§ 5.14.21 - L.R. 17 maggio 1985, n. 71. [*]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1984, n. 21: «Interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio».


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:17/05/1985
Numero:71


Sommario
Art. 1.  (Omissis)
Art. 2.  (Omissis)
Art. 3.  (Omissis)
Art. 4.  1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare permanente determina le modalità di uso e di gestione delle strutture acquisite direttamente dalla [...]
Art. 5.  Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, lettera c), della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21, può essere utilizzato fino al 20 per cento dello stanziamento previsto nel bilancio di [...]
Art. 6.  1. Relativamente all'esercizio finanziario 1991 parte dello stanziamento di cui al precedente articolo per l'importo di lire 1.000 milioni, è destinato esclusivamente all'acquisizione da parte del [...]


§ 5.14.21 - L.R. 17 maggio 1985, n. 71. [*]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1984, n. 21: «Interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio».

(B.U. 30 maggio 1985, n. 15).

 

Art. 1. (Omissis) [1].

 

     Art. 2. (Omissis) [2].

 

     Art. 3. (Omissis) [3].

 

     Art. 4. 1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare permanente determina le modalità di uso e di gestione delle strutture acquisite direttamente dalla Regione di cui all'articolo 1, lettera c) della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21, ed a tal fine è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con associazioni, enti, istituzioni ed organismi culturali operanti nel territorio del Lazio [4].

 

     Art. 5. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, lettera c), della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21, può essere utilizzato fino al 20 per cento dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione della Regione Lazio per le finalità di cui allo stesso articolo 1, lettera b.

 

     Art. 6. 1. Relativamente all'esercizio finanziario 1991 parte dello stanziamento di cui al precedente articolo per l'importo di lire 1.000 milioni, è destinato esclusivamente all'acquisizione da parte del comune di Albano Laziale della struttura del teatro "Alba Radians" da destinare alle attività di distribuzione e produzione di spettacoli teatrali. Tale stanziamento verrà utilizzato dal comune di Albano Laziale unitamente allo stanziamento di pari importo, destinato allo stesso fine, dall'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 73 e gravante sul bilancio regionale per l'esercizio 1990 [5].

 

 


[*] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 15.

[1] Aggiunge la lettera c) all art. 1 della L.R. 18/5/1984, n. 21.

[2] Aggiunge un comma all'art. 2 della L.R. 18/5/1984, n. 21.

[3] Sostituisce il quarto comma dell'art. 3 della L.R. 18/5/1984, n. 21.

[4] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 15 ottobre 1991, n. 65 (B.U. n. 30 del 30 ottobre 1991).

[5] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 15 ottobre 1991, n. 65 (B.U. n. 30 del 30 ottobre 1991).