§ 16.1.17 - L. 14 luglio 1965, n. 963.
Disciplina della pesca marittima.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:14/07/1965
Numero:963


Sommario
Art. 1.  Oggetto e sfera di applicazione della legge.
Art. 2.  Organi di studio e ricerca.
Art. 3.  Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca.
Art. 4.  Studi e indagini sulla pesca.
Art. 5.  Commissione consultiva centrale.
Art. 6.  Composizione della Commissione consultiva centrale.
Art. 7.  Commissioni consultive locali.
Art. 8.  Commissioni consultive locali per la pesca marittima.
Art. 9.  Registro dei pescatori marittimi.
Art. 10.  Iscrizione dei pescatori.
Art. 11.  Registro delle imprese di pesca.
Art. 12.  Permesso di pesca.
Art. 13.  Personale marittimo.
Art. 14.  Limiti e modalità dell'esercizio della pesca.
Art. 15.  Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca.
Art. 16.  Scoperta di banco di corallo.
Art. 17.  Disciplina della pesca sportiva.
Art. 18.  Pesca subacquea.
Art. 19.  Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza.
Art. 20.  Organi di Polizia.
Art. 21.  Persone incaricate della vigilanza.
Art. 22.  Nomina di agenti giurati per la vigilanza.
Art. 23.  Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito.
Art. 24.  Pene per le contravvenzioni.
Art. 25.  Pene accessorie.
Art. 26.  Sanzioni amministrative.
Art. 27.  Sanzioni amministrative accessorie.
Art. 28.  Sfruttamento abusivo di banco di corallo.
Art. 29.  Risarcimento del danno.
Art. 30.  Responsabilità civile.
Art. 31.  Sanzioni disciplinari.
Art. 32.  Potere del Ministro per la marina mercantile.
Art. 33.  Disposizioni transitorie.


§ 16.1.17 - L. 14 luglio 1965, n. 963. [1]

Disciplina della pesca marittima.

(G.U. 14 agosto 1965, n. 203).

 

Art. 1. Oggetto e sfera di applicazione della legge.

     Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero.

     E' considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito.

     Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, può suddividere le aree di pesca in distretti omogenei [2].

 

     Art. 2. Organi di studio e ricerca. [3]

[     Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche applicate alla pesca e per tutti gli studi, le ricerche e le indagini occorrenti per lo sviluppo dell'industria della pesca della produzione ittica, e per l'adeguamento della sua disciplina giuridica, il Ministero della marina mercantile può avvalersi del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli osservatori di pesca marittima, degli Istituti talassografici e di ogni altro organismo o istituto operante a tal fine.

     L'azione di cui al precedente comma è integrata, per le indagini pratiche, da quella della squadriglia sperimentale di pesca, istituita con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913.]

 

     Art. 3. Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca. [4]

[     Il Ministero della marina mercantile è chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'attuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti.

     Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero della marina mercantile, curerà che nei programmi di insegnamento delle scuole dell'ordine medio siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Curerà altresì che nei programmi di insegnamento degli istituti nautici, o scuole equiparate, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima; nonché nozioni di economia e diritto della pesca.

     Il Ministero della marina mercantile promuove l'istituzione presso le università e gli istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca.

     Il Ministero della marina mercantile, sentito l'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, può formulare proposte alle regioni e alle camere di commercio, nell'ambito dell'attività di formazione professionale svolta da tali enti, circa la realizzazione di corsi di aggiornamento per i pescatori riguardanti le nuove tecniche di pesca, la maricoltura e la problematica della tutela delle risorse biologiche e ambientali [5].]

 

     Art. 4. Studi e indagini sulla pesca. [6]

[     Il Ministero della marina mercantile può promuovere ed attuare studi ed indagini sulla pesca nonché curare la compilazione delle carte e dei portolani di pesca.]

 

     Art. 5. Commissione consultiva centrale. [7]

[     Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

     La Commissione è chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonché su qualsiasi materia sulla quale il Ministro per la marina mercantile ritenga opportuno interpellarla.

     In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto per i provvedimenti sulla disciplina della pesca.]

 

     Art. 6. Composizione della Commissione consultiva centrale. [8]

[     La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile, è composta da:

     a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, con funzioni di vice presidente;

     b) il vicedirettore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

     c) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

     d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

     f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

     i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente della Direzione generale dei servizi veterinari e della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;

     m) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;

     n) un rappresentante dell'istituto italiano della nutrizione;

     o) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

     p) un rappresentante del Laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche ed economiche applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario nazionale;

     r) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle tre associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

     s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

     u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

     v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

     z) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;

     aa) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;

     bb) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva. [9]

     I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati [10].

     Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione.

     Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno [11].

     Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo.]

 

     Art. 7. Commissioni consultive locali. [12]

[     Presso ogni Capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima.

     La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni interessanti la pesca nell'ambito del compartimento marittimo.]

 

     Art. 8. Commissioni consultive locali per la pesca marittima. [13]

[     1. La Commissione consultiva locale è composta da:

     a) il capo del compartimento marittimo;

     b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;

     c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima e in materia di ambiente;

     d) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

     e) un docente universitario o cultore o insegnante negli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designato dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;

     f) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;

     g) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate dalle associazioni sindacali a base nazionale;

     h) un rappresentante dei datori di lavoro della pesca, scelto in una terna designata dalle associazioni sindacali;

     i) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;

     l) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;

     m) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio;

     n) un rappresentante dei commercianti di prodotti ittici.

     2. La Commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo della sezione pesca della capitaneria di porto.

     3. Il segretario della Commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto.

     4. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), m) e n) possono essere confermati una sola volta.

     5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.

     6. Possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.]

 

     Art. 9. Registro dei pescatori marittimi.

     Presso le Capitanerie di porto è istituito il registro dei pescatori marittimi, nel quale debbono iscriversi coloro che intendano esercitare la pesca marittima.

     Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità dell'iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta.

 

     Art. 10. Iscrizione dei pescatori.

     L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale è subordinato all'iscrizione degli interessati nel registro dei pescatori marittimi.

     L'iscrizione in tale registro e il rilascio dei certificati d'iscrizione sono gratuiti.

     L'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica, ed appartengono a organizzazione o istituti di ricerche riconosciuti dal Ministero della marina mercantile, o siano espressamente autorizzati dal Ministero stesso.

 

     Art. 11. Registro delle imprese di pesca.

     Presso ogni Capitaneria di porto è istituito un registro delle imprese di pesca.

     Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendano esercitare un'impresa di pesca.

     Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità di iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta.

 

     Art. 12. Permesso di pesca.

     Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'art. 149 del Codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso.

     Il permesso di pesca è rilasciato dall'Autorità marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente art. 11.

     Il permesso ha un periodo di validità di quattro anni ed è rinnovato con le modalità stabilite dal regolamento.

 

     Art. 13. Personale marittimo.

     In deroga alle vigenti disposizioni di legge è consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attività di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato. Il regolamento determina le qualifiche ed i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di età e gli altri requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nelle matricole.

 

     Art. 14. Limiti e modalità dell'esercizio della pesca.

     Il regolamento determina i limiti e le modalità idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine stabilisce:

     a) le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame;

     b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati nell'esercizio della pesca, anche in funzione della piscicoltura;

     c) i limiti e le modalità dell'impiego di corrente elettrica o di altri sistemi speciali di pesca;

     d) [14];

     e) i limiti e le modalità per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca.

 

     Art. 15. Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca. [15]

     1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:

     a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'Autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'Autorità amministrativa;

     b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca [16];

     c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;

     d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

     e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque, detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;

     f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli Accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.

     2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate.

 

     Art. 16. Scoperta di banco di corallo.

     Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque di cui all'art. 1, primo comma, ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni di pesca successive a quella della scoperta, purché faccia denuncia della scoperta stessa nei modi indicati dal regolamento.

 

     Art. 17. Disciplina della pesca sportiva.

     Il regolamento stabilisce le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca sportiva e determina i casi nei quali è consentito l'uso di attrezzi non individuali.

 

     Art. 18. Pesca subacquea.

     La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi simili è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

     Il regolamento stabilisce le cautele e le modalità da osservarsi nella detenzione ed uso del fucile subacqueo o attrezzi similari.

 

     Art. 19. Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza.

     La disciplina della pesca e la vigilanza su di essa sono esercitate dal Ministero della marina mercantile, delle Autorità marittime locali e dagli enti locali, regionali e provinciali.

 

     Art. 20. Organi di Polizia.

     Il Ministero della marina mercantile coordina l'attività degli organi di Polizia e di vigilanza sulla pesca ivi comprese le guardie particolari.

 

     Art. 21. Persone incaricate della vigilanza.

     Salvo il disposto dell'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di Pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente.

     Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.

 

     Art. 22. Nomina di agenti giurati per la vigilanza.

     Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

     Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo.

 

     Art. 23. Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito.

     Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

 

     Art. 24. Pene per le contravvenzioni. [17]

     1. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 15, lettera c), è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.

     2. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 15, lettera d) e lettera f), è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni.

     3. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 15, lettera e), ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'art. 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.

 

     Art. 25. Pene accessorie. [18]

     1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

     a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera e) dell'art. 15;

     b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;

     c) l'obbligo di rimettere in ripristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

     d) la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali è stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato la sospensione si applica in egual misura ad entrambi.

     2. Qualora il pescato sia stato sequestrato l'interessato può ottenerne la restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale.

     3. In tal caso oggetto della confisca è la somma depositata.

     4. Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia.

 

     Art. 26. Sanzioni amministrative. [19]

     1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

     2. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

     3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.

     4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo.

     5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.

     6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.

     7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unità da pesca che navighi con l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis).

     8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie.

 

     Art. 27. Sanzioni amministrative accessorie. [20]

     1. Alle violazioni dell'art. 15, lettere a) e b), e dell'articolo 26, comma 8, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie [21]:

     a) la confisca del pescato;

     b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati ovvero detenuti, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi; gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore [22];

     c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

     c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni [23];

     c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione, in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalità tecniche di utilizzo di rete da posta derivante [24].

 

     Art. 28. Sfruttamento abusivo di banco di corallo. [25]

 

     Art. 29. Risarcimento del danno.

     Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, in persona del Ministro per la marina mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

 

     Art. 30. Responsabilità civile.

     L'armatore e l'imprenditore di pesca sono solidalmente e civilmente responsabili per le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell'esercizio della pesca marittima.

 

     Art. 31. Sanzioni disciplinari.

     Le infrazioni alla presente legge commesse da appartenenti a personale marittimo sono punite, anche con pene disciplinari, ai sensi degli artt. 1249 e seguenti del Codice della navigazione.

 

     Art. 32. Potere del Ministro per la marina mercantile.

     Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.

 

     Art. 33. Disposizioni transitorie.

     I regolamenti di cui alla presente legge dovranno essere emanati entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

     Le disposizioni della presente legge, che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non saranno emanate.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 27 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 25 agosto 1988, n. 381.

[3] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154.

[4] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 25 agosto 1988, n. 381.

[6] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154.

[7] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154.

[8] Articolo sostituito dall'art. 29 della L. 17 febbraio 1982, n. 41 e abrogato dall'art. 23 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154.

[9] Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[10] Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[11] Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.

[12] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154.

[13] Articolo sostituito dall'art. 18 della L. 10 febbraio 1992, n. 165 e abrogato dall'art. 23 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154.

[14] Lettera abrogata dall'art. 4 della L. 25 agosto 1988, n. 381.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 25 agosto 1988, n. 381.

[16] Lettera così modificata dall'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 25 agosto 1988, n. 381.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 25 agosto 1988, n. 381.

[19] Articolo già sostituito dall'art. 8 della L. 25 agosto 1988, n. 381 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

[20] Articolo sostituito dall'art. 9 della L. 25 agosto 1988, n. 381.

[21] Alinea così modificato dall'art. 13 della L. 15 dicembre 2011, n. 217.

[22] Lettera già modificata dall'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101 e così ulteriormente modificata dall'art. 13 della L. 15 dicembre 2011, n. 217.

[23] Lettera inserita dall'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

[24] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L. 15 dicembre 2011, n. 217.

[25] Articolo modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e abrogato dall'art. 10 della L. 25 agosto 1988, n. 381.