§ 68.3.5 - Legge 10 giugno 1982, n. 348.
Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.3 garanzie
Data:10/06/1982
Numero:348


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 68.3.5 - Legge 10 giugno 1982, n. 348.

Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici.

(G.U. 14 giugno 1982, n. 161)

 

     Art. 1.

     In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro Ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

     a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

     b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico [1];

     c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi [2].

 

          Art. 2.

     Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione.

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 13 della L. 28 luglio 2016, n. 154.

[2]  Lettera così sostituita dall'art. 128 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.