque prima della definitiva aggiudicazione dei relativi lavori.

     In ogni caso, le richieste di erogazione dovranno pervenire alla Regione Lazio - Assessorato ai lavori pubblici, entro e non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui le contribuzioni si riferiscono.

     Gli eventuali residui di stanziamento che dovessero essere accertati, trascorsa la data del 31 ottobre, saranno iscritti nello stanziamento dell'esercizio finanziario immediatamente successivo.

     La contribuzione regionale, per effetto di tale slittamento, può essere protratta oltre l'esercizio 1985 a condizione che non comporti ulteriori oneri finanziari aggiuntivi e non superi nella erogazione l'anno 1987.

 

     Articolo 4

 

Il collaudo delle opere verrà effettuato da parte di funzionari tecnici ed amministrativi, espressamente nominati dall'A.N.A.S. secondo le norme vigenti che regolano i collaudi delle amministrazioni dello Stato.

     Ad avvenuto collaudo delle opere, ivi compreso quello statico, l'A.N.A.S. trasmetterà alla Regione Lazio una apposita relazione illustrativa e giustificativa delle spese effettuate con le contribuzioni finanziarie erogate dalla Regione stessa, restando inteso che, nel corso dei lavori, l'A.N.A.S. informerà periodicamente la Regione Lazio sull'andamento dei lavori medesimi, inviando, almeno ogni sei mesi, apposita relazione.

     Il settore sistemi infrastrutturali dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici effettuerà, almeno ogni sei mesi, visite di sopralluogo nei cantieri onde poter relazionare direttamente al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore regionale ai lavori pubblici sull'andamento dei lavori senza comunque interferire nella direzione dei lavori stessi, che rimane di competenza esclusiva dell'A.N.A.S.

     Gli uffici dell'A.N.A.S., incaricati della direzione lavori, forniranno ogni collaborazione ed assistenza ai funzionari del suddetto settore dell'Assessorato regionale incaricati dei sopralluoghi.

 

     Articolo 5

 

     Il dirigente del compartimento A.N.A.S. per il Lazio, cui compete la conduzione dei lavori a norma del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, provvederà a dare rendiconto dei contributi ricevuti dalla Regione Lazio nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

 

     Articolo 6

 

     Qualora insorgessero questioni relative all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione le questioni stesse saranno deferite ad un collegio costituito da tre membri, di cui uno designato dall'A.N.A.S., uno dalla Regione ed il terzo, arbitro presidente, scelto di comune accordo fra le parti.

     In caso di mancato accordo il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio di Stato.

 

     Articolo 7

 

     Il presente atto redatto in carta uso bollo ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sarà registrato ai sensi di legge.

     Tutte le spese dipendenti dalla stipula della presente convenzione, niuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Regione Lazio.

     E richiesto io dott ........... delegato alla stipulazione dei contratti presso l'azienda nazionale autonoma delle strade ho ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura fattane a chiara ed intelleggibile voce, in presenza delle parti che da me interpellate prima di sottoscriverlo, anche in margine di ciascun foglio, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

     Il presente atto consta di n ..... fogli di carta uso bollo, dattilografati da persona di mia fiducia, su facciate n ..... compresa la presente scritta su righe n ......

 

 


[1] Pubblicato sulla G.U. 6/8/1984, n. 215 (S.O.), concerne la «Classificazione dei tronchi di strade ed autostrade statali ed in concessione costituenti la nuova rete degli itinerari internazionali nell'ambito dei capisaldi individuati dalla legge 29 novembre 1980, n. 922».

[2] Pubblicata sulla G.U. 14/8/1982, n. 223, concerne il «Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale».

[3] Pubblicata sulla G.U. 26/8/1977, n 232, concerne le «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea».

[4] Pubblicata sulla G.U. 14/6/1982, n. 161, concerne la «Costituzione di cauzioni di polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici».