§ 2.2.3 - L.R. 10 dicembre 1986, n. 52.
Iniziative della Regione e degli enti locali per l'Unione europea.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.2 iniziative regionali per l'unione europea
Data:10/12/1986
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Finalità). Il sistema dei poteri locali e regionali, costituito nell'ambito territoriale regionale dalla Regione, dalle province e dai comuni, è componente necessaria del processo per proseguire e [...]
Art. 2.  (Istituzione del Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea). Per le finalità di cui alla presente legge è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato permanente [...]
Art. 3.  (Composizione del Comitato). Il Comitato permanente dei poteri locali e regionali per I' Unione europea è composto da:
Art. 4.  (Compiti del Comitato). Il Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea:
Art. 5.  (Convocazione del Comitato). Il Comitato permanente dei poteri locali e regionali per la Unione europea è convocato dal presidente almeno ogni sei mesi e sempre che la richiesta di convocazione non [...]
Art. 6.  (Segreteria del Comitato). Il Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea si avvale di una segreteria composta di tre unità più il segretario e di personale ausiliario [...]
Art. 7.  (Formulazione delle proposte da parte dei comuni). Sulla base degli indirizzi di carattere generale di cui alla lettera a) del precedente articolo 4, formulati dal Comitato permanente dei poteri [...]
Art. 8.  (Formulazione delle proposte da parte delle province e della Regione). Le proposte delle province e della Regione sono formulate, in conformità a quanto previsto nel primo comma del precedente [...]
Art. 9.  (Supporto finanziario regionale e resocontazione dell'attività svolta). Qualora le iniziative di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, ritenute conformi agli obiettivi della presente legge ed idonee [...]
Art. 10.  (Obiettivi dell'indagine conoscitiva). Tra i cittadini dei comuni della Regione viene svolta una indagine per conoscere la loro opinione sulla necessità che si realizzi l'unione europea, secondo le [...]
Art. 11.  (Modalità e tempi di effettuazione dell'indagine conoscitiva). Le modalità ed i tempi di effettuazione dell'indagine conoscitiva di cui al precedente articolo 10 saranno individuati con apposito [...]
Art. 12.  (Attività dei poteri locali per la sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'indagine conoscitiva). Il Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea di cui al precedente [...]
Art. 13.  (Spese per l'indagine conoscitiva). Le spese per lo svolgimento dell'indagine di cui al precedente articolo 10 sono a carico della Regione.
Art. 14.  (Concorso, anche finanziario, della Regione alle attività dell'AICCRE - associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa). Per il perseguimento delle finalità della [...]
Art. 15.  (Programma delle iniziative). Le iniziative di cui al precedente articolo 14 sono proposte dall'AICCRE (associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa) al Comitato [...]
Art. 16.  (Area metropolitana romana). I compiti assegnati alle province ai sensi del titolo I della presente legge saranno estesi al soggetto istituzionale competente per l'area metropolitana romana, non [...]
Art. 17.  (Disposizioni finanziarie). Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge è istituito nel bilancio regionale di previsione per l'anno 1986 apposito capitolo n. 26161 con la seguente [...]


§ 2.2.3 - L.R. 10 dicembre 1986, n. 52. [1]

Iniziative della Regione e degli enti locali per l'Unione europea.

(B.U. 13 dicembre 1986, n. 34, S.O. n. 2).

 

Art. 1. (Finalità). Il sistema dei poteri locali e regionali, costituito nell'ambito territoriale regionale dalla Regione, dalle province e dai comuni, è componente necessaria del processo per proseguire e ri lanciare l'opera di unificazione democratica dell'Europa, come indicato nel preambolo del progetto di trattato che istituisce l'Unione europea approvato dal Parlamento europeo il 14 febbraio 1984 ed all'articolo 58 del progetto stesso.

     A tal fine, la Regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, operano perchè i cittadini della regione siano consapevoli della necessità di realizzare l'Unione europea, secondo le linee del progetto di trattato di cui al comma precedente, al fine di superare la crisi della Comunità europea rilanciando l'unificazione politica dell'Europa.

     Per le finalità di cui al precedente secondo comma e per contribuire all'istituzione di un potere politico sovrannazionale europeo, incentrato sul Parlamento europeo e titolare di funzioni che consentano una maggiore incidenza dell'azione comunitaria, la Regione assume iniziative per interessare le popolazioni regionali su questioni generali e specifiche connesse con il processo di unificazione politica dell'Europa.

     La Regione, altresì, concorre, anche finanziariamente, alle azioni che l'AICCRE (associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa) conduce nel territorio laziale, in preparazione dell'elezione del Parlamento europeo del 1989, con riferimento agli indirizzi formulati dal Senato della Repubblica con apposito ordine del giorno del 1° ottobre 1986.

     La Regione coordina e supporta finanziariamente analoghe iniziative delle province e dei comuni.

 

Titolo I

COMITATO PERMANENTE DEI POTERI LOCALI E REGIONALI PER L'UNIONE EUROPEA ED ATTIVITA' PER L'UNIONE EUROPEA

 

     Art. 2. (Istituzione del Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea). Per le finalità di cui alla presente legge è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea.

     Il Comitato di cui al precedente comma è organismo di raccordo dei soggetti istituzionali territoriali con rappresentatività diretta più qualificata.

     Il Comitato individua le iniziative che gli stessi poteri locali e regionali direttamente o attraverso comuni non rappresentati nel medesimo comitato possono assumere nello spirito e per il raggiungimento degli obiettivi indicati al precedente articolo 1.

 

     Art. 3. (Composizione del Comitato). Il Comitato permanente dei poteri locali e regionali per I' Unione europea è composto da:

     a) il Presidente del Consiglio regionale che lo presiede;

     b) i vice Presidenti del Consiglio regionale, uno dei quali può essere delegato ad esercitare le funzioni di Presidente;

     c) l'Assessore regionale competente per le questioni comunitarie;

     d) l'Assessore regionale preposto agli enti locali;

     e) 5 Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;

     f) i presidenti delle province;

     g) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;

     h) il Presidente della federazione regionale dell'AICCRE (associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni di Europa) od un componente la giunta esecutiva dell'AICCRE, designato dal presidente dell'associazione.

     I componenti il Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea di cui alle lettere f), g), ed h) possono essere sostituiti, per malattia o per impossibilità, da soggetti che facciano parte dello stesso organo presieduto. La delega deve essere conferita con apposito atto formale.

     Il Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea è costituito con determinazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Gli aggiornamenti della sua composizione sono determinati con provvedimenti del Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 4. (Compiti del Comitato). Il Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea:

     a) formula indirizzi di carattere generale per le iniziative regionali e locali volte al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge;

     b) esamina le iniziative proposte; quelle indicate dai comuni non rappresentati nel medesimo Comitato sono corredate del parere espresso dalle relative province secondo le modalità previste nel successivo articolo 7;

     c) individua le iniziative, in linea con gli obiettivi di cui alla presente legge, idonee ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche europee;

     d) definisce le modalità di attuazione delle singole iniziative ritenute idonee e l'eventuale copertura finanziaria laddove sia verificata l'esigenza di supportare le iniziative stesse con contributi a carico della Regione;

     e) verifica risultati conseguiti sulla base delle informazioni fornite dagli enti realizzatori con le modalità e nei tempi di cui al successivo articolo 9;

     f) riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'azione svolta e sulle linee di carattere generale da assumere a riferimento per l'attività dell'anno successivo;

     g) raccorda la propria attività con quella della Giunta regionale per rendere coerenti le azioni regionali afferenti tematiche similari.

     Il Comitato svolge, altresì, compiti di raccordo tecnico e di supporto organizzativo nei confronti degli enti cui compete l'attività programmatoria e realizzativa.

 

     Art. 5. (Convocazione del Comitato). Il Comitato permanente dei poteri locali e regionali per la Unione europea è convocato dal presidente almeno ogni sei mesi e sempre che la richiesta di convocazione non sia richiesta da almeno tre componenti il Comitato stesso. In tal caso la richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti da iscrivere all' ordine del giorno.

     La convocazione del Comitato è effettuata almeno quindici giorni prima della riunione, con apposito avviso recante l'indicazione degli argomenti da discutere.

 

     Art. 6. (Segreteria del Comitato). Il Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea si avvale di una segreteria composta di tre unità più il segretario e di personale ausiliario rapportato alle esigenze del servizio.

     Le funzioni di segretario del Comitato possono essere attribuite a funzionario regionale con qualifica non inferiore a quella di dirigente di primo livello nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale [*].

 

     Art. 7. (Formulazione delle proposte da parte dei comuni). Sulla base degli indirizzi di carattere generale di cui alla lettera a) del precedente articolo 4, formulati dal Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea e dallo stesso portati a conoscenza degli enti interessati, i comuni, rappresentati o no in seno al Comitato stesso, individuano le iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, ne esplicitano i contenuti e gli aspetti, ne indicano i tempi e le modalità di attuazione nonché la copertura finanziaria parziale o totale.

     Le proposte formulate dai comuni rappresentati nel Comitato sono inoltrate per l'esame al Comitato stesso; le proposte dei comuni non rappresentati sono inviate alle relative province per la verifica di rispondenza alle finalità della presente legge e per il raccordo con le iniziative provinciali.

     Il presidente della provincia sottopone all'esame del Comitato oltre alle proposte di iniziativa formulate direttamente anche quelle dei comuni di cui ai precedenti primo e secondo comma.

     I comuni capoluogo di provincia formulano proposte di iniziative, previa acquisizione di eventuali proposte da parte delle circoscrizioni se interessate al decentramento amministrativo di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278 [1], e le sottopongono all'esame del Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea.

 

     Art. 8. (Formulazione delle proposte da parte delle province e della Regione). Le proposte delle province e della Regione sono formulate, in conformità a quanto previsto nel primo comma del precedente articolo 7, rispettivamente dal Consiglio provinciale e dalla Giunta regionale e sono sottoposte all'esame del Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea per la verifica di conformità agli obiettivi di cui alla presente legge e di idoneità tecnica e procedurale.

 

     Art. 9. (Supporto finanziario regionale e resocontazione dell'attività svolta). Qualora le iniziative di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, ritenute conformi agli obiettivi della presente legge ed idonee sotto l'aspetto tecnico e procedurale dal Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea, non abbiano copertura finanziaria sull'intera spesa occorrente per la realizzazione dell'iniziativa stessa, la Regione può concedere un contributo non superiore al 75 per cento della spesa complessiva.

     Per le iniziative promosse dalle province e dai comuni capoluogo, la Regione può intervenire finanziariamente in misura non superiore al 25 per cento della spesa complessiva.

     Il contributo regionale è concesso con deliberazione della Giunta regionale ed è erogato al comune e/o alla provincia beneficiari per il primo 30 per cento dopo il perfezionamento della delibera stessa e per il restante 70 per cento previa esibizione di rendiconto approvato con deliberazione comunale.

     Le province ed i comuni capoluogo trasmettono entro il 31 ottobre di ogni anno al Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative proposte al Comitato e dallo stesso ritenute idonee.

     Per consentire alle province di adempiere a quanto previsto nel precedente quarto comma, i comuni non rappresentati nel Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea, a realizzare iniziative ritenute idonee dal Comitato stesso, riferiscono mediante apposita relazione alla provincia competente per territorio sul relativo stato di attuazione.

 

Titolo II

INDAGINE CONOSCITIVA PER L'UNIONE EUROPEA

 

     Art. 10. (Obiettivi dell'indagine conoscitiva). Tra i cittadini dei comuni della Regione viene svolta una indagine per conoscere la loro opinione sulla necessità che si realizzi l'unione europea, secondo le linee del progetto di trattato approvato dal Parlamento europeo il 14 febbraio 1984 e quindi sulla opportunità che al Parlamento europeo sia conferito il mandato di redigere la costituzione dell'Unione europea, il cui governo sia responsabile di fronte al Parlamento ed abbia competenza in materia di moneta, di economia, di politica estera e di sicurezza.

 

     Art. 11. (Modalità e tempi di effettuazione dell'indagine conoscitiva). Le modalità ed i tempi di effettuazione dell'indagine conoscitiva di cui al precedente articolo 10 saranno individuati con apposito regolamento [2] approvato dal Consiglio regionale su proposta del Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea di cui al precedente articolo 2, in conformità alla normativa vigente ed alle previsioni statutarie.

     Il Consiglio regionale discuterà l'esito dell'indagine conoscitiva di cui al precedente articolo 10.

 

     Art. 12. (Attività dei poteri locali per la sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'indagine conoscitiva). Il Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea di cui al precedente articolo 2, tra le iniziative proposte dai propri componenti o dai comuni non rappresentati nel medesimo comitato, determina quelle attraverso le quali concorrere ad accrescere la consapevolezza dei cittadini sulle tematiche europee, ai fini dell'indagine conoscitiva di cui al precedente articolo 10.

 

     Art. 13. (Spese per l'indagine conoscitiva). Le spese per lo svolgimento dell'indagine di cui al precedente articolo 10 sono a carico della Regione.

     I comuni anticipano le spese per gli eventuali adempimenti ad essi demandati dal regolamento di cui al precedente articolo 11, nonché quelle per le competenze dovute a personale esterno che si rendesse necessario per l'espletamento dell'indagine.

     Le spese anticipate dai comuni sono rimborsate dalla Regione entro tre mesi dalla presentazione del relativo rendiconto.

     La Regione può erogare ai comuni, su loro richiesta e previa presentazione di preventivo, un acconto di importo pari al 75 per cento delle spese preventivate.

     I provvedimenti concernenti gli acconti ed i rimborsi delle spese relative all'indagine sono adottati dalla Giunta regionale.

 

Titolo III

ATTIVITA' DELL'AICCRE NEL TERRITORIO LAZIALE E CONCORSO DELLA REGIONE

 

     Art. 14. (Concorso, anche finanziario, della Regione alle attività dell'AICCRE - associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa). Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione concorre, anche finanziariamente, alla realizzazione di iniziative proposte dall'AICCRE (associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa), in particolare di quelle che saranno svolte nel territorio laziale in preparazione dell'elezione del Parlamento europeo del 1989, con riferimento agli indirizzi formulati dal Senato della Repubblica con apposito ordine del giorno del 1° ottobre 1986.

 

     Art. 15. (Programma delle iniziative). Le iniziative di cui al precedente articolo 14 sono proposte dall'AICCRE (associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa) al Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea previsto nell'articolo 2 della presente legge.

     Il Comitato si esprime sulla validità delle iniziative proposte, sulla loro rispondenza agli obiettivi della presente legge e sull'ammissibilità totale o parziale a finanziamento.

     Tenendo conto delle indicazioni del Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea, la Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, concede il contributo e ne autorizza l'erogazione alla AICCRE in unica soluzione.

     Con cadenza annuale l'AICCRE trasmette al Comitato una, relazione sui risultati conseguiti e sullo stato di attuazione delle iniziative.

     A completamento di ciascuna iniziativa l'AICCRE presenta alla Giunta regionale il conto consuntivo per l'eventuale recupero delle maggiori spese accreditate.

 

Titolo IV

NORME FINALI

 

     Art. 16. (Area metropolitana romana). I compiti assegnati alle province ai sensi del titolo I della presente legge saranno estesi al soggetto istituzionale competente per l'area metropolitana romana, non appena costituito in conseguenza del nuovo ordinamento delle autonomie locali.

     Verificatesi le condizioni di cui al precedente comma, il Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea è integrato con il rappresentante del soggetto istituzionale competente per l'area metropolitana romana o con suo delegato.

 

     Art. 17. (Disposizioni finanziarie). Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge è istituito nel bilancio regionale di previsione per l'anno 1986 apposito capitolo n. 26161 con la seguente denominazione: «Iniziative a sostegno dell'unificazione europea», la cui dotazione in termini di competenza e di cassa è di L. 200 milioni.

     E' altresì istituito il capitolo n. 26167 con la seguente denominazione: «Spese per il funzionamento del comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea», la cui dotazione in termini di competenza e di cassa è di L. 10 milioni, per far fronte agli oneri di funzionamento del Comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea di cui all'articolo 2 della presente legge.

     All'onere derivante dalle disposizioni di cui al titolo II della presente legge si farà fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, della somma di L. 50 milioni nel bilancio regionale di previsione per il 1986 previa istituzione del capitolo n. 26164 avente la seguente denominazione: «Spese per l'indagine conoscitiva concernente l'Unione europea».

     Alla copertura finanziaria degli oneri specificati nei commi precedenti, per complessive L. 260 milioni, si provvede mediante analoga riduzione dello stanziamento del capitolo n. 31001 «Fondo di riserva per spese obbligatorie» che presenta la necessaria disponibilità.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.

[*] Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi L.R. 10 aprile 1991, n. 16.

[1] G.U. 20 maggio 1976, n. 133.