§ 3.8.58 - Legge Regionale 15 ottobre 1991, n. 64.
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni procedurali e finanziarie di cui alle leggi regionali 3 luglio 1986, n. 23 e n. 24, nonché alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria e artigianato
Data:15/10/1991
Numero:64


Sommario
Art. 1.      1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 è sostituito dai seguenti commi:
Art. 2.      1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale 3 luglio 1986, n. 24 la FILAS S.p.a. è autorizzata ad utilizzare il fondo speciale costituito ai sensi dell'articolo 1 [...]
Art. 3.      1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1986, n. 24 sono sostituiti dai seguenti:


§ 3.8.58 - Legge Regionale 15 ottobre 1991, n. 64.

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni procedurali e finanziarie di cui alle leggi regionali 3 luglio 1986, n. 23 e n. 24, nonché alla legge regionale 20 luglio 1988, n. 40 concernenti rispettivamente «Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio», «Fondo regionale speciale per la garanzia dei fidi a medio termine» e «Fondo regionale speciale per il riuso dei fabbricati industriali in disuso per favorire l'occupazione e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese».

(B.U. n. 30 del 30 ottobre 1991).

 

Art. 1.

     1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 è sostituito dai seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale 3 luglio 1986, n. 24 la FILAS S.p.a. è autorizzata ad utilizzare il fondo speciale costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale sopra indicata anche per operazioni di provvista a tasso contenuto a favore degli istituti di credito e società finanziarie convenzionate a norma della stessa legge regionale 3 luglio 1986, n. 24. Il rendimento della quota del fondo utilizzato per le operazioni di provvista è stabilito nella misura di 2 punti percentuali [1].

     2. Ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 i tassi fruibili dai beneficiari non possono essere inferiori a quelli previsti dalle leggi nazionali vigenti per i singoli settori d'intervento. Le agevolazioni sopraindicate sono cumulabili nei lieti previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

     3. La FILAS S.p.a. è inoltre autorizzata ad utilizzare, fino alla concorrenza di lire 4.000 milioni il fondo scale costituito ai sensi della legge regionale 20 luglio 1988, n. 40 per le finalità e gli interventi previsti dalla legge regionale luglio 1986, n. 23.

 

     Art. 3.

     1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1986, n. 24 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 20 maggio 1996, n. 16.