§ 3.8.73 - L.R. 1 settembre 1999, n. 17.
Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria e artigianato
Data:01/09/1999
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attività di coordinamento.
Art. 3.  Composizione.
Art. 4.  Funzioni.
Art. 5.  Organizzazione.
Art. 6.  Compiti delle segreterie.
Art. 7.  Funzioni.
Art. 8.  Composizione.
Art. 9.  Segreteria della commissione regionale.
Art. 10.  Relazioni e programmi.
Art. 11.  Requisiti da dichiarare.
Art. 12.  Sedute.
Art. 13.  Vigilanza.
Art. 14.  Compensi ai componenti delle commissioni.
Art. 15.  Illeciti e sanzioni.
Art. 16.  Accertamento degli illeciti ed irrogazione delle sanzioni.
Art. 17.  Comunicazione degli illeciti.
Art. 18.  Personale.
Art. 19.  Finanziamento delle spese.
Art. 20.  Istituzione.
Art. 21.  Procedimento per l'iscrizione.
Art. 22.  Sistema informativo e snellimento delle procedure.
Art. 23.  Consorzi e società consortili artigiane.
Art. 24.  Modifiche e cessazioni.
Art. 25.  Modulistica impiegata.
Art. 26.  Efficacia dei provvedimenti.
Art. 27.  Ricorsi contro i provvedimenti delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.
Art. 28.  Revisione dell'albo.
Art. 29.  Modalità di espletamento della revisione.
Art. 30.  Diritti di segreteria e di certificazione.
Art. 31.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 32.  Disposizioni finanziarie.
Art. 33.  Riconoscimento di debito.
Art. 34.  Abrogazioni.
Art. 35.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.8.73 - L.R. 1 settembre 1999, n. 17. [1]

Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato.

(B.U. 20 settembre 1999, n. 26 - S.O. n. 2).

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con la presente legge, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro sull'artigianato) e successive modifiche ed integrazioni, la Regione detta nuove norme circa la costituzione, l'organizzazione ed i compiti delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato.

     1 bis. Le commissioni provinciali e la commissione regionale per l’artigianato sono organi amministrativi regionali preposti alla rappresentanza e alla tutela dell’artigianato ed esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla presente legge [2].

 

     Art. 2. Attività di coordinamento.

     1. La Regione, nell'ambito delle materie elencate dall'articolo 1, comma 2, della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, coordina le attività di tutti gli enti che abbiano competenze nel territorio regionale in materia di artigianato, al fine di promuovere un organico sviluppo del settore ed un razionale uso delle risorse pubbliche ad esso destinate.

TITOLO II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA

E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

CAPO I

COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO

 

     Art. 3. Composizione.

     1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, di seguito denominate commissioni provinciali, sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.

     2. Esse sono composte da undici membri che eleggono nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente. Il presidente è scelto tra i titolari di imprese artigiane.

     3. Ciascuna commissione provinciale è formata da:

     a) sei titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo provinciale da almeno tre anni, designati, secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a struttura nazionale e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella provincia;

     b) il direttore dell'ufficio provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o suo delegato;

     c) il direttore dell'ufficio provinciale dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) o suo delegato;

     d) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o suo delegato;

     e) due esperti, di cui uno designato dalla Giunta regionale ed uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio.

     4. Le designazioni di cui al comma 3 sono comunicate al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dello stesso. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta provvede comunque alla nomina ed alla costituzione della commissione provinciale.

     5. I componenti della commissione provinciale decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti di cui al comma 3, lettera a), ovvero in caso di mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale su segnalazione del presidente della commissione stessa.

     6. Nell'ipotesi in cui vengano a mancare uno o più componenti di cui al comma 3, lettera a), il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla loro sostituzione con altri, designati dalle organizzazioni di appartenenza.

 

     Art. 4. Funzioni.

     1. Le commissioni provinciali, ai sensi dell'articolo 9 della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, svolgono le seguenti funzioni:

     a) curano la tenuta dell'albo delle imprese artigiane, deliberando, per il rispettivo territorio, sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti delle imprese artigiane;

     b) effettuano ogni trenta mesi la revisione dell'albo;

     c) provvedono al rilascio dei certificati, atti e visure secondo le risultanze dell'albo delle imprese artigiane;

     d) concorrono a promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato;

     e) forniscono contributi tecnici alla Regione con riferimento all'attività programmatoria e legislative nel settore;

     f) concorrono con la commissione regionale per l'artigianato allo svolgimento di indagini e rilevazioni statistiche sulle attività artigiane, anche utilizzando, a tal fine, l'albo;

     g) elaborano, anche ai fini della lettera f), una relazione annuale sulla situazione dell'artigianato nel territorio di competenza;

     h) svolgono ogni altro compito ad esse attribuito con legge.

     2. Presso ciascuna commissione provinciale è istituito un servizio di informazione, al quale è affidato il compito di assicurare agli imprenditori artigiani il necessario supporto tecnico ed amministrativo su tutte le problematiche attinenti al settore.

     3. Le commissioni provinciali, eccezionalmente e solo per specifiche esigenze, possono organizzarsi in sezioni di lavoro a carattere temporaneo.

     4. Le commissioni provinciali hanno sede presso le CCIAA, che sono delegate ad espletare i compiti amministrativi relativi alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane.

 

     Art. 5. Organizzazione.

     1. I compiti di segreteria delle commissioni provinciali sono assicurati dalle CCIAA d'intesa con i presidenti delle commissioni stesse.

     2. Il personale di segreteria è alle dipendenze funzionali dei presidenti delle commissioni provinciali.

     3. Il funzionamento delle commissioni provinciali, per quanto non disposto dalla presente legge, è disciplinato da un regolamento interno adottato dalle stesse ed approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 6. Compiti delle segreterie.

     1. Le segreterie delle commissioni provinciali hanno i seguenti compiti:

     a) curano gli adempimenti istruttori ed esecutivi relativi alle iscrizioni, alle modificazioni ed alle cancellazioni delle imprese dai relativi albi;

     b) curano la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle commissioni stesse;

     c) curano il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo ed ogni altra certificazione prevista dalle leggi vigenti, nonché la riscossione dei relativi diritti di certificazione e di segreteria secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

     d) predispongono gli atti e curano gli adempimenti connessi alle procedure di revisione periodica dell'albo;

     e) curano ogni altro compito connesso con gli adempimenti di legge.

CAPO II

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

 

     Art. 7. Funzioni.

     1. La commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata commissione regionale, ha sede presso la Regione e svolge le seguenti funzioni:

     a) decide sui ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali, secondo quanto previsto dall'articolo 7, quinto comma, della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

     b) collabora, quale organo tecnico-consultivo, con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato ed esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia;

     c) promuove, nell'ambito della programmazione regionale, indagini e rilevazioni statistiche, nonché fornisce documentazioni ed informazioni sulle attività interessanti l'artigianato, in collaborazione con le commissioni provinciali;

     d) propone, in collaborazione con le commissioni provinciali, iniziative volte allo sviluppo, valorizzazione e tutela dell'artigianato;

     e) provvede alla elaborazione ed alla pubblicazione della relazione generale annuale sulla situazione dell'artigianato nella regione, sulla base degli elementi forniti dalle singole commissioni provinciali;

     f) coordina il procedimento di revisione degli albi, di competenza delle commissioni provinciali;

     g) svolge ogni altro compito che sia ad essa attribuito dalle leggi.

 

     Art. 8. Composizione.

     1. La commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

     a) i presidenti delle commissioni provinciali;

     b) tre esperti designati dal Consiglio regionale, di cui uno scelto tra cinque nominativi indicati dall'unione regionale delle CCIAA del Lazio;

     c) cinque esperti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale operanti nella regione, più rappresentative a livello regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità in materia di artigianato, economico finanziaria, fiscale o del lavoro, opportunamente documentati.

     2. I componenti della commissione regionale eleggono nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente.

     3. Per quanto non disposto dal presente articolo, si fa rinvio alle norme di cui all'articolo 3, commi 4 e 5.

 

     Art. 9. Segreteria della commissione regionale.

     1. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la commissione regionale si avvale della competente struttura dell'assessorato che svolge compiti di segreteria amministrativa relativamente:

     a) alla predisposizione degli atti e alle istruttorie concernenti i ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali;

     b) alla verbalizzazione, alla pubblicità e conservazione degli atti;

     c) alla predisposizione ed all'attuazione delle iniziative di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, nonché relative al coordinamento delle commissioni provinciali;

     d) alla predisposizione del testo delle relazioni illustrative e di programma di cui all'articolo 10;

     e) all'esame ed istruttoria dei quesiti formulati dalle commissioni provinciali in merito agli adempimenti ed alle procedure di propria competenza, fornendo opportune indicazioni ovvero promuovendo la pronuncia degli organi competenti;

     f) alla cura di ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti della commissione.

 

     Art. 10. Relazioni e programmi.

     1. La commissione regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale, per l'approvazione, una relazione illustrativa dell'attività svolta ed un programma di attività per l'anno successivo.

     2. Tali elaborati, oltre alle iniziative a carattere regionale, comprendono anche quelle a carattere provinciale attuate o proposte dalle commissioni provinciali.

CAPO III

NORME COMUNI

 

     Art. 11. Requisiti da dichiarare.

     1. I componenti artigiani delle commissioni devono dichiarare annualmente di essere in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge e con i contratti di lavoro di riferimento del settore.

 

     Art. 12. Sedute.

     1. Il Presidente convoca la commissione almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta, con comunicazione a tutti i componenti, nella quale, oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, è indicata anche la data della prima e della seconda convocazione.

     2. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza del presidente o del vicepresidente, nonché, nelle commissioni provinciali, di quattro componenti, di cui almeno due titolari di imprese artigiane e, nella commissione regionale, di almeno due dei presidenti delle commissioni provinciali e di almeno tre dei componenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c).

     3. Le deliberazioni delle commissioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando tra questi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

     Art. 13. Vigilanza.

     1. La commissione regionale e le commissioni provinciali sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale.

     2. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento o di accertate gravi e reiterate irregolarità, l'assessore competente in materia di artigianato, previa diffida, propone alla Giunta regionale di dichiarare la decadenza della commissione.

     3. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario provvisorio che resta in carica fino all'insediamento della nuova commissione ed è attivata la procedura di rinnovo della commissione stessa.

 

     Art. 14. Compensi ai componenti delle commissioni.

     1. Ai componenti delle commissioni spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27 e successive modificazioni.

 

     Art. 15. Illeciti e sanzioni.

     1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 5 della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti:

     a) per omessa presentazione di domande di iscrizione: da lire 300 mila a lire 3 milioni;

     b) per omessa presentazione di denuncia di modifica o cancellazione: da lire 100 mila a lire 1 milione;

     c) per presentazione oltre i termini della domanda di iscrizione: lire 300 mila; se il ritardo non supera i trenta giorni dalla scadenza del termine la sanzione viene ridotta a lire 60 mila;

     d) per presentazione oltre i termini di denuncia di modifica o di cancellazione lire 100 mila; se il ritardo non supera i trenta giorni dalla scadenza del termine la sanzione viene ridotta a lire 30 mila;

     e) per dichiarazioni contenenti dati erronei: da lire 20 mila a lire 60 mila;

     f) per dichiarazioni non veritiere determinanti ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane: da lire 300 mila a lire 3 milioni;

     g) per uso non consentito di riferimenti all'artigianato: da lire 500 mila a lire 5 milioni.

 

     Art. 16. Accertamento degli illeciti ed irrogazione delle sanzioni.

     1. Le commissioni provinciali, anche di concerto con gli enti locali, sono abilitate a promuovere ogni iniziativa utile a contenere e reprimere il lavoro abusivo. A tal fine le sanzioni previste per coloro che esercitano attività artigiana senza iscrizione all'albo sono quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g). Ogni iniziativa od informazione relativa al fenomeno dell'abusivismo è trasmessa dalle commissioni provinciali agli organi della pubblica amministrazione competenti in materia.

 

     Art. 17. Comunicazione degli illeciti.

     1. Gli uffici e gli organi della pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle funzioni loro demandate dalle leggi, rilevino violazioni alle disposizioni della presente legge ne danno comunicazione, entro i successivi cinque giorni, alla commissione provinciale ed al sindaco competenti per territorio, i quali adottano i provvedimenti di rispettiva competenza.

 

     Art. 18. Personale.

     1. Al fine dell'espletamento dei compiti amministrativi connessi alla gestione dell'albo, la Giunta regionale, di concerto con le CCIAA, determina le nuove strutture organizzative, in sostituzione di quelle esistenti, e individua i contingenti di personale necessario allo svolgimento dei compiti stessi.

     2. Sulla base delle individuazioni effettuate ai sensi del comma 1, la Giunta regionale, d'intesa con il sistema camerale, tenuto conto delle eventuali richieste di trasferimento del personale regionale, approva gli elenchi nominativi, distinti per province, del personale da trasferire.

     3. La Regione, anche ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, tramite contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione al personale trasferito delle forme di incentivazione previste dalla normativa vigente in materia.

     4. I posti del contingente di personale individuato con gli elenchi di cui al comma 2 sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della Giunta regionale e sono soppressi automaticamente all'atto del trasferimento del personale.

     5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede, secondo la normativa vigente, al definitivo trasferimento del personale individuato nel ruolo degli enti camerali destinatari.

     6. Il personale trasferito per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità già maturata, e deve essere inquadrato in qualifiche funzionali corrispondenti.

     7. Fino al definitivo trasferimento, gli oneri relativi al personale individuato con gli elenchi di cui al comma 2 sono a carico della Regione.

     8. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di trasferimento di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e le CCIAA destinatarie.

 

     Art. 19. Finanziamento delle spese.

     1. Le spese relative ai compiti delegati sono finanziate, previa stima dei relativi oneri, con assegnazioni di risorse regionali alle quali si fa fronte anche attraverso le entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 15.

     2. Ciascuna CCIAA introita i proventi dei diritti di segreteria sugli atti e sui certificati relativi all'albo, quale compensazione delle spese relative all'organizzazione generale dei servizi.

     3. Nel definire i parametri oggettivi per il riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 si tiene conto delle somme che ciascuna CCIAA può ottenere dalle entrate di cui al comma 2.

     4. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento dei compiti delegati è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti camerali.

TITOLO III

ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

     Art. 20. Istituzione.

     1. E' istituito, in ciascuna provincia, l'albo delle imprese artigiane articolato in due sezioni:

     a) nella sezione prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

     b) nella sezione seconda sono iscritti i consorzi e le società consortili, costituiti tra le imprese artigiane, a norma dell'articolo 6 della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenute a far domanda di iscrizione all'albo entro trenta giorni dall'inizio dell'attività secondo le formalità previste dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. La qualifica di impresa artigiana può essere altresì accertata d'ufficio dalle commissioni provinciali.

     4. Ai fini delle iscrizioni stesse le commissioni provinciali devono interagire con il registro delle imprese tenuto dalle CCIAA.

 

     Art. 21. Procedimento per l'iscrizione.

     1. La domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, redatta in unico esemplare, è presentata al comune dove l'impresa svolge la propria attività.

     2. La presentazione avviene mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, il comune rilascia contestuale ricevuta; nel secondo caso, costituisce data di presentazione quella di spedizione.

     3. Il comune trattiene la domanda agli effetti della istruttoria di cui al comma 4.

     4. L'istruttoria della domanda svolta dal comune è diretta a certificare:

     a) i dati anagrafici e fiscali del titolare e di tutti i soci, per le società di cui all'articolo 2, comma secondo, della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

     b) la sede dell'attività esercitata;

     c) la natura dell'attività esercitata;

     d) la data di effettivo inizio dell'attività con i requisiti di impresa artigiana;

     e) il possesso da parte dell'impresa delle licenze e delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività artigiana;

     f) il carattere e l'entità della partecipazione tecnico-professionale nel processo produttivo con il lavoro anche manuale dell'imprenditore e, nell'ipotesi di persona giuridica, della maggioranza dei soci;

     g) il numero dei dipendenti compresi gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro e i familiari occupati nell'impresa, nonché gli eventuali portatori di handicap e i lavoratori a domicilio o a tempo parziale.

     5. Il comune, apposta la certificazione di cui al comma 4 sulla domanda, trasmette la stessa, entro e non oltre venti giorni dalla data di presentazione, alla commissione provinciale competente per territorio.

     6. La commissione provinciale trasmette immediatamente copia conforme all'originale della domanda alla CCIAA, ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

     7. I requisiti di cui al comma 4, unitamente a quelli richiesti dagli articoli 3 e 4 della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, sono valutati dalla commissione provinciale, la quale può disporre, eccezionalmente, eventuali accertamenti d'ufficio.

     8. La commissione provinciale delibera l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane che siano in possesso dei requisiti di legge.

     9. I provvedimenti di iscrizione o diniego vanno notificati agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine, la domanda si intende accolta, fatti salvi i poteri di verifica d'ufficio di competenza della commissione provinciale. I provvedimenti di cui sopra devono essere trasmessi, altresì, a tutti i soggetti interessati, nel rispetto del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

     10. Al momento dell'entrata in vigore del decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 2 del d.l. 6/1993 convertito dalla l. 63/1993, la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane deve essere munita della certificazione prevista al comma 4, da richiedere in via preventiva al comune in cui l'impresa ha la propria sede operativa. Copia della domanda di iscrizione deve essere presentata anche alla commissione provinciale dove l'impresa ha la sede legale.

 

     Art. 22. Sistema informativo e snellimento delle procedure.

     1. La Regione, d'intesa con le CCIAA interessate, promuove la semplificazione amministrativa favorendo l'introduzione di procedure che snelliscano l'iter di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, anche mediante l'istituto dell'autocertificazione. Allo stesso fine la Regione promuove la realizzazione del collegamento telematico tra lo sportello polifunzionale di cui al d.l. 6/1993 convertito dalla l. 63/1993 ed i comuni.

     2. La Regione procede all'attivazione di un sistema informativo dell'artigianato nell'ambito del sistema informativo regionale attraverso l'automazione delle diverse procedure amministrative riguardanti le imprese artigiane. Detto sistema interagisce con la rete informatica delle CCIAA.

 

     Art. 23. Consorzi e società consortili artigiane.

     1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane, di cui all'articolo 6, comma primo della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo.

     2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al comma 1, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa di cui all'articolo 6, comma terzo della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, se iscritti nella separata sezione dell'albo.

     3. L'iscrizione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, è disposta dalla commissione provinciale su domanda del consorzio o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste dall'articolo 6, terzo comma, della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2, sono iscritti nella separata sezione dell'albo, con l'indicazione, per ciascun consorzio o società consortile, delle imprese che li costituiscono e, nell'ipotesi di consorzi o di società consortili miste, degli altri soggetti associati.

     5. Le forme associative di cui al presente articolo, ivi comprese le società cooperative finalizzate alla prestazione di garanzia, possono assumere la rappresentanza dei soci iscritti nei confronti della pubblica amministrazione.

     6. Le agevolazioni previste dalle leggi regionali vigenti a favore delle imprese artigiane sono estese ai soggetti di cui all'articolo 6, comma quarto, della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 24. Modifiche e cessazioni.

     1. Le denunce di modificazione e di cessazione dell'attività artigiana sono presentate al comune, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, secondo le procedure di cui all'articolo 21, commi 1, 2 e 10, ed all'articolo 22 [3].

     1 bis. Il comune espleta l'istruttoria diretta a certificare la veridicità dei dati contenuti nella denuncia e trasmette la stessa, entro e non oltre venti giorni dalla data di presentazione, alla commissione provinciale competente per territorio [4].

     2. Gli ispettori del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni a favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata danno immediata comunicazione alla commissione provinciale di ogni notizia relativa a modificazioni, cessazioni o sospensioni di cui al comma 1.

     3. Sulle denunce e sulle comunicazioni la commissione provinciale ha la facoltà di disporre accertamenti d'ufficio [5].

     4. La commissione provinciale delibera la cancellazione dall'albo di quelle imprese che abbiano perduto il possesso di uno o più dei prescritti requisiti di legge.

     5. Qualora uno o più delle imprese artigiane associate in consorzio o società consortili iscritte nella separata sezione dell'albo perda la qualifica artigiana, il consorzio, ovvero la società consortile stessa, è tenuto a darne comunicazione alla commissione provinciale competente, nonché ad escludere le stesse a pena di cancellazione dall'albo.

     6. I provvedimenti di cancellazione e modificazione devono essere notificati agli interessati nei modi e nei termini di cui all'articolo 21, comma 9, nonché comunicati agli enti previdenziali, all'ispettorato del lavoro competente oltre che ad ogni organismo che ha effettuato le segnalazioni di cui al comma 2 [6].

     7. La commissione provinciale trasmette immediatamente copia conforme delle denunce di modificazione o cessazione e, in seguito, delle conseguenti decisioni assunte alla CCIAA ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

     8. [7].

 

     Art. 25. Modulistica impiegata.

     1. Le domande di iscrizione nonché le denunce di modificazione, sospensione o cessazione dell'attività artigiana debbono essere presentate su modelli unificati approvati dalla Giunta regionale di concerto con le CCIAA su proposta delle commissioni provinciali.

     2. I modelli di cui al comma 1, oltre ai dati previsti dall'articolo 21, comma 4, debbono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie ai fini dell'attivazione del sistema informativo.

 

     Art. 26. Efficacia dei provvedimenti.

     1. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data di adozione del relativo provvedimento e, nel caso di mancata notifica o decisione entro il termine previsto, dal sessantunesimo giorno della data di presentazione della domanda.

     2. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, ovvero dalla data di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

 

     Art. 27. Ricorsi contro i provvedimenti delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.

     1. Contro i provvedimenti delle commissioni provinciali in materia di iscrizione, modifica e cancellazione dall'albo di cui all'articolo 20, è sempre ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. La decisione è adottata acquisite, eventualmente, le necessarie informazioni dagli enti competenti.

     2. Il ricorso contro i provvedimenti di cancellazione ha effetto sospensivo.

     3. Le commissioni provinciali provvedono d'ufficio ad eseguire le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni conseguenti alle decisioni della commissione regionale entro quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, dandone notizia al registro delle imprese della CCIAA.

     4. Le decisioni della commissione regionale, adita in sede di ricorso, sono impugnabili, ai sensi dell'articolo 7, comma sesto, della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa, avanti il tribunale competente per territorio [8].

     4 bis. Le commissioni provinciali e la commissione regionale per l’artigianato sono rappresentate e difese in giudizio dall’avvocatura regionale [9].

 

     Art. 28. Revisione dell'albo.

     1. Ogni trenta mesi la commissione provinciale procede alla revisione dell'albo secondo le previsioni dell'articolo 7, comma terzo, della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Tale revisione deve accertare:

     a) il permanere nelle imprese iscritte dei requisiti di legge per l'iscrizione all'albo;

     b) l'esistenza effettiva dell'impresa nello stato di fatto e di diritto denunziato.

 

     Art. 29. Modalità di espletamento della revisione.

     1. La revisione di cui all'articolo 28 avviene in modo che ogni trenta mesi siano verificati l'esistenza, la persistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione all'albo e lo stato di fatto e di diritto di ciascuna impresa artigiana iscritta.

     2. Ai fini di cui al comma 1 la commissione provinciale programma un piano di revisione che preveda la verifica attraverso sopralluoghi effettuati dai comuni. Compete alla Giunta regionale disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di espletamento e fissare gli oneri a suo carico.

     3. La commissione, sulla base degli accertamenti di cui al comma 2, sentiti gli interessati, delibera le cancellazioni e le modifiche d'ufficio, dandone comunicazione ai fini dell'annotazione al registro delle imprese della CCIAA.

     4. Alle imprese che risultano non avere denunziato modifiche o la cessazione dell'attività si applicano le sanzioni di cui all'articolo 15.

     5. Le imprese artigiane sono tenute a comunicare annualmente alla commissione provinciale competente, anche a fini statistici, le modificazioni relative al numero degli addetti distinti per categoria, con riferimento all'anno solare precedente, entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità che saranno stabilite congiuntamente dalla Giunta regionale e dalle CCIAA.

 

     Art. 30. Diritti di segreteria e di certificazione.

     1. Gli importi dei diritti di segreteria e certificazione dovuti dalle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane per il rilascio di atti, certificati, visure, iscrizioni, cancellazioni e modifiche ed ogni altra certificazione ai sensi delle leggi vigenti, derivanti dalle risultanze dell'albo delle imprese artigiane, sono equiparati a quelli stabiliti per il registro delle imprese e riscossi dalle CCIAA.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 31. Disposizioni transitorie e finali.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge le commissioni provinciali sono costituite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

     2. Fino alla costituzione delle commissioni provinciali disciplinate dalla presente legge le relative funzioni sono esercitate dai commissari in carica.

     3. In attesa della complessiva riorganizzazione delle strutture regionali, è confermata, per la commissione regionale, l'articolazione organizzativa attualmente prevista.

 

     Art. 32. Disposizioni finanziarie.

     1. Per la spesa derivante dall'attuazione della presente legge viene mantenuto nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 1999 il capitolo di spesa 11411 denominato "Spese per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione regionale per l'artigianato".

     2. E' altresì istituito, per il medesimo esercizio finanziario 1999, il capitolo di spesa 11412 denominato "Spese relative alle attività delle commissioni provinciali per l'artigianato" con lo stanziamento di lire 500 milioni.

     3. Alla copertura finanziaria dell'onere previsto al comma 2 si provvede con riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto, per l'esercizio finanziario 1999, nel capitolo 11411.

 

     Art. 33. Riconoscimento di debito.

     1. Entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, la Regione procede alla ricognizione del debito pregresso nei confronti delle CCIAA e concerta con le stesse il relativo piano di rientro.

 

     Art. 34. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare:

     a) la legge regionale 30 novembre 1987, n. 53;

     b) la legge regionale 22 giugno 1994, n. 24.

 

     Art. 35. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 86 della L.R. 10 luglio 2007, n. 10.

[2] Comma aggiunto dall’art. 91 della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2.

[3] Comma così modificato dall'art. 271 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[4] Comma inserito dall'art. 271 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[5] Comma così modificato dall'art. 271 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[6] Comma così modificato dall'art. 271 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[7] Comma abrogato dall'art. 271 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[8] Comma così modificato dall’art. 91 della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2.

[9] Comma aggiunto dall’art. 91 della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2.