§ 16.1.35 - L. 17 febbraio 1982, n. 41.
Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:17/02/1982
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Piano nazionale.
Art. 2.  Elaborazione del piano.
Art. 3.  Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.
Art. 4.  Regolazione dello sforzo di pesca.
Art. 5.  Statistiche della pesca ed adeguamento delle strutture amministrative.
Art. 6.  Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.
Art. 7.  Programmi relativi agli studi ed alle ricerche.
Art. 8.  Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima.
Art. 9.  Stanziamento per l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.
Art. 10.  Istituzione del "Fondo centrale per il credito peschereccio".
Art. 11.  Iniziative da finanziare.
Art. 12.  Beneficiari dei mutui.
Art. 13.  Concessione dei mutui.
Art. 14.  Condizioni dei mutui.
Art. 15.  Impianti igienico-sanitari.
Art. 16.  Vigilanza.
Art. 17.  Garanzia.
Art. 18.  Interessi.
Art. 19.  Modalità e vincoli per la concessione dei mutui.
Art. 20.  Contributi a fondo perduto.
Art. 21.  Contributo per la demolizione o l'affondamento volontario di navi da pesca.
Art. 22.  Contributo per la cessione gratuita di navi da pesca ad istituti scientifici.
Art. 23.  Concessione dei contributi a fondo perduto.
Art. 24.  Modalità e vincoli per la concessione dei contributi a fondo perduto per nuove opere ed acquisti.
Art. 25.  Priorità a favore delle cooperative.
Art. 26.  Organizzazione delle iniziative promozionali.
Art. 27.  Organizzazione di corsi per il personale civile e militare addetto alla pesca marittima.
Art. 27 bis.  Iniziative di pesca-turismo.
Art. 27 ter.  Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura.
Art. 28.  Norme di attuazione.
Art. 29.  Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.
Art. 30.  Commissioni consultive locali per la pesca marittima.
Art. 31.  Composizione del Consiglio superiore della marina mercantile.
Art. 32.  Abrogazioni espresse.
Art. 33.  Oneri finanziari.
Art. 34.  Copertura finanziaria.
Art. 35.  Norme transitorie.


§ 16.1.35 - L. 17 febbraio 1982, n. 41. [1]

Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

(G.U. 24 febbraio 1982, n. 53).

 

Art. 1. Piano nazionale.

     Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale piano, di durata triennale, è elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo articolo 3, ed approvato dal CIPE.

     Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.

     Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

     b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;

     c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonché aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;

     d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;

     e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;

     f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.

     Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:

     1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

     2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;

     3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

     4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;

     5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;

     6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

     7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;

     8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;

     9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre [1a];

     10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione;

     10 bis) il miglioramento ed il potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca [2].

     Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 6) del quarto comma, il Ministro della marina mercantile, nell'adozione del piano, tiene conto anche delle agevolazioni delle quali, in conseguenza della equiparazione ad altre categorie produttive prevista da norme speciali, beneficiano gli acquacoltori in acque marine e salmastre [3].

 

     Art. 2. Elaborazione del piano.

     Il piano nazionale della pesca è costituito di tre parti.

     La prima parte riguarda l'attività in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed è intesa a mantenere l'equilibrio più conveniente per la collettività nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità, tenuto conto dei diversi sistemi di pesca utilizzati in ciascuna zona o distretto di pesca, sulla base degli indicatori bioeconomici prescelti e delle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 6 [4].

     (Omissis) [5].

     La seconda parte riguarda le strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione tra i pescatori, dell'associazionismo tra gli armatori, dell'adeguamento e modernizzazione dei mercati ittici all'ingrosso, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca.

     Le regioni potranno fornire, entro i primi quattro mesi di ogni anno successivo al secondo anno dell'insediamento del Comitato di cui al successivo articolo 3, un esauriente quadro conoscitivo, articolato in specifici progetti tecnico-finanziari ed elaborato sulla base di apposito schema-tipo predisposto dal Ministero della marina mercantile, formulando proposte allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali della presente legge.

     La terza parte ripartisce gli stanziamenti tra: i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura, che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a) e b), che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i restanti contributi a fondo perduto che non devono superare il 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per le attività promozionali e i fondi annuali destinati al credito peschereccio. Devono essere stabiliti anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge e per il funzionamento del sistema statistico della pesca [4].

     Gli stanziamenti per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fondo perduto sono destinati, per almeno il 50 per cento, ad iniziative promosse da cooperative della pesca o loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative della pesca e loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, negli anni successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 23 [4].

     I piani nazionali della pesca successivi al primo sono preceduti dalla relazione annuale del Ministro della marina mercantile sullo stato di attuazione del precedente piano.

 

     Art. 3. Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.

     Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente articolo 1 la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963 , si costituisce in "Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare"; a tal fine la Commissione è integrata da:

     a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

     b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;

     c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     d) un rappresentante delle industrie conserviere;

     e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo articolo 6.

     Il presidente del Comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.

     Il Comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII.

     Il regolamento interno del Comitato è approvato entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato.

 

     Art. 4. Regolazione dello sforzo di pesca.

     Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave.

     Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che autorizza la cattura di una o più specie di una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

     I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento.

     Il Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:

     a) approva il modello della licenza di pesca;

     b) emana le norme necessarie per la costituzione presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca;

     c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;

     d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite.

     Il Ministro della marina mercantile può delegare agli organi periferici compiti tecnico-amministrativi, tra i quali il rinnovo delle licenze [6].

     Le autorizzazioni per pesche speciali, di cui al D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, sono a titolo oneroso. L'ammontare dell'onere è determinato dal Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 [6].

     Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'art. 3, può suddividere le aree di pesca in distretti [6].

 

     Art. 5. Statistiche della pesca ed adeguamento delle strutture amministrative.

     Presso l'Istituto centrale di statistica è costituito un gruppo di lavoro incaricato della formulazione di proposte relative alle modifiche od alle integrazioni ritenute necessarie per migliorare l'attuale sistema di statistiche della pesca, composto da:

     a) due funzionari dell'ISTAT, dei quali uno designato a convocare e presiedere il gruppo;

     b) due funzionari del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima - designati dal Ministro della marina mercantile;

     c) un rappresentante del comitato di cui all'articolo 6 della presente legge, designato dal Comitato stesso.

     I componenti il gruppo di lavoro sono nominati con delibera del presidente dell'ISTAT entro un mese dalla pubblicazione della presente legge e svolgono la loro attività per un triennio.

     Alle riunioni del gruppo di lavoro possono essere invitati esperti le cui specifiche competenze siano ritenute necessarie per l'espletamento dell'incarico affidato al gruppo stesso.

     Il titolare di una licenza di pesca, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, è tenuto a presentare una dichiarazione concernente i dati statistici riguardanti l'attività svolta. In caso di mancata od inesatta dichiarazione, accertata da un agente delle statistiche della pesca, si applica una pena pecuniaria da 50 mila a 500 mila lire. La sanzione è comminata dal comandante della capitaneria di porto competente.

     Al fine di adeguare le strutture centrali e periferiche del Ministero della marina mercantile ai compiti derivanti dal perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, alla Direzione generale della pesca marittima, alle direzioni marittime ed alle sezioni di pesca dei compartimenti marittimi è assegnato il personale civile indispensabile per la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche presentate dai titolari delle licenze di pesca e di tutti i dati necessari per la realizzazione della programmazione dell'attività peschereccia e della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, della regolazione dello sforzo di pesca, nonché della razionalizzazione della rete di commercializzazione, trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca marittima e dell'acquacoltura.

     Il personale di cui al comma precedente è assunto per pubblico concorso ed è ripartito come segue:

     a) n. 2 impiegati con il profilo professionale di funzionario addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali della settima ed ottava qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da assegnare alla Direzione generale della pesca marittima;

     b) n. 60 impiegati con il profilo professionale di agente addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado della sesta e settima qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da destinare come segue:

     n. 5 alla Direzione generale della pesca marittima;

     n. 12 alle direzioni marittime con il compito di coordinare la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche e degli altri dati riguardanti i compartimenti della direzione marittima;

     n. 43 alle sezioni pesca delle capitanerie di porto.

     Il personale di cui sopra, oltre ai compiti connessi con gli obiettivi di cui al precedente quinto comma, svolge tutte le funzioni di coordinamento, raccolta, verifica ed elaborazione delle dichiarazioni statistiche e di tutti i dati relativi al settore della pesca marittima.

     In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, a partire dal 1° gennaio 1982 i posti indicati nella tabella A relativa alla carriera direttiva del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, approvata con decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, sono aumentati di due unità. A partire dalla stessa data i posti indicati nella tabella B relativa alla carriera di concetto del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, approvata con decreto interministeriale del 25 giugno 1971, sono aumentati di n. 60 unità.

     I funzionari e gli agenti addetti alle statistiche della pesca assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria quando svolgono i compiti relativi agli accertamenti connessi all'obbligo della dichiarazione statistica che incombe ai titolari delle licenze di pesca.

 

     Art. 6. Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

     Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

     Su richiesta del Ministro della marina mercantile, il Comitato esprime il proprio parere su ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima.

     Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile ed è composto da:

     1) il vice direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;

     2) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

     3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità o loro delegati;

     4) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

     5) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     6) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;

     7) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

     8) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione o un suo delegato;

     9) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o un suo delegato;

     10) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime;

     11) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

     11 bis) un esperto in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura scelto tra una terna designata dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca [7];

     12) il direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima [8].

     Le designazioni dei membri del Comitato debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero della marina mercantile. Trascorso tale termine si provvederà alla nomina del Comitato che sarà successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

     I membri del Comitato, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica per tre anni e decadono dall'esercizio delle loro funzioni dopo tre assenze consecutive. I membri di cui ai numeri 2), 5), 6), 7), 10) e 11) del terzo comma possono essere riconfermati una sola volta. Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. E' in ogni caso costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati da istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonché altri esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato di cui all'articolo 3 i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare, il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse suscettibili di maggiore sfruttamento [8].

     Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. In particolare, deve essere costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati dagli istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonché esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato, di cui all'articolo 3 della presente legge, i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse poco o male sfruttate.

     Le funzioni di segreteria del Comitato o dei gruppi di lavoro sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima - di un livello non inferiore al settimo coadiuvato da due impiegati appartenenti ad un livello inferiore al settimo.

     Il presidente può invitare alle sedute del Comitato funzionari dell'Amministrazione dello Stato e delle regioni o persone particolarmente esperte ed interessate ai problemi all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

 

     Art. 7. Programmi relativi agli studi ed alle ricerche.

     Entro il secondo semestre di ogni anno il Comitato di cui all'articolo 6 predispone l'elenco delle ricerche e degli studi che siano ritenuti meritevoli di finanziamento, secondo valutazioni di priorità specificamente enunciate.

     L'elenco e la relativa previsione di spesa sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile e sono allegati al piano nazionale della pesca come parte integrante di esso.

     Nella scelta degli studi e delle ricerche da finanziare deve essere data priorità ai progetti di carattere biologico, economico e statistico riguardanti la valutazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare ed a quelli riguardanti l'acquacoltura in acque marine e salmastre [9].

     Fatte salve le priorità di cui al precedente comma, l'elenco può comprendere i programmi relativi a:

     1) la realizzazione di studi e ricerche a carattere chimico, fisico, biologico e tecnologico sull'ambiente marino e sulle soluzioni tecnico- scientifiche adeguate a ripristinare la salubrità delle acque, a conservare le risorse biologiche e ad individuarne di nuove;

     2) la realizzazione di studi e ricerche di ogni ordine scientifico, tecnologico, economico, merceologico, nutrizionale e statistico, volti alla valutazione delle risorse, alla loro gestione razionale, al loro possibile incremento e/o alla loro protezione, anche mediante opportune iniziative di ripopolamento, alla razionalizzazione dei sistemi di cattura, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento dei sistemi di lavorazione, conservazione e trasformazione a terra ed a bordo dei prodotti ittici ed a quanto altro consenta uno sviluppo razionale della pesca marittima ed una migliore distribuzione, utilizzazione e valorizzazione delle risorse stesse;

     3) (Omissis) [10];

     4) la realizzazione di studi e ricerche volti a dotare il Comitato di cui all'articolo 3 delle informazioni necessarie per il suo funzionamento;

     5) l'acquisto, la costruzione, la trasformazione e/o il noleggio di mezzi nautici, apparecchiature, strumenti, attrezzature, impianti sperimentali e quant'altro necessario all'espletamento degli studi e delle ricerche indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;

     6) il conferimento di borse di studio e soggiorno per il perfezionamento presso sedi nazionali ed estere e per la qualificazione, l'aggiornamento o la specializzazione del personale tecnico e scientifico direttamente coinvolto nella realizzazione degli studi e delle ricerche indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;

     7) l'istituzione di corsi d'insegnamento o di corsi di qualificazione tecnico-scientifica in discipline attinenti alle scienze del mare afferenti alla pesca, presso università o istituti specializzati, e la realizzazione di seminari, convegni ed altre iniziative idonee alla formazione del personale e dei quadri tecnici ed alla diffusione, all'ampliamento ed alla applicazione pratica delle conoscenze tecnico-

     scientifiche acquisite, organizzati dal Ministero della marina mercantile, dalle università o da istituti scientifici.

     I contributi per studi e ricerche sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile.

     I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui all'articolo 6 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro della marina mercantile, al quale ne può proporre la pubblicazione; i risultati delle ricerche debbono essere, in ogni caso, trasmessi al Ministro per la ricerca scientifica.

 

     Art. 8. Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima.

     In attesa della riforma della organizzazione nazionale della ricerca scientifica e del riordinamento degli enti pubblici di ricerca, è istituito, sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, inserito nella categoria VI "Enti scientifici di ricerca e sperimentazione" della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

     L'Istituto provvede, sulla base del proprio piano triennale, avente la stessa cadenza temporale del piano di cui all'articolo 1, e di accordi di programma definiti con il Ministero della marina mercantile, all'espletamento sistematico delle ricerche di ogni ordine scientifico e tecnologico nonché dei servizi tecnici riguardanti [11]:

     a) la valutazione dell'entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;

     b) la individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse ittiche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine;

     c) lo studio e il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura;

     d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle proprie competenze istituzionali;

     e) la qualificazione e la specializzazione professionale del proprio personale, nonché dei giovani laureati e diplomati in discipline inerenti all'attività istituzionale, mediante corsi di perfezionamento, conferimento di borse di studio ed altre idonee iniziative a carattere nazionale ed internazionale.

     Nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'Istituto svolge altresì gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengono conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali; inoltre, nell'esecuzione dei propri programmi di ricerca, l'Istituto può avvalersi di contributi o collaborazioni complementari esterni [12].

     L'Istituto comunica, ai fini di coordinamento, i propri programmi di ricerca al Ministro incaricato per la ricerca scientifica e tecnologica ed al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

     Organi di amministrazione dell'Istituto sono:

     1) il presidente;

     2) il consiglio di amministrazione;

     3) il collegio dei revisori dei conti;

     3 bis) la giunta esecutiva [13].

     Il presidente è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, con la procedura prevista dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ed è scelto tra persone aventi comprovate competenze professionali o scientifiche.

     Il consiglio di amministrazione è composto:

     a) dal direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Istituto, ne assume le funzioni vicarie;

     b) da tre funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui due della direzione generale della pesca marittima ed uno dell'ispettorato centrale per la difesa del mare [14];

     c) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

     d) da un rappresentante del CNR;

     e) da tre rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

     f) da un rappresentante dei datori di lavoro della pesca designato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca.

     Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Istituto.

     Il collegio dei revisori dei conti è composto:

     1) da un rappresentante del Ministro del tesoro che lo presiede;

     2) da un rappresentante del Ministro della marina mercantile;

     3) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica.

     La giunta esecutiva è composta:

     a) dal presidente;

     b) dai membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a) e c) del settimo comma;

     c) da uno dei membri del consiglio di amministrazione di cui alla lettera e) del settimo comma, eletto dallo stesso consiglio.

     Alla giunta esecutiva partecipa il direttore dell'Istituto [15].

     Il personale dell'Istituto è composto come segue:

     a) il direttore dell'Istituto;

     b) 10 ricercatori in possesso della laurea in scienze naturali od in scienze biologiche;

     c) 5 ricercatori laureati in matematica od in informatica;

     d) 3 ricercatori laureati in chimica;

     e) 2 ricercatori laureati in fisica;

     f) 2 ricercatori laureati in ingegneria elettronica;

     g) 3 ricercatori medici veterinari specializzati in ittiopatologia;

     h) 2 ricercatori laureati in ingegneria navale;

     i) 2 laureati in scienze economiche e commerciali;

     l) 2 laureati in scienze giuridiche;

     m) 10 diplomati degli studi nautici;

     n) 10 impiegati in possesso della licenza media.

     Si applicano all'Istituto per quanto riguarda l'ordinamento, il reclutamento e la disciplina del personale le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

     Con decreto del Ministro della marina mercantile sono definite entro sei mesi le norme di organizzazione dell'Istituto.

 

     Art. 9. Stanziamento per l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

     Per far fronte alle spese necessarie per l'impianto dell'Istituto centrale di cui al precedente articolo 8, è autorizzata la concessione all'Istituto medesimo di un contributo straordinario in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile negli anni finanziari medesimi.

     Per le spese relative al funzionamento dell'Istituto centrale, è autorizzata la concessione, a decorrere dall'anno 1982, di un contributo ordinario, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

 

     Art. 10. Istituzione del "Fondo centrale per il credito peschereccio".

     E' istituito presso il Ministero della marina mercantile il "Fondo centrale per il credito peschereccio" per i fini indicati nel successivo articolo 11, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     Al predetto Fondo affluiscono le somme di cui al precedente articolo 2, le rate di ammortamento dei mutui erogati dal Fondo stesso, i rientri provenienti da estinzioni anticipate totali o parziali dei mutui medesimi, gli interessi e le penalità stabilite nel successivo articolo 19, relativi a contratti di mutuo concessi ai sensi della presente legge, nonché le dotazioni e le somme risultanti a credito del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Gli Istituti di credito possono sospendere, in caso di inadempienza dei mutuatari, il versamento delle rate di ammortamento all'atto della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo, che è tempestivamente comunicata al Ministero della marina mercantile.

     Le eventuali perdite derivanti dai mutui sono poste a carico del fondo.

     Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di funzionare il "Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio" di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni. Le domande di mutuo presentate ed istruite prima dell'entrata in vigore della presente legge e che hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sono sottoposte solo all'esame del Comitato previsto dall'articolo 13 della presente legge.

     Le domande avanzate ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'ottenimento di mutui sul fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, possono essere rinnovate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con istanza ricognitiva, conservando le priorità acquisite, purché compatibili con i vincoli e gli obiettivi fissati dal piano nazionale di cui all'articolo 1. La documentazione già presentata è valida purché conforme alle disposizioni della presente legge.

     Gli interventi finanziari a carico del fondo, nell'ambito del piano nazionale della pesca marittima, devono essere erogati nella misura del sessanta per cento a favore di iniziative localizzate nel Mezzogiorno.

     Le somme non utilizzate nel corso dell'esercizio possono essere impegnate anche nell'esercizio successivo per iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

 

     Art. 11. Iniziative da finanziare.

     Le dotazioni del credito peschereccio sono utilizzate, in coerenza con gli obiettivi del piano, per la concessione di mutui a tasso agevolato per le seguenti iniziative:

     1) costruzione od acquisto di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima previa demolizione di unità già di proprietà dei richiedenti il mutuo da almeno due anni, in esercizio o in disarmo da non oltre sei mesi dalla data della domanda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire o acquistare. Nel piano sono stabilite, in relazione al tipo di nave da costruire o acquistare, al sistema di pesca cui le navi saranno adibite e alle zone di pesca, deroghe all'obbligo della preventiva demolizione, a condizione che i richiedenti il mutuo:

     a) siano pescatori marittimi iscritti da almeno tre anni nel registro di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

     b) non siano proprietari di navi da almeno tre anni;

     c) siano soci di cooperative di pescatori o di associazioni di produttori della pesca marittima [16];

     2) costruzione di navi per la lavorazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti della pesca;

     3) lavori di trasformazione, di ampliamento o miglioramento degli scafi esistenti nonché sostituzione di apparati motori a bordo di navi da pesca già in esercizio; acquisto di apparecchiature per la pesca ivi compresi i mezzi necessari per l'individuazione dei banchi di pesci, inclusi gli aeromobili appartenenti a cooperative o a consorzi di cooperative; acquisto di apparati radioelettrici, radar, ecometri e di altri strumenti per la navigazione e per la cattura del pesce; miglioramento e potenziamento degli impianti di conservazione del pescato a bordo;

     4) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre, per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi; costruzione di strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, dalle regioni, dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o da altri enti ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea [17];

     5) costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la raccolta dei prodotti della pesca nazionale o proveniente dai Paesi membri della Comunità economica europea; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea acquisto di marchi collettivi per la comunicazione e la commercializzazione [18];

     6) acquisto di contenitori, di automezzi e di motomezzi frigoriferi o isotermici per il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, esclusi i normali mezzi di trasporto, da parte di cooperative di pesca o di loro consorzi [17];

     7) costruzione, ampliamento o miglioramento di spacci gestiti da cooperative di pescatori, da consorzi di cooperative di pescatori oppure dai produttori della pesca marittima associati, per la vendita diretta dal produttore al consumatore dei prodotti nazionali della pesca, ivi compresi gli acquisti delle relative attrezzature; acquisto di spacci esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea;

     8) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di magazzini, negozi, impianti e relative attrezzature per l'acquisto collettivo e la vendita ai propri soci di materiale nautico, carburante, imballaggi, provviste di bordo, nonché per la fabbricazione di ghiaccio per la istituzione di centri di raccolta di prodotti ittici e per le confezioni e riparazioni di reti ed attrezzature di pesca;

     8 bis) costituzione di consorzi tra cooperative per la gestione di aree e sistemi di pesca finalizzati alla realizzazione di investimenti destinati al controllo ed all'accrescimento delle risorse biologiche, anche mediante allevamento, lungo la fascia costiera ed oltre la medesima. Nelle spese ammissibili sono inclusi i costi di assistenza tecnica, di organizzazione e di impianto delle suddette iniziative [19];

     8 ter) piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione a favore di cooperative e loro consorzi di particolare rilevanza, che operino nel settore della pesca, dell'acquacoltura, nonché della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico o molluschicolo [19];

     9) altre iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunità economica europea in materia di pesca marittima, nonché allo sviluppo delle attività di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ed inserite nel piano nazionale di cui al precedente articolo 1 [20].

     (Omissis) [21].

     Ai fini di quanto stabilito al n. 1 del presente articolo, si considerano demolite le navi da pesca di proprietà del richiedente perdute per naufragio nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

     Gli interventi finanziari per la costruzione di navi da pesca saranno destinati prioritariamente ai progetti concernenti navi rispondenti a particolari tipologie costruttive indicate nel piano di cui all'articolo 1.

 

     Art. 12. Beneficiari dei mutui.

     I mutui sono concessi alle imprese singole od associate che esercitino direttamente:

     1) l'attività della pesca marittima con mezzi propri o da loro stesse armati e siano iscritte da almeno 3 anni nel registro delle imprese di pesca, previsto dall'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 [22].

     Nel caso di domande avanzate da cooperative di pescatori o da consorzi di cooperative di pescatori si prescinde dal requisito dell'iscrizione da almeno tre anni nel registro delle imprese di pesca, a condizione che non meno dell'80 per cento dei soci siano iscritti da almeno 5 anni nel registro dei pescatori di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

     2) l'allevamento delle specie ittiche in acque marine e salmastre e siano iscritte presso la camera di commercio per l'esercizio dell'attività per la quale richiedono le provvidenze previste dalla presente legge oppure di attività connesse;

     3) la conservazione, la lavorazione o la trasformazione dei prodotti nazionali della pesca e siano iscritte presso la camera di commercio per l'esercizio delle attività per le quali richiedono le provvidenze previste dalla presente legge.

     Beneficiano dei mutui le cooperative della pesca o loro consorzi, anche se non esercitano direttamente le attività di cui al primo comma, nonché le cooperative che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le attività di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 11 [23].

     Le cooperative ed i consorzi di cooperative debbono risultare da dichiarazione rilasciata dalla competente prefettura, in possesso dei requisiti di mutualità previsti, dalle leggi in vigore.

     Qualora le imprese richiedenti non siano proprietarie dei mezzi, degli impianti e delle attrezzature oggetto dell'intervento, la durata della disponibilità, dimostrata con atti regolarmente registrati, deve essere tale da garantire il rispetto del periodo vincolante di cui all'articolo 19 [24].

 

     Art. 13. Concessione dei mutui.

     La concessione dei mutui è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 23 [25].

     I rapporti con gli Istituti di credito abilitati sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra il Ministero della marina mercantile, il Mistero del tesoro e gli Istituti di credito. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nelle convenzioni sono stabilite anche le modalità per la devoluzione degli interessi maturati sui mutui.

L'istruttoria bancaria da parte degli istituti di credito di cui al secondo comma deve essere compiuta entro sessanta giorni dalla richiesta del Ministero della marina mercantile [26].

 

     Art. 14. Condizioni dei mutui.

     1. I mutui previsti dagli articoli precedenti sono concessi per un ammontare fino all'80 per cento della spesa documentata.

     2. Per le cooperative della pesca e loro consorzi il limite di cui al comma 1 è elevato all'85 per cento.

     3. L'ammortamento dei mutui è compiuto nel termine massimo di:

     a) 15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 11;

     b) 6 anni per le iniziative di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 11;

     c) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4), 5) e 7) del primo comma dell'articolo 11;

     d) 3 anni per le iniziative di cui al numero 6) del primo comma dell'articolo 11;

     e) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'articolo 11.

     4. I mutui entrano in ammortamento il 1° gennaio od il 1° luglio successivi alla data di somministrazione del prestito.

     5. I mutui indicati alle lettere a) e c) del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o degli impianti a terra [27].

 

     Art. 15. Impianti igienico-sanitari.

     Le navi da pesca superiori a 50 tonnellate di stazza lorda debbono essere dotate degli indispensabili impianti igienico-sanitari, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione prevista dall'articolo 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045.

 

     Art. 16. Vigilanza.

     Le navi in costruzione sono iscritte negli appositi registri tenuti dall'autorità marittima e sono sottoposte alla vigilanza del R.I.Na. Gli impianti a terra e gli impianti di acquacoltura sono costruiti sotto la vigilanza, secondo le rispettive attribuzioni, del genio civile per le opere marittime, del provveditorato alle opere pubbliche e dell'ufficio regionale del genio civile, il quale vista il computo metrico estimativo preventivo e provvede, su richiesta dell'Amministrazione della marina mercantile, anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento [28].

     Ai fini della vigilanza sulla corretta utilizzazione degli interventi finanziari, concessi per gli scopi stabiliti dalla presente legge, il Ministero della marina mercantile, anche d'intesa con il Ministero del tesoro, dispone ispezioni e verifiche a mezzo di dipendenti propri o di altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici tecnici.

     I beneficiari delle provvidenze sono tenuti a fornire ogni informazione necessaria ed a collaborare per lo svolgimento delle ispezioni e verifiche ritenute utili per l'espletamento della vigilanza.

 

     Art. 17. Garanzia.

     I crediti derivanti dai mutui concessi in base alla presente legge sono garantiti da:

     a) ipoteca di primo grado sulle navi, sugli immobili, sugli impianti a terra e sugli automezzi;

     b) privilegio sulle navi, sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi;

     c) fideiussione bancaria di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348;

     d) polizza fideiussoria di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della citata legge n. 348 del 1982 [29].

     Le navi date in garanzia debbono essere assicurate contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui le navi stesse sono autorizzate a navigare dall'autorità marittima. Gli altri beni debbono essere assicurati contro il rischio della perdita totale o parziale e per furto. Le relative polizze di assicurazione debbono essere vincolate a favore dell'Istituto di credito finanziatore per l'intera durata dell'ammortamento del mutuo.

     Gli Istituti di credito non possono chiedere garanzie oltre quelle previste nei commi precedenti.

 

     Art. 18. Interessi.

     I mutui concessi in base alla presente legge sono gravati da un interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1978, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno, l'interesse è del 30 per cento del tasso di riferimento predetto.

 

     Art. 19. Modalità e vincoli per la concessione dei mutui.

     Le domande di ammissione ai finanziamenti sul Fondo per il credito peschereccio devono essere presentate prima dell'inizio della costruzione delle navi o delle opere e prima dell'acquisto dei beni.

     Le costruzioni devono, a pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero della marina mercantile, essere iniziate entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento e completate entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del mutuo. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti.

     Il cambio di destinazione delle opere e dei beni acquistati, per i quali sono stati concessi i mutui previsti dalla presente legge, non può essere effettuato nel corso del periodo di ammortamento del mutuo.

     La vendita, nel corso del periodo di ammortamento del mutuo, a cittadini o società italiane può essere autorizzata dal Ministro della marina mercantile soltanto se gli acquirenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12; rimane ferma la competenza del Comitato di cui al precedente articolo 13 in ordine alle modifiche contrattuali che dovessero verificarsi nel corso dell'ammortamento del mutuo. In ogni caso tale vendita non potrà essere effettuata prima che sia trascorsa almeno la metà, del periodo di ammortamento.

     La vendita o il cambio di destinazione effettuati in violazione dei precedenti commi comportano la decadenza dai benefici e la risoluzione del mutuo. In tal caso i beneficiari sono tenuti a rimborsare in unica soluzione, nel termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di decadenza, l'intero ammontare delle rate di ammortamento non ancora pagate, oltre una penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza.

     Con il decreto di concessione del finanziamento il Ministro della marina mercantile dispone l'erogazione in base agli stati di avanzamento della costruzione delle navi o delle opere stabilendo le relative garanzie.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle domande di mutuo indicate al quinto comma dell'articolo 10.

     Qualora per la medesima iniziativa siano concessi mutui a tasso agevolato da enti nazionali, l'ammontare del mutuo sul Fondo centrale per il credito peschereccio è determinato in misura tale che il finanziamento complessivo non sia superiore alle percentuali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14.

     Il Ministero della marina mercantile riduce d'ufficio l'ammontare del finanziamento sul Fondo centrale per il credito peschereccio, qualora i benefici ottenuti per la medesima iniziativa superino nel loro importo nominale le predette percentuali.

     I vincoli e la relativa scadenza, indicati nel terzo e nel quarto comma del presente articolo, sono annotati:

     a) per le navi, nelle matricole e nei registri tenuti dalle autorità marittime;

     b) per gli immobili, nei registri immobiliari;

     c) per gli automezzi, nel pubblico registro automobilistico.

     Le autorità marittime, i conservatori dei registri immobiliari e i responsabili del pubblico registro automobilistico comunicano al Ministero della marina mercantile le variazioni della proprietà dei beni sopra indicati avvenute nel periodo di ammortamento del mutuo.

 

     Art. 20. Contributi a fondo perduto.

     1. Gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per le iniziative di cui all'articolo 11, nonché per quelle di cui agli articoli 21 e 22.

     2. Con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 28, possono essere concessi contributi per agevolare la costituzione di società di capitali o di armamento costituite tra cittadini o enti italiani o cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati, ovvero per agevolare le iniziative, previste dai regolamenti comunitari, di impiego delle navi da pesca al di fuori delle acque comunitarie.

     3. Sono altresì concessi contributi a fondo perduto, nella misura fissata dall'articolo 2 e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 1, per:

     a) corsi di qualificazione per i soci e i dirigenti delle cooperative della pesca e loro consorzi organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

     b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra cooperative della pesca e le associazioni tra i produttori della pesca marittima, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali;

     b bis) iniziative volte a favorire l'associazionismo dei produttori ittici sulla base di programmi triennali predisposti dalla relativa Associazione nazionale [30].

     4. Il decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale sono concessi i contributi, stabilisce l'erogazione del contributo in base allo stato di avanzamento dei lavori, determinandone le modalità e le garanzie [31].

 

     Art. 21. Contributo per la demolizione o l'affondamento volontario di navi da pesca.

     Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 è concesso un premio per la demolizione di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento, purché si tratti di navi da pesca in esercizio o in disarmo da non più di 6 mesi.

     L'ammontare del contributo è commisurato alla misura espressa in ECU prevista dalla normativa comunitaria. Il relativo importo in lire è determinato in base al tasso di conversione, stabilito annualmente dalla Comunità economica europea, in vigore alla data del processo verbale di riconsegna all'autorità marittima della licenza di pesca della nave da demolire o affondata volontariamente. I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile nel quadro delle procedure di programmazione previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183 [32].

     I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile.

     Le zone di ripopolamento da realizzare mediante l'affondamento volontario di navi da pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'articolo 98 del regolamento approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639.

 

     Art. 22. Contributo per la cessione gratuita di navi da pesca ad istituti scientifici.

     Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 è concesso un premio per la cessione gratuita di navi da pesca ad un istituto scientifico, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile, a condizione che le unità siano adibite alle ricerche applicate alla pesca marittima.

     Il contributo è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile nella misura indicata alla lettera a) del precedente articolo 21.

 

     Art. 23. Concessione dei contributi a fondo perduto.

     La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato composto da:

     a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede;

     b) il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;

     c) due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

     d) un funzionario del Ministero del tesoro;

     e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di cui all'articolo 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

     f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca designati dalle associazioni stesse;

     g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;

     h) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

     i) un rappresentante delle industrie conserviere;

     l) un rappresentante degli acquacoltori [33] [34].

     I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile. I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) del primo comma possono essere confermati una sola volta [35].

     Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui sul Fondo per il credito peschereccio.

     Il Comitato valuta la compatibilità delle singole iniziative con il piano di cui all'articolo 1, nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso.

     Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita relazione, al Comitato di cui all'articolo 3.

     Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della pesca marittima di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un impiegato di livello inferiore al settimo.

     Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione [36].

     Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     Il presidente può convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero della marina mercantile, di altre amministrazioni dello Stato o estranei, all'amministrazione statale.

 

     Art. 24. Modalità e vincoli per la concessione dei contributi a fondo perduto per nuove opere ed acquisti.

     Le domande di ammissione a contributi a fondo perduto devono essere presentate prima dell'inizio delle opere e prima dell'acquisto dei beni.

     Le opere devono, a pena di decadenza, salvo casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero della marina mercantile, essere iniziate entro 6 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e completate nel termine stabilito nel provvedimento di concessione. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti.

     Le opere e gli acquisti ammessi a contributo sono soggetti, a pena di decadenza, agli stessi vincoli e penalità previsti dall'articolo 19, per la durata indicata al terzo comma dell'articolo 14, lettere b) e c).

 

     Art. 25. Priorità a favore delle cooperative.

     Nella concessione dei contributi a fondo perduto e dei mutui a tasso agevolato hanno priorità le richieste delle cooperative dei pescatori e dei consorzi di cooperative di pescatori che provvedono direttamente alla distribuzione, alla commercializzazione e alla lavorazione del pescato o dei prodotti della acquacoltura.

 

     Art. 26. Organizzazione delle iniziative promozionali.

     Il programma per l'organizzazione di campagne e di iniziative promozionali deve essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi, tenuto conto delle indicazioni fornite dal piano di cui all'articolo 1:

     a) incremento del consumo dei prodotti massivi della pesca marittima [37];

     b) spostamento della domanda dalle specie cosiddette pregiate di alto prezzo verso le specie abbondanti di prezzo più accessibile.

     Il programma è predisposto sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni dei produttori e dalle cooperative dei pescatori e loro consorzi.

     Esso è articolato in progetti operativi con la specifica indicazione dei tempi e dei mezzi pubblicitari ritenuti più efficaci anche in relazione alle particolari esigenze regionali e locali.

     L'attuazione della fase promozionale del programma di cui al primo comma può essere affidata dal Ministero della marina mercantile alle associazioni nazionali delle cooperative della pesca [38].

 

     Art. 27. Organizzazione di corsi per il personale civile e militare addetto alla pesca marittima.

     Il personale dell'Amministrazione centrale e quello degli uffici periferici addetto ai servizi riguardanti la pesca marittima partecipa ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento organizzati dal Ministero della marina mercantile in collaborazione con gli istituti scientifici e laboratori riconosciuti ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 963.

 

     Art. 27 bis. Iniziative di pesca-turismo. [39]

     1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico- ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

     Art. 27 ter. Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura. [40]

     1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori e loro consorzi, e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio della sezione "pesca". Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

     2. La concessione di beni del demanio marittimo è rilasciata dall'autorità competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti per le iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza dei servizi. La conferenza è convocata dall'autorità competente al rilascio della concessione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere il parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente.

     3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriale ancorché richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o pescato dalle stesse imprese [41].

     3 bis. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi dei commi 1 e 3, dopo il 1° gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo [42].

 

     Art. 28. Norme di attuazione.

     Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le particolari modalità tecniche per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 29. Commissione consultiva centrale per la pesca marittima. [43]

 

     Art. 30. Commissioni consultive locali per la pesca marittima. [44]

 

     Art. 31. Composizione del Consiglio superiore della marina mercantile.

     Il numero dei rappresentanti dell'armamento peschereccio in seno al Consiglio superiore della marina mercantile, istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, è elevato a due, di cui uno appartenente al movimento cooperativo.

 

     Art. 32. Abrogazioni espresse.

     Sono abrogate tutte le norme in contrasto od incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 33. Oneri finanziari.

     Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 della presente legge relativo al periodo 1981-1983 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 miliardi, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile secondo quote da determinare in sede di legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468. La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 2 miliardi.

 

     Art. 34. Copertura finanziaria.

     All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 35. Norme transitorie.

     Il primo piano nazionale della pesca è predisposto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle indicazioni che le regioni potranno fornire entro 6 mesi dalla predetta data.

     In attesa del compimento delle fasi necessarie per l'elaborazione e l'approvazione del primo piano nazionale, il Ministro della marina mercantile è autorizzato, per il periodo di 12 mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al precedente articolo 28, a concedere mutui sul Fondo centrale per il credito peschereccio, contributi a fondo perduto e contributi per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca, a condizione che gli interventi siano effettuati:

     a) nel rispetto degli obiettivi fissati nell'articolo 1;

     b) in conformità alle priorità, ai vincoli ed alle linee stabilite in uno schema preliminare di piano approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e adottato dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 23 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154.

[1a] Numero così modificato dall'art. 1 della legge 21 maggio 1998, n. 164.

[2] Numero aggiunto dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 165.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 165.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 165.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 165.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 165.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 165.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 165.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 165.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 165.

[7] Numero aggiunto dall'art. 1 della legge 21 maggio 1998, n. 164.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 165.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 165.

[9] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[10] Numero abrogato dall'art. 5 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[11] Alinea così modificato dall'art. 6 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[12] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[13] Numero aggiunto dall'art. 6 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 6, L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[15] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[16] L'alinea e il numero 1 del comma 1 sono stati così sostituiti dall'art. 7 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[17] Numero così sostituito dall'art. 7 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[18] Numero così modificato dall'art. 7 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[17] Numero così sostituito dall'art. 7 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[19] Numero aggiunto dall'art. 7 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[19] Numero aggiunto dall'art. 7 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[20] Numero così sostituito dall'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n. 302.

[21] Comma abrogato dall'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n. 302.

[22] Numero così modificato dall'art. 1 della L. 21 maggio 1998, n. 164.

[23] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[24] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 21 maggio 1998, n. 164.

[25] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[26] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[27] Così sostituito dall'art. 10 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[28] Periodo così sostituito dall'art. 11 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[29] Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[30] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L. 21 maggio 1998, n. 164.

[31] Così sostituito dall'art. 13 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[32] Comma così sostituito dall'art. 14 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[33] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 21 maggio 1998, n. 164.

[34] Comma così sostituito dall'art. 15 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[35] Periodo aggiunto dall'art. 15 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[36] Comma così sostituito dall'art. 15 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[37] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[38] Comma aggiunto dall'art. 16 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[39] Articolo aggiunto dall'art. 20 della L. 10 febbraio 1992, n. 165 e successivamente così sostituito dall'art. 1 della L. 21 maggio 1998, n. 164.

[40] Articolo aggiunto dall'art. 21 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[41] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 21 maggio 1998, n. 164.

[42] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 21 maggio 1998, n. 164.

[43] Sostituisce l'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

[44] Modifica il terzo comma dell'art. 8 della L. 14 luglio 1965, n. 963.