§ 5.14.20 - L.R. 18 maggio 1984, n. 21.
Interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:18/05/1984
Numero:21


Sommario
Art. 1.  La Regione Lazio interviene con propri finanziamenti:
Art. 2.  Gli interventi possono riguardare esclusivamente strutture destinate a servizi culturali pubblici o comunque aperti al pubblico. Nel caso della concessione di contributi a soggetti privati il [...]
Art. 3.  Le richieste di contributi per le finalità previste dalla presente legge devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno.
Art. 4.  Per le finalità di cui all'art. 1, lettera a), della presente legge è prevista la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1984, lire 1.500 milioni per l'esercizio 1985 e lire 2.000 milioni per [...]
Art. 5.  Per le finalità di cui all'art. 1, lettera b), della presente legge è prevista la spesa di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1984, lire 7.500 milioni per l'esercizio 1985 e lire 8.000 milioni per [...]
Art. 6.  Il finanziamento di lire 500 milioni previsto nell'esercizio 1984 per le finalità di cui all'art. 1, lettera a), della presente legge è impegnato per il seguente piano di interventi:
Art. 7.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 5.14.20 - L.R. 18 maggio 1984, n. 21. [1]

Interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio.

(B.U. 30 maggio 1984, n. 15).

 

Art. 1. La Regione Lazio interviene con propri finanziamenti:

     a) [2];

     b) per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale e per la realizzazione di un auditorium in Roma;

     c) per l'acquisto da parte della Regione stessa nonché degli enti locali di immobili da destinare a sedi di strutture culturali [3].

 

     Art. 2. Gli interventi possono riguardare esclusivamente strutture destinate a servizi culturali pubblici o comunque aperti al pubblico. Nel caso della concessione di contributi a soggetti privati il rapporto deve essere regolato da apposita convenzione in cui siano stabilite, tra l'altro, le modalità di pubblica fruizione della struttura.

     Hanno titolo di priorità:

     le richieste relative a strutture di proprietà degli enti locali con particolare riferimento alle iniziative a carattere intercomunale, cioè proposte da associazioni o consorzi di comuni;

     le iniziative sulle quali concorrono anche gli interventi finanziari di altri enti;

     gli interventi a carattere risolutivo nell'arco di un triennio.

     L'erogazione dei contributi deve essere condizionata alla disponibilità da parte del proprietario a concedere alla Regione l'uso della struttura su cui si interviene per iniziative promosse dalla Regione stessa.

     I contributi sono concessi in conto capitale [4].

 

     Art. 3. Le richieste di contributi per le finalità previste dalla presente legge devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno.

     Le domande devono essere corredate dalla necessaria documentazione relativa agli aspetti tecnici e gestionali della struttura.

     La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, adotta i piani annuali o pluriennali degli interventi, ne cura l'attuazione determinando anche le modalità ed i tempi di erogazione dei contributi.

     Per l'anno 1998 il piano degli interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale di cui all'articolo 1 primo comma lettera b) è finalizzato prioritariamente al completamento di opere, o loro stralci funzionali, già finanziate con precedenti provvedimenti da parte della Regione, per consentire la loro piena fruibilità.

     Il piano degli interventi 1998 deve prevedere l'elenco di tutte le opere da completare e l'importo presunto a carico della Regione per ciascuno di esse. A tal fine l'assegnazione del contributo è disposta successivamente all'adozione del piano con deliberazione della Giunta regionale subordinatamente:

     a) alla presentazione del progetto esecutivo di completamento dell'opera;

     b) all'impegno da parte dell'ente beneficiario:

     1) a garantire la copertura finanziaria della quota parte eventualmente non coperta dal contributo regionale;

     2) ad assumersi ogni maggiore onere derivante dai fatti non previsti o non prevedibili, fermo restante il conseguimento dell'obiettivo;

     3) alla realizzazione dell'intervento in conformità con la legislazione vigente in materia di lavori pubblici, protezione ambientale e sicurezza del lavoro;

     4) all'inalienabilità dell'immobile o dell'opera realizzata ed al mantenimento della sua destinazione d'uso per un periodo di almeno dieci anni, salvo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

     In caso di insufficienza dei fondi disponibili, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, ad individuare i criteri per il loro riparto.

     Nel piano degli interventi per il 1998 tra le priorità è prevista la concessione di un contributo fino a lire 1.000.000.000 per il comune di Cassino finalizzato alla costruzione del Teatro Cittadino [5].

 

     Art. 4. Per le finalità di cui all'art. 1, lettera a), della presente legge è prevista la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1984, lire 1.500 milioni per l'esercizio 1985 e lire 2.000 milioni per l'esercizio 1986.

     L'onere finanziario di lire 500 milioni indicato al precedente comma viene iscritto per l'esercizio 1984, in termini di competenza, al capitolo n. 16590 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la seguente denominazione: «Ristrutturazione delle sedi dei musei e delle biblioteche degli enti locali ad integrazione degli interventi previsti dalla vigente normativa in materia».

     Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al primo comma si provvede con lo stanziamento di competenza iscritto al capitolo 25832, previa utilizzazione parziale della partita contabile di cui alla lettera d), indicata nell'elenco n. 4 allegato al progetto di bilancio di previsione 1984.

 

     Art. 5. Per le finalità di cui all'art. 1, lettera b), della presente legge è prevista la spesa di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1984, lire 7.500 milioni per l'esercizio 1985 e lire 8.000 milioni per l'esercizio 1986.

     L'onere finanziario di lire 7.000 milioni indicato al precedente comma viene iscritto per l'esercizio 1984, in termini di competenza, al capitolo n. 16591 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la seguente denominazione: «Sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale e realizzazione di un auditorium in Roma».

     Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al primo comma si provvede con lo stanziamento di competenza iscritto al capitolo n. 25832, previa utilizzazione parziale della partita contabile di cui alla lettera indicata nell'elenco n. 4 allegato al progetto di bilancio di previsione 1984.

 

     Art. 6. Il finanziamento di lire 500 milioni previsto nell'esercizio 1984 per le finalità di cui all'art. 1, lettera a), della presente legge è impegnato per il seguente piano di interventi:

     a) contributo al comune di Anticoli Corrado per la ristrutturazione del palazzo Brancaccio, sede della galleria comunale di arte moderna, L. 120.000.000

     b) contributo al comune di Canepina per la ristrutturazione dell'ex convento dei padri Carmelitani destinato a sede del museo etnografico, L. 80.000.000

     c) contributo al comune di Frosinone per la ristrutturazione del palazzo Turriziani destinato a biblioteca comunale, L. 70.000.000

     d) contributo al comune di Pontinia per la ristrutturazione dell'ex casa del fascio destinata a sede della biblioteca e centro dei servizi culturali, L. 80.000.000

     e) contributo al comune di Roccagorga per la ristrutturazione del palazzo baronale, destinato a sede del museo e della biblioteca comunale, L. 150.000. 000

     Il finanziamento di lire 7.000 milioni previsto nell'esercizio 1984 per le finalità di cui all'art. 1, lettera b), della presente legge è impegnato per il seguente piano di interventi:

     a) contributo al comune di Anzio per la ristrutturazione di villa Pia, destinata a centro culturale, L. 500.000.000

     b) contributo al comune di Civitavecchia per la ristrutturazione del teatro Traiano, L.  1.200.000.000

     c) contributo al comune di Guidonia per la ristrutturazione del convento San Michele destinato a centro culturale, L. 800.000.000

     d) contributo al comune di Velletri per la ristrutturazione del convento del Carmine destinato a centro culturale, L. 550.000.000

     e) contributo al comune di Viterbo per il riadattamento dell'ex cinema nazionale (Macel Gattesco del XV secolo) destinato a sala polivalente per attività culturali e teatrali, L. 300.000.000

     f) contributo al comune di Zagarolo per la ristrutturazione di palazzo Rospigliosi relativamente alla parte destinata a centro culturale, L. 500.000.000

     g) contributo al comune di Genzano per i lavori di costruzione del centro culturale Carlo Levi, L. 200.000.000

     h) contributo all'accademia filarmonica romana per la ristrutturazione del teatro olimpico, L. 350.000.000

     i) realizzazione di un auditorium in Roma, L. 2.500.000.000

     l) riattivazione del Planetario in Roma, L. 100.000.000

 

     Art. 7. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 15. I termini di cui alla presente legge per la presentazione delle domande per l'anno 2005 sono prorogati al 31 ottobre 2004 dall’art. 15 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

[2] Lettera abrogata dall'art. 30 della L.R. 24 novembre 1997, n. 42.

[3] Lettera aggiunta dell'art. 1 della L.R. 17 maggio 1985, n. 71 e successivamente così sostituita dall'art. 1 della L.R. 15 ottobre 1991, n. 65 (B.U. n. 30 del 30 ottobre 1991).

[4] Comma aggiunto dell'art. 2 della L.R. 17/5/1985, n. 71.

[5] Gli attuali commi dal terzo al settimo così sostituiscono gli originari commi terzo e quarto (già sostituito dall'art. 3 della L.R. 17/5/1985, n. 71) per effetto dell'art. 26 della L.R. 18 maggio 1998, n. 15.