§ 98.1.26512 - Legge 25 agosto 1988, n. 381.
Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/08/1988
Numero:381


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      1. La commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, è integrata da due rappresentanti del [...]
Art. 3.      1. All'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è aggiunto, in fine, il seguente comma
Art. 4.      1. La lettera d) dell'art. 14 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è soppressa
Art. 5.      1. L'art. 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. L'art. 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. L'art. 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. L'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente
Art. 9.      1. L'art. 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente
Art. 10.      1. L'art. 28 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è abrogato


§ 98.1.26512 - Legge 25 agosto 1988, n. 381.

Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima.

(G.U. 1 settembre 1988, n. 205)

 

     Art. 1.

     1. All'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è aggiunto il seguente comma:

     "Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, può suddividere le aree di pesca in distretti omogenei".

 

          Art. 2.

     1. La commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, è integrata da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente.

 

          Art. 3.

     1. All'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Il Ministero della marina mercantile, sentito l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, può formulare proposte alle regioni e alle camere di commercio, nell'ambito dell'attività di formazione professionale svolta da tali enti, circa la realizzazione di corsi di aggiornamento per i pescatori riguardanti le nuove tecniche di pesca, la maricoltura e la problematica della tutela delle risorse biologiche e ambientali".

 

          Art. 4.

     1. La lettera d) dell'art. 14 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è soppressa.

 

          Art. 5.

     1. L'art. 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

     "Art. 15 (Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca). - 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:

     a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonchè pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa;

     b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonchè detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca;

     c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;

     d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonchè raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

     e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonchè sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque, detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;

     f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.

     Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate".

 

          Art. 6.

     1. L'art. 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

     "Art. 24 (Pene per le contravvenzioni). - 1. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 15, lettera c), è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.

     2. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 15, lettera d) e lettera f), è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni.

     3. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 15, lettera e), ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'art. 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni".

 

          Art. 7.

     1. L'art. 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

     "Art. 25 (Pene accessorie). - 1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

     a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera e) dell'art. 15;

     b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;

     c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

     d) la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali è stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato la sospensione si applica in egual misura ad entrambi.

     2. Qualora il pescato sia stato sequestrato l'interessato può ottenerne la restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale.

     3. In tal caso oggetto della confisca è la somma depositata.

     4. Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia".

 

          Art. 8.

     1. L'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

     "Art. 26 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente art. 15, lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

     2. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

     3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni chi viola le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.

     4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinqucentomila a lire tre milioni chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.

     5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneducentomila, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente art. 23".

 

          Art. 9.

     1. L'art. 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

     "Art. 27 (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. Alle violazioni dell'art. 15, lettere a) e b), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

     a) la confisca del pescato;

     b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;

     c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati".

 

          Art. 10.

     1. L'art. 28 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è abrogato.