§ 2.6.21 - L.R. 3 gennaio 1989, n. 1.
Istituzione dell'Istituto regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D. Lazio).


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:03/01/1989
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità e denominazione).
Art. 2.  (Programma di attività).
Art. 3.  (Modalità di adozione dei programmi di attività).
Art. 4.  (Aree omogenee di formazione).
Art. 5.  (Organi).
Art. 6.  (Il consiglio di amministrazione).
Art. 7.  (Compiti del consiglio di amministrazione).
Art. 8.  (Convocazione e modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione).
Art. 9.  (Il presidente).
Art. 10.  (Compiti del presidente).
Art. 11.  (Il collegio dei revisori dei conti).
Art. 12.  (Compiti e modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti).
Art. 13.  (Il comitato scientifico).
Art. 14.  (Il direttore).
Art. 15.  (Direzione dei corsi).
Art. 16.  (Personale dell'istituto).
Art. 17.  (Personale docente).
Art. 18.  (Vigilanza e controllo sull'attività dell'istituto).
Art. 19.  (Modalità di esercizio della vigilanza e del controllo sull'attività dell'istituto).
Art. 20.  (Vigilanza e controllo sugli organi dell'istituto. Potere ispettivo. Scioglimento).
Art. 21.  (Convenzioni-tipo con enti ed organismi privati).
Art. 22.  (Finanziamento).
Art. 23.  (Bilancio di previsione e rendiconto generale).
Art. 24.  (Regolamento interno).
Art. 25.  (Norma transitoria).


§ 2.6.21 - L.R. 3 gennaio 1989, n. 1.

Istituzione dell'Istituto regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D. Lazio). [1]

(B.U. 20 gennaio 1989, n. 2).

 

Titolo I

OBIETTIVI ED ATTIVITA' DELL'ISTITUTO

 

Art. 1. (Finalità e denominazione).

     1. La Regione, al fine di contribuire alla formazione del proprio personale attraverso il perfezionamento e l'aggiornamento professionale per lo svolgimento dei compiti istituzionali riguardanti, in particolare, funzioni regionali di promozione, indirizzo e coordinamento degli enti subregionali, istituisce, ai sensi dell'articolo 53 dello statuto regionale, apposita scuola denominata «Istituto regionale di Formazione dei dipendenti (I.R.FO.D.) Lazio», quale ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, con sede in Roma.

     2. Dell'istituto di cui al precedente comma possono avvalersi anche gli enti locali territoriali e gli altri enti subregionali per la formazione del proprio personale.

     3. L'istituto può altresì, istituire, previe apposite convenzioni stipulate in conformità a schemi-tipo approvati dalla Regione, corsi specifici di formazione per il personale di enti od organismi privati, operanti sul territorio regionale per l'approfondimento di problematiche relative all'ordinamento ed all'attività della Regione e degli enti locali territoriali nonché per il personale delle unità sanitarie locali ad esclusione del personale medico e di quello del ruolo sanitario.

     4. Per particolari discipline di carattere giuridico ed economico possono essere istituiti, mediante apposite convenzioni stipulate in conformità a schemi-tipo approvati dalla Regione, corsi presso l'istituto regionale di studi giuridici «C.A. Jemolo» [1], il centro studi ed aggiornamento «R. Ingrao» con sede in Lenola (LT) e presso altri eventuali centri ed istituti specializzati.

 

     Art. 2. (Programma di attività).

     1. L'attività dell' istituto è definita mediante l'adozione di un programma biennale, articolato in programmi annuali che prevedono la realizzazione di corsi a carattere generale o monografico della durata non inferiore a tre mesi, i criteri di selezione per la partecipazione ai corsi, nonché le quote di partecipazione a carico degli enti interessati.

     2. Alla individuazione dei contenuti dei programmi di cui al precedente comma contribuiscono la Regione e gli altri enti di cui al successivo articolo 3, secondo le procedure previste dallo stesso articolo.

     3. Il programma biennale alla scadenza del primo anno di attuazione è sottoposto a verifica di fattibilità per gli eventuali aggiornamenti da definire con le stesse modalità di adozione del programma originario.

 

     Art. 3. (Modalità di adozione dei programmi di attività).

     1. Le province, i comuni e le unità sanitarie locali, tramite i comuni stessi, rappresentano, entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione, le esigenze formative del personale dipendente.

     2. La Regione, tenuto conto delle esigenze formative del proprio personale, e rapportatele con quelle rappresentate dagli enti di cui al precedente comma, fissa indirizzi ai quali deve attenersi l'istituto per la definizione della propria attività attraverso i programmi previsti dall'articolo 2 della presente legge.

     3. L'istituto adotta i predetti programmi e li trasmette alla Regione per il controllo di cui al successivo articolo 18.

     4. I corsi previsti nei programmi, adottati con provvedimento divenuto esecutivo a seguito del controllo di cui al precedente terzo comma, ed i relativi requisiti di partecipazione sono pubblicati, a richiesta dell'istituto, sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi agli albi comunali e provinciali.

 

     Art. 4. (Aree omogenee di formazione).

     1. I singoli corsi si riferiscono alle seguenti aree omogenee di formazione:

     a) programma generale e settoriale;

     b) tecnica contabile e di bilancio; finanza regionale locale;

     c) organizzazione e metodi;

     d) controlli;

     e) tecnica legislativa e provvedimentale;

     f) attività gestionale;

     g) attività di polizia municipale;

     h) coordinamento e gestione servizi educativi e materie ex decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

 

     Art. 5. (Organi).

     1. Organi dell'istituto sono:

     a) il consiglio di amministrazione

     b) il Presidente;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 6. (Il consiglio di amministrazione).

     1. Il consiglio di amministrazione, nominato con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 54, lettera a), dello statuto regionale, dura in carica cinque anni e deve essere, comunque, rinnovato con il rinnovo del Consiglio regionale.

     2. Il consiglio di amministrazione è composto da:

     a) sette membri eletti dal Consiglio regionale, su una lista di dieci candidati di cui cinque proposti dalla Giunta regionale. Ogni consigliere regionale vota al massimo due preferenze;

     b) un membro designato dalla sezione laziale dell'ANCI (associazione nazionale dei comuni d'Italia);

     c) un membro designato dalla sezione laziale dell'UPI (unione province italiane).

     3. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di consigliere regionale nonché con la carica di amministratore o la condizione di socio di società od enti aventi finalità analoghe a quelle dell'istituto.

     4. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'istituto.

     5. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta una indennità di presenza pari a quella percepita dai componenti il comitato di controllo sugli atti degli enti locali oltre al rimorso delle spese di viaggio.

 

     Art. 7. (Compiti del consiglio di amministrazione).

     1. Il consiglio di amministrazione delibera:

     a) il regolamento interno dell'istituto;

     b) la nomina del direttore dell'istituto, dei direttori degli uffici formazione, amministrativo e ragioneria e dei direttori dei corsi, nonché gli altri provvedimenti relativi al personale;

     c) i bilanci preventivi ed i rendiconti generali;

     d) i programmi di attività dell'istituto ed i relativi aggiornamenti;

     e) i rapporti convenzionali e contrattuali con le università, gli enti di formazione, i docenti universitari o gli esperti, di cui al successivo articolo 17, nonché quelli con gli enti ed organismi di cui al precedente articolo 1, ultimo comma;

     f) l'acquisizione, l'alienazione e la trasformazione dei beni immobili dell'istituto, nonché l'autorizzazione delle spese e l'approvazione dei contratti:

     g) gli altri provvedimenti che non siano riservati al presidente dalle leggi regionali e dal regolamento interno dell'istituto.

     2. Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente il compimento di specifici atti di amministrazione con apposita deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     3. Il consiglio di amministrazione provvede altresì a nominare, su proposta del presidente, il vice presidente scegliendolo tra i propri membri eletti dal Consiglio regionale, ai sensi del precedente articolo 6. Il vice presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.

 

     Art. 8. (Convocazione e modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione).

     1.Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente dell'istituto, di norma una volta al mese, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

     2. Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza relativa e con la partecipazione di almeno la metà dei membri componenti, eccettuate quelle di cui al precedente articolo 7, primo comma, lettere a), c), e d). che sono adottate a maggioranza assoluta.

     3. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, altresì, con voto consultivo, il direttore dell'istituto.

 

     Art. 9. (Il presidente).

     1. Il presidente è nominato con deliberazione del Consiglio regionale e cessa comunque dalla carica con lo scioglimento dello stesso Consiglio regionale. La nomina è effettuata sulla base di una terna di candidati proposta dalla Giunta regionale.

     2. La carica di presidente è incompatibile con quella di consigliere regionale, nonché con la carica di amministratore o la condizione di socio di società od enti aventi finalità analoghe a quelle dell'istituto.

     3. Il presidente è il legale rappresentante dell'istituto; promuove e coordina l'attività del consiglio di amministrazione, che convoca e presiede stabilendone l'ordine del giorno.

     4. Nei casi di urgenza, tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio di amministrazione, il presidente adotta provvedimenti di competenza del predetto organo, che deve essere, comunque, convocato entro sette giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi per la relativa ratifica. Qualora la ratifica non sia deliberata entro tale termine il provvedimento adottato in via d'urgenza non produce ulteriori effetti. Spetta al consiglio di amministrazione disciplinare i rapporti giuridici che sono sorti sulla base del provvedimento non ratificato.

     5. La procedura indicata al precedente quarto comma non è applicabile ai provvedimenti di cui al precedente articolo 7, primo comma, lettere a) e b), limitatamente alla nomina del direttore dell'istituto, dei direttori degli uffici formazione, amministrativo e ragioneria e dei direttori dei corsi e lettere c) e d).

 

     Art. 10. (Compiti del presidente).

     1. Il presidente, oltre alle funzioni di cui al precedente articolo 9, terzo e quarto comma:

     a) sottopone al consiglio di amministrazione le proposte dei provvedimenti di competenza del consiglio stesso di cui all'articolo 7 della presente legge:

     b) sottopone, altresì, al consiglio per la ratifica, con le modalità di cui al precedente articolo 9, quarto comma, i provvedimenti assunti in via d'urgenza;

     c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione:

     d) soprintende a tutte le attività dell'istituto

     e) adotta i provvedimenti riservatigli dalle leggi regionali e dal regolamento interno dell'istituto, ovvero delegatigli dal consiglio di amministrazione.

     2. Il presidente può delegare al direttore dell'istituto la emanazione di atti a rilevanza esterna con apposito provvedimento da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     3. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta una indennità di presenza pari a quella del presidente del comitato di controllo sugli atti degli enti locali, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

 

     Art. 11. (Il collegio dei revisori dei conti).

     1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con deliberazione del Consiglio regionale e resta in carica per la durata del consiglio di amministrazione.

     2. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due membri supplenti eletti dal Consiglio regionale tra coloro che sono iscritti all'albo dei revisori dei conti.

     3. Ogni consigliere esprime non più di tre preferenze su una lista predisposta dalla Presidenza del Consiglio regionale, indicando un membro che dovrà ricoprire la carica di presidente del collegio, di membro effettivo e di membro supplente.

 

     Art. 12. (Compiti e modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti).

     1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità amministrativa e contabile dell'istituto, riferendo in merito al consiglio di amministrazione, ed esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge.

     2. Il presidente del collegio dei revisori dei conti assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto al voto e con voto consultivo quando si discutono i bilanci.

 

     Art. 13. (Il comitato scientifico).

     1. La Giunta regionale nomina il comitato scientifico, composto da undici membri scelti tra professori ordinari dell'università ed esperti nelle materie incluse nelle aree omogenee di formazione di cui al precedente articolo 4, al quale è demandato il compito di esprimere parere obbligatorio, non vincolante, sui programmi e su ogni altra questione attinente ai corsi.

     2. Il comitato scientifico dura in carica quanto il consiglio di amministrazione. I suoi membri possono essere riconfermati.

     3. Il comitato scientifico è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione, che lo convoca.

     4. Alle riunioni del comitato scientifico partecipa il direttore con diritto di voto.

     5. Ai membri del comitato scientifico spettano gettoni di presenza nella misura prevista dalla legge regionale per commissioni od organismi della Regione.

Titolo III

PERSONALE DELL'ISTITUTO E PERSONALE DOCENTE

 

     Art. 14. (Il direttore).

     1. Il direttore dell'istituto è nominato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione fra i professori di ruolo dell'università o fra esperti belle materie incluse nelle aree omogenee di formazione di cui al precedente articolo 4, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di cumulo di attività e di compensi.

     2. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto a termine, redatto nel rispetto della normativa vigente in materia, e prevede il trattamento economico complessivo spettante alla seconda qualifica dirigenziale del contratto dei dipendenti regionali vigente.

     3. Il direttore:

     a) dirige l'attività tecnica ed amministrativa dell'istituto curando la razionale organizzazione delle strutture operative e l'adeguata utilizzazione del personale, d'intesa con i dirigenti dei corsi, in conformità alle direttive emanate dal presidente;

     b) è responsabile dell'applicazione del regolamento interno dell'istituto;

     c) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione svolgendo, altresì, le funzioni di segretario;

     d) partecipa con diritto di voto alle riunioni del comitato scientifico;

     e) collabora alla determinazione e realizzazione degli obiettivi generali dell'istituto ed alla formulazione dei programmi di attività dell'istituto stesso e dei relativi aggiornamenti;

     f) emana gli atti a rilevanza esterna previsti dal regolamento interno, in conformità alle leggi che regolano figure professionali equiparate, in quanto applicabili o gli atti a lui delegati dal presidente.

 

     Art. 15. (Direzione dei corsi).

     1. L'attività di formazione è coordinata e diretta da un dirigente dipendente dell'istituto, appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale, nominato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione.

     2. L'attività relativa a ciascuna area omogenea di formazione di cui al precedente articolo 4 è diretta da funzionari dipendenti dell'istituto, appartenenti alla ottava qualifica funzionale, nominati, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione.

     3. Gli incarichi di cui ai precedenti commi sono a tempo indeterminato e possono essere revocati in qualsiasi momento.

     4. I direttori dei corsi collaborano con il direttore della formazione, ciascuno per l'area di competenza, alla formulazione dei programmi di attività dell'istituto e dei relativi aggiornamenti, ne curano l'attuazione in base alle direttive del presidente, del direttore dell'istituto e del direttore della formazione e svolgono gli altri compiti previsti nel regolamento interno dell'istituto.

     5. Il direttore dell'istituto può delegare proprie funzioni al direttore della formazione.

     6. Il direttore della formazione organizza, tra l'altro, riunioni periodiche con i direttori dei corsi e con i docenti e redige relazioni finali da sottoporre, tramite il direttore dell'istituto, al presidente che ne riferisce al consiglio di amministrazione.

 

     Art. 16. (Personale dell'istituto).

     1. L'istituto si avvale di proprio personale, nei limiti di quanto previsto dalla pianta organica allegata alla presente legge, assunto per pubblico concorso, ad eccezione del direttore dell'istituto stesso, che viene assunto nei modi previsti dal precedente articolo 14.

     2. Il trattamento giuridico ed economico del personale è regolato dalle disposizioni in vigore per il personale dipendente dalla Regione, in quanto applicabili, ad eccezione del direttore dell'istituto, il cui rapporto di

lavoro è disciplinato dalle disposizioni previste dal precedente articolo 14.

     3. Le variazioni delle norme sul trattamento giuridico ed economico del personale della Regione Lazio si estendono di diritto al personale dell'istituto, a meno che comportino valutazioni relative alla natura, alla struttura, alle finalità ed alle dimensioni dell'istituto stesso. In tal caso le variazioni sono apportate da apposito provvedimento legislativo regionale, che deve tener conto delle suddette peculiarità.

 

     Art. 17. (Personale docente).

     1. Il personale docente occorrente per ciascun corso previsto nel programma di attività indicato nel precedente articolo 2, viene acquisito dall'istituto mediante la stipulazione di convenzioni con l'università e con l'istituto regionale di studi giuridici «C.A. Jemolo» con altri soggetti qualificati pubblici o privati non aventi finalità di lucro, ovvero mediante contratti a termine stipulati con docenti universitari ed esperti nelle discipline di cui alle aree omogenee di formazione previste dal precedente articolo fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di cumulo di attività e di compensi, per un periodo non superiore alla durata del corso [1]a.

     2. Il numero dei docenti e degli esperti utilizzati dall'istituto ai sensi del precedente comma, non può comunque superare il numero delle discipline oggetto del corso di formazione.

     3. Il personale docente dei corsi deve possedere requisiti di professionalità generale e specifica che garantiscano attività formativa qualificata e rispondente alle effettive esigenze e viene retribuito con un compenso orario nella misura prevista dal programma di attività di cui al precedente articolo 2.

Titolo IV

VIGILANZA E CONTROLLO

 

     Art. 18. (Vigilanza e controllo sull'attività dell'istituto).

     1. Ai sensi dell'articolo 54 dello statuto regionale la vigilanza ed il controllo dell'attività dell'istituto spettano al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

     a) il Consiglio regionale approva i provvedimenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d) [2];

     b) la Giunta regionale esercita, sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e della coerenza con l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, risultante dagli atti di programmazione approvati dal Consiglio regionale e dalle direttive emanate dalla Giunta regionale, il controllo sui provvedimenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), limitatamente alla nomina del direttore amministrativo e dei direttori dei corsi, e) ed f), limitatamente all'acquisizione, all'alienazione e alla trasformazione dei beni immobili [2].

     2. I provvedimenti soggetti al controllo diventano esecutivi se, entro trenta giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento. Il suddetto termine può essere sospeso, una sola volta, qualora la Giunta regionale chieda chiarimenti ovvero formuli proposte di adeguamento. Qualora l'Istituto non fornisca i chiarimenti entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, o non faccia propri gli adeguamenti proposti dalla Giunta regionale entro il termine di quaranta giorni dalla stessa data, il provvedimento decade [3].

     3. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'Istituto, la Giunta regionale esercita, d'ufficio o su richiesta degli interessati, il controllo sostitutivo. A tal fine, la Giunta regionale invita l'Istituto a provvedere all'emanazione dell'atto obbligatorio fissando un congruo termine. Decorso, inutilmente, tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario con l'incarico di adottare l'atto [3].

 

     Art. 19. (Modalità di esercizio della vigilanza e del controllo sull'attività dell'istituto). [4]

 

     Art. 20. (Vigilanza e controllo sugli organi dell'istituto. Potere ispettivo. Scioglimento).

     1. Nell'esercizio del potere di vigilanza sull'istituto la Giunta regionale può svolgere attività ispettiva per accertare la regolare attuazione dei compiti istituzionali dell'istituto stesso.

     2. Qualora siano riscontrati gravi e ripetute violazioni di legge e/o persistenti inadempienze di atti dovuti, la Giunta regionale, accertate le responsabilità stilla base delle relative attribuzioni, propone, con provvedimento motivato, al Consiglio regionale lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'istituto o la revoca della nomina del presidente dell'istituto stesso.

     3. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione o la revoca della nomina del presidente sono deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

     4. Contestualmente allo scioglimento il Consiglio regionale nomina, con voto limitato a due terzi dei componenti in carica, una commissione straordinaria per la gestione dell'istituto, costituita da tre membri e presieduta da quello che ha ottenuto il maggior numero di voti. La commissione svolge l'attività di competenza del consiglio di amministrazione; il presidente della commissione quella del presidente dell'istituto.

     5. Contestualmente alla revoca del presidente dell'istituto il Consiglio regionale nomina un commissario straordinario con il compito di svolgere l'attività propria del presidente stesso.

     6. La gestione straordinaria svolta a norma dei precedenti commi non può durare più di sei mesi. Entro tale data si dovrà provvedere alla nomina del consiglio di amministrazione e/o del presidente.

Titolo V

NORME FINALI

 

     Art. 21. (Convenzioni-tipo con enti ed organismi privati).

     1. Le convenzioni-tipo di cui al precedente articolo 1, terzo e quarto comma, sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'istituto.

     2. Nelle convenzioni-tipo devono essere indicate, tra l'altro, le modalità organizzative dei corsi nonché i criteri per la determinazione della spesa a carico degli enti ed organismi interessati, tenuto conto, che i suddetti corsi non sono regolamentati dai programmi di cui al precedente articolo 2.

 

     Art. 22. (Finanziamento).

     1. Il finanziamento dell'istituto è assicurato mediante:

     a) contributo ordinario della Regione determinato con la legge di bilancio sulla base delle esigenze di funzionamento e del programma di attività dell'istituto;

     b) quote di partecipazione degli enti di cui al precedente articolo 1, secondo comma;

     c) contributi straordinari comunitari, statali, regionali e degli altri enti locali, per la realizzazione dell'attività dell'istituto, nonché donazioni e lasciti disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;

     d) proventi derivanti dalle convenzioni di cui al precedente articolo 1, terzo comma;

     e) rendite patrimoniali e proventi di operazioni sul patrimonio.

 

     Art. 23. (Bilancio di previsione e rendiconto generale).

     1. L'esercizio finanziario dell'istituto coincide con l'anno solare.

     2. L'istituto ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale che vengono approvati dalla Regione con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 e successive modificazioni [5].

     3. [6].

     4. [6].

 

     Art. 24. (Regolamento interno).

     1. Entro sessanta giorni dalla nomina degli organi, dell'istituto, il consiglio di amministrazione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno dell'istituto stesso.

     2. Il regolamento interno deve, tra l'altro, contenere:

     a) l'indicazione della sede dell'istituto:

     b) le norme procedurali disciplinanti l'esercizio dell'attività dell'istituto, rispetto ai principi di cui alla presente legge;

     c) l'individuazione dei provvedimenti amministrativi di competenza del presidente;

     d) l'individuazione degli atti a rilevanza esterna che possono essere emanati dal direttore dell'istituto e dei compiti attribuiti ai dirigenti dei corsi, in conformità alle leggi che regolano figure professionali equiparate;

     e) l'organizzazione delle strutture operative dell'istituto e la determinazione delle relative competenze e dotazioni organiche.

 

     Art. 25. (Norma transitoria).

     1. Nella fase di prima costituzione delle strutture operative dell'istituto la Regione assegna mediante comando proprio personale per far fronte alle esigenze funzionali delle strutture stesse.

     2. Spetta al Consiglio regionale determinare, d'intesa con il consiglio di amministrazione dell'istituto, il numero ed i livelli funzionali dei dipendenti regionali di cui si ritiene necessario il comando. I comandi sono disposti dalla Giunta regionale previo assenso degli interessati, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Alla copertura dei posti previsti nell'organico dell'istituto si provvederà mediante attuazione del principio della mobilità del personale regionale nel rispetto delle procedure e delle modalità fissate dalle specifiche disposizioni contenute nella normativa contrattuale vigente.

 

 

 

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA NELLE SEDUTE DEL 16 DICEMBRE 1987 E

DEL 17 OTTOBRE 1988 CONCERNENTE:

«ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

(I.R.FO.D. LAZIO)» [7].

 

 

                              PIANTA ORGANICA

__________________________________________________________________

1  Direttore dell'Istituto - Dirigente di seconda qualifica funzionale

dirigenziale

__________________________________________________________________

Ufficio formazione    Ufficio amministrativo    Ufficio ragioneria

__________________________________________________________________

1 Direttore della     1 Direttore             1 Direttore di

formazione            amministrativo          ragioneria

dirigente di prima    dirigente di prima      dirigente di prima

qualifica funzionale  qualifica funzionale    qualifica funzionale

dirigenziale          dirigenziale            dirigenziale

 

8 Direttori di corso   2 Funzionari di        1 Funzionario di

funzionari di ottava   ottava qualifica       ottava qualifica

qualifica funzionale   funzionale             funzionale

 

1 Esecutore            2 Istruttori           2 Istruttori di

stenodattilografo di   amministrativi di      ragioneria di sesta

quarta  qualifica      sesta qualifica        qualifica funzionale

funzionale             funzionale

 

                       1 Esecutore            1 Esecutore dattilo-

                       stenodattilografo      stenodattilografo di

                       di quarta qualifica    quarta qualifica

                       funzionale             funzionale

 

                       2 Operatori autisti

                       di terza qualifica

                       funzionale

 

                       4 Ausiliari di

                       seconda qualifica

                       funzionale.

__________________________________________________________________

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 13 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 con effetto a partire dalla data di cui all’art. 27 della L.R. 6/2002.

[1] V. L.R. n. 40/87.

[1]1a Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[3] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[3] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[5] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[6] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[6] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[7] Allegato all'art. 16 così sostituito dalla L.R. n. 2/89.