§ 3.11.36 - L.R. 9 marzo 1990, n. 28. - Norme per favorire il reimpiego di
lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinari (CIGS).


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione e lavoro
Data:09/03/1990
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Finalità. 1. La Regione, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 45 dello statuto ed al fine di favorire l'incremento dell'occupazione, promuove interventi finalizzati al reimpiego di [...]
Art. 2.  Determinazione del fondo speciale. 1. Le operazioni di finanziamento poste in essere dalla GEPI S.p.A. o da società ad essa collegate e/o da istituti con essa convenzionati, ai sensi della [...]
Art. 3.  Procedure. 1. Al fini dell'utilizzazione del fondo speciale ed in conformità a quanto contenuto nella convenzione di cui al precedente articolo 2, la FI.LA.S. - S.p.A. stipula con la GEPI - S.p.A. [...]
Art. 4.  Comitato tecnico. 1. E' istituito presso la FI.LA.S. - S.p.A. un comitato tecnico di valutazione composto da:
Art. 5.  Norma finanziaria. 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di L. 1.000 milioni.


§ 3.11.36 - L.R. 9 marzo 1990, n. 28. - Norme per favorire il reimpiego di

lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinari (CIGS).

(B.U. 20 marzo 1990, n. 8).

 

Art. 1. Finalità. 1. La Regione, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 45 dello statuto ed al fine di favorire l'incremento dell'occupazione, promuove interventi finalizzati al reimpiego di lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinari attraverso la prestazione di garanzie a fronte di finanziamenti concessi dalla società di Gestioni e partecipazioni industriali (GEPI - S.p.A.), o da società ad essa collegate e/o da istituti con essa convenzionati, a favore di piccole e medie imprese del Lazio, ivi comprese le imprese individuali, artigiane e cooperative.

 

     Art. 2. Determinazione del fondo speciale. 1. Le operazioni di finanziamento poste in essere dalla GEPI S.p.A. o da società ad essa collegate e/o da istituti con essa convenzionati, ai sensi della legislazione vigente, a favore dei soggetti di cui al precedente articolo, sono assistite dalle garanzie rilasciate dalla Finanziaria laziale di sviluppo (FI.LA.S. - S.p.A.).

     2. Al fine di consentire alla FI.LA.S. - S.p.A. il rilascio delle garanzie previste al precedente comma, è determinato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, un fondo speciale pari a L. 1.000 milioni.

     3. Le modalità di gestione del fondo sono determinate con apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e la FI.LA.S. - S.p.A., approvata con deliberazione del Consiglio regionale, che deve, tra l'altro, contenere:

     a) il limite massimo del finanziamento assistibile da garanzia;

     b) la percentuale di garanzia a valere sul fondo;

     c) i motivi di decadenza delle garanzie prestate ai sensi della presente legge.

 

     Art. 3. Procedure. 1. Al fini dell'utilizzazione del fondo speciale ed in conformità a quanto contenuto nella convenzione di cui al precedente articolo 2, la FI.LA.S. - S.p.A. stipula con la GEPI - S.p.A. una convenzione impegnativa anche per le operazioni poste in essere da aziende ad essa collegate e/o da istituti con essa convenzionati.

     2. La FI.LA.S. - S.p.A. riceve dalla GEPI - S.p.A. e dalle aziende ad essa collegate e/o da istituti con essa convenzionati la richiesta di garanzia sul finanziamenti da erogare, corredata da una relazione istruttoria, e la sottopone al parere del comitato di cui al successivo articolo 4.

     3. Il parere di cui al precedente secondo comma deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di ricezione da parte della FI.LA.S. - S.p.A. della relativa richiesta.

     4. Sulla base del parere favorevole da parte del comitato, la FI.LA.S.

- S.p.A. provvede al rilascio delle garanzie previste dalla presente legge,

dandone comunicazione all'assessorato regionale ai problemi del lavoro.

     5. Con la convenzione di cui al terzo comma del precedente articolo 2 sono determinati i tempi e le modalità con cui la Giunta regionale provvede all'erogazione in favore della FI.LA.S. - S.p.A. dei finanziamenti a valere sul fondo speciale previsto dalla presente legge.

 

     Art. 4. Comitato tecnico. 1. E' istituito presso la FI.LA.S. - S.p.A. un comitato tecnico di valutazione composto da:

     a) un rappresentante della FI.LA.S. - S.p.A., che lo presiede;

     b) un rappresentante dell'assessorato bilancio, tributi e società finanziarie;

     c) un rappresentante dell'assessorato ai problemi del lavoro.

     2. I rappresentanti della Regione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta degli assessori competenti.

 

     Art. 5. Norma finanziaria. 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di L. 1.000 milioni.

     2. In relazione a quanto disposto nel precedente comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1990 è istituito il capitolo n. 07022 denominato: «Trasferimento alla FI.LA.S. - S.p.A. delle somme occorrenti alla prestazione di garanzie per favorire il reimpiego di lavoratori in CIGS» con lo stanziamento di competenza di L. 1.000 milioni.

     3. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nell'elenco n. 4 del bilancio 1990, corrispondente al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera d), del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1989.