§ 3.8.52 - L.R. 20 luglio 1988, n. 40. - Fondo regionale speciale per il
riuso dei fabbricati industriali in disuso per favorire l'occupazione e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria e artigianato
Data:20/07/1988
Numero:40


Sommario
Art. 1.  1. La Regione, in attuazione ai principi sanciti dall'articolo 45 dello Statuto ed in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, così come stabilito dall'articolo 1 [...]
Art. 2.  1. In attesa della creazione di una agenzia, da approvare con apposito provvedimento legislativo, finalizzata ad incentivare lo sviluppo di piccole e medie imprese con l'obiettivo di creare [...]
Art. 3.  1. La gestione del fondo, di cui al precedente articolo 2, è affidata alla FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A. ed è regolata da apposita convenzione da stipularsi con la FI.LA.S. [...]
Art. 4.  1. La FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A., informa i potenziali utilizzatori delle disponibilità di manufatti tramite pubblici avvisi nonché attraverso le organizzazioni [...]
Art. 5.  1. Al fine di favorire altresì l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi per un rapido avvio di un processo di creazione di piccole e medie imprese, la Regione finanzia uno studio di fattibilità [...]
Art. 6.  1. La FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A., farà fronte agli oneri derivanti dalla gestione del fondo di cui al precedente articolo 2 utilizzando in ciascun anno finanziario il 2 per [...]
Art. 7.  1. La spesa prevista per l'attuazione della presente legge è quantificata per l'esercizio 1988 in L. 9.500.000.000.


§ 3.8.52 - L.R. 20 luglio 1988, n. 40. - Fondo regionale speciale per il

riuso dei fabbricati industriali in disuso per favorire l'occupazione e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

(B.U. 10 agosto 1988, n. 22).

 

Art. 1. 1. La Regione, in attuazione ai principi sanciti dall'articolo 45 dello Statuto ed in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, così come stabilito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, promuove, nell'ambito delle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione, il recupero a fini produttivi di manufatti in disuso per lo sviluppo di piccole e medie imprese ed al fine di incrementare nuova occupazione.

 

     Art. 2. 1. In attesa della creazione di una agenzia, da approvare con apposito provvedimento legislativo, finalizzata ad incentivare lo sviluppo di piccole e medie imprese con l'obiettivo di creare ulteriore opportunità di sviluppo e di conseguenza maggiore occupazione, la Regione costituisce un fondo regionale speciale rotativo per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo.

 

     Art. 3. 1. La gestione del fondo, di cui al precedente articolo 2, è affidata alla FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A. ed è regolata da apposita convenzione da stipularsi con la FI.LA.S. stessa nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

     2. Al fine dell'utilizzo del fondo speciale rotativo di cui al precedente articolo 2, la FI.LA.S. - S.p.A., sulla scorta delle richieste avanzate da parte del mondo imprenditoriale, artigianale e cooperativo, individuati alcuni manufatti inutilizzati, tipologicamente idonei ad ospitare una o più unità produttive di piccola/media dimensione, esercita il diritto d'opzione all'acquisto per terzi.

     3. La FI.LA.S. - S.p.A., concede all'impresa che esercita il diritto d'opzione un mutuo decennale di cui i primi tre anni di preammortamento, per un ammontare massimo di L. 800.000.000.

     4. Il tasso d'interesse da applicare alle operazioni di mutuo poste in essere ai sensi della presente legge è determinato, nei limiti di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 con il provvedimento della Giunta regionale di cui al successivo articolo 4.

 

     Art. 4. 1. La FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A., informa i potenziali utilizzatori delle disponibilità di manufatti tramite pubblici avvisi nonché attraverso le organizzazioni imprenditoriali sindacali e gli enti locali interessati.

     2. Le domande per l'utilizzazione dei manufatti di cui al precedente articolo 2 devono essere presentate contestualmente alla FI.LA.S. - S.p.A. ed all'Assessorato regionale competente in materia di industria, commercio e artigianato.

     3. La FI.LA.S. - S.p.A., provvede all'istruttoria delle domande, sotto il profilo della valutazione economico-finanziaria, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

     4. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istruttoria l'Assessorato regionale competente in materia di industria, commercio e artigianato sottopone le domande ad un nucleo consultivo di valutazione presieduto dall'Assessore regionale competente in materia o da un suo delegato e composto da sei esperti, di cui tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e tre designati dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative.

     5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria, commercio e artigianato, delibera l'ammissione delle richieste per la concessione dei mutui da parte della FI.LA.S. - S.p.A., tenendo conto del parere del nucleo di valutazione di cui al precedente quarto comma e privilegiando le iniziative tendenti allo sviluppo di piccole e medie imprese ed all'occupazione di lavoratori già in cassa integrazione guadagni dell'area industriale interessata o dipendenti licenziati dalle aziende precedentemente allocate negli stabilimenti nonché giovani disoccupati e donne.

     6. La FI.LA.S. - S.p.A., pone in essere gli interventi conseguenti sulla base della convenzione di cui al precedente articolo 3.

 

     Art. 5. 1. Al fine di favorire altresì l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi per un rapido avvio di un processo di creazione di piccole e medie imprese, la Regione finanzia uno studio di fattibilità nonché le conseguenti prime sperimentazioni nei limiti della somma di L. 500.000.000

 

     Art. 6. 1. La FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A., farà fronte agli oneri derivanti dalla gestione del fondo di cui al precedente articolo 2 utilizzando in ciascun anno finanziario il 2 per cento della consistenza del fondo stesso.

     2. Gli interessi maturati sul fondo vanno ad incrementare la dotazione del fondo stesso.

 

     Art. 7. 1. La spesa prevista per l'attuazione della presente legge è quantificata per l'esercizio 1988 in L. 9.500.000.000.

     2. Nel bilancio 1988 tale onere graverà:

     a) quanto a L. 9.000.000.000 sul capitolo di nuova istituzione n. 021 15, denominato «Fondo speciale regionale destinato al recupero a fini produttivi di manufatti in disuso da destinare allo sviluppo di piccole e medie imprese del Lazio, al fine di incrementare nuova occupazione (articolo 2)», alla cui dotazione si provvede mediante riduzione di L. 9.000.000.000 del fondo globale iscritto al capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera n), del medesimo bilancio;

     b) quanto a L. 500.000.000 (articolo 5) sul capitolo n. 26107 mediante utilizzazione dello stanziamento in esso iscritto.