§ 16.4.41 - Del.CIPE 21 aprile 1999, n. 45.
Interventi diretti al settore dell'acquacoltura in acqua dolce. Integrazione del quinto Piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:21/04/1999
Numero:45

§ 16.4.41 - Del.CIPE 21 aprile 1999, n. 45.

Interventi diretti al settore dell'acquacoltura in acqua dolce. Integrazione del quinto Piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura anno 1997-1999.

(G.U. 28 luglio 1999, n. 175)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165 e dalla legge 21 maggio 1998, n. 164;

     Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 102, recante: "norme concernenti l'attività di acquacoltura";

     Visto il quinto piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura 1997-1999 approvato con propria delibera nella seduta del 21 marzo 1997 e adottato dal Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali con decreto ministeriale del 24 marzo 1997;

     Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca ed acquacoltura che all'art. 1, comma 6, autorizza il Ministro per le politiche agricole ad aggiornare il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, comprendendo tra gli interventi del Piano anche quelli diretti al settore dell'acquacoltura in acqua dolce, nel limite massimo di spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 e di lire 10 miliardi per l'anno 1999;

     Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

     Visto il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

     Considerato che sullo schema di piano in questione, nella seduta del 13 gennaio 1998, il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare ha espresso parere favorevole;

     Vista la nota n. 623281 del 25 gennaio 1999, con la quale il Ministro per le politiche agricole ha trasmesso per l'esame e l'approvazione del CIPE lo schema di Piano in questione, quantificando complessivamente in 15,5 miliardi di lire (8.005.082 euro), il fabbisogno per la realizzazione degli interventi previsti;

     Udita la relazione del Ministro per le politiche agricole;

 

Delibera:

 

     È approvato il "Piano per lo sviluppo dell'acquacoltura in acqua dolce", integrativo del quinto piano pesca.

     Il Piano, del costo complessivo di 15,5 miliardi di lire (8.005.082 euro), finanziato a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge n. 164 del 1998, si articola nelle misure riportate in allegato 1.

     Il Ministro per le politiche agricole nell'attuare la presente delibera di completamento del quinto piano pesca, verifica la conformità degli interventi alla normativa comunitaria e la loro compatibilità con i programmi di sviluppo dell'acquacoltura delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

ALLEGATO 1

INTEGRAZIONE QUINTO PIANO TRIENNALE PESCA

PIANO DELL'ACQUACOLTURA IN ACQUA DOLCE

 

     Ripartizione delle risorse finanziarie:

 

     Misura 1

     Sono destinati alla misura contributi in conto interessi per un importo di 7 miliardi di lire (3.615.199 euro) nel periodo di vigenza previsto dalla legge.

     Tale misura è strettamente finalizzata alla riduzione degli impatti ambientali degli impianti intensivi di troticoltura, sia da carne che da ripopolamento, degli impianti di anguillicoltura, degli allevamenti intensivi di pesce gatto, degli impianti di storioni; la predetta misura si riferisce esclusivamente ad impianti che utilizzano acque dolci.

     La riduzione degli impatti riguarda, impianti di trattamento delle acque reflue per renderle idonee alle normative vigenti; eventuali modifiche delle normative di riferimento avvenute durante l'applicazione della misura saranno da ritenere valide.

     La riduzione di impatti visuali è considerata nell'ambito della misura stessa, ma in seconda priorità rispetto agli interventi diretti alla qualità delle acque.

     Gli investimenti di carattere fondiario relativi ad impianti di trattamento dei reflui non sono previsti dalla misura.

     Essa, inoltre, comprende strategie di intervento basate su sistemi di depurazione naturale che possono contribuire a programmi di restauro ambientale.

 

     Misura 2

     Sono destinati 4 miliardi di lire (2.065.828 euro) per impianti di avannotteria da ripopolamento che rispondano a requisiti gestionali tali da garantire la conservazione della biodiversità in ambienti lacustri e fluviali. In definitiva la misura si riferisce soltanto a specie autoctone, eccezion fatta per i Coregoni.

     Tali impianti dovranno essere al servizio delle produzioni finalizzate a acque pubbliche, pertanto la misura assegna priorità agli interventi promossi da enti locali competenti; sono ammissibili anche interventi proposti da imprese di comprovata esperienza settoriale.

 

     Misura 3

     Sono destinati 3 miliardi di lire (1.549.371 euro) per la valorizzazione dei prodotti delle acque interne pubbliche, con particolare riferimento ai laghi in cui si esercita la pesca professionale. La misura prevede il sostegno ad attività pilota (sperimentali) che non superino il costo massimo di 100 milioni (51.646 euro), e che comprendano modalità di autocertificazione e di relazioni innovative tra produttori e consumatori. La misura prevede inoltre il finanziamento di iniziative promosse dalle Associazioni di categoria volte a sensibilizzare gli operatori del comparto per una migliore e corretta gestione dell'ambiente in cui operano, indirizzandoli verso sistemi di produzione ad elevata eco-compatibilità, che possano avere riflessi sui modelli di certificazione dei processi produttivi.

     La misura considera prioritario l'accoglimento di interventi a favore delle cooperative di pesca nelle acque interne per un utilizzo complessivo non superiore al 75% dell'importo totale allocato.

 

     Misura 4

     Sono destinati 1,5 miliardi di lire (774.686 euro) prioritariamente per ricerche biotecnologiche relative al controllo delle patologie attraverso la messa a punto di vaccini. La misura può essere considerata prioritariamente come aliquota di cofinanziamento ad altri progetti nazionali e comunitari.