§ 3.1.71 - Legge Regionale 30 agosto 1991, n. 45.
Norme di attuazione del programma integrato mediterraneo (PIM) per la Regione Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:30/08/1991
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Attuazione del programma integrato mediterraneo.
Art. 2.  Istruttoria dei progetti e delle azioni d'intervento.
Art. 3.  Approvazione dei progetti e delle azioni d'intervento.
Art. 4.  Individuazione dei beneficiari, delle opere e della localizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento.
Art. 5.  Realizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento.
Art. 6.  Gestione del sottoprogramma n. 5.
Art. 7.  Supporto di assistenza da parte di soggetti specializzati.
Art. 8.  Nucleo di coordinamento tecnico-operativo di attuazione del PIM.
Art. 9.  Anticipazioni.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Attuazione delle misure che compongono il sottoprogramma n. 1: «Trasformazione delle strutture agricole del PIM».
Art. 12.  Attuazione delle misure che compongono il sottoprogramma n. 2: «Consolidamento dell'artigianato e della PMI».
Art. 13.  Attuazione delle misure che compongono il sottoprogramma n. 3: «Itinerari turistici (fuori area Ismez)».
Art. 14.  Attuazione delle misure che compongono il sottoprogramma n. 4: «Itinerari turistici (in area Ismez)».


§ 3.1.71 - Legge Regionale 30 agosto 1991, n. 45. [1]

Norme di attuazione del programma integrato mediterraneo (PIM) per la Regione Lazio.

(B.U. n. 27 del 30 settembre 1991).

 

Capo I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Attuazione del programma integrato mediterraneo.

     1. Il programma integrato mediterraneo per la Regione Lazio, di seguito denominato PIM, di cui al regolamento CEE n. 2088/85, approvato dalla commissione della Comunità europea con decisione del 5 ottobre 1988 (COM 88/1833), viene posto in attuazione.

     2. Il PIM si articola in cinque sottoprogrammi composti da varie misure. Ogni misura si specifica in progetti ed azioni d'intervento.

     3. La Regione Lazio, quale autorità responsabile dell'attuazione del PIM, adotta i necessari provvedimenti con le modalità fissate dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto di programma, sottoscritto il 7 ottobre 1988 dai rappresentanti della commissione della Comunità europea, del Governo della Repubblica italiana e della Regione Lazio.

 

     Art. 2. Istruttoria dei progetti e delle azioni d'intervento.

     1. L'istruttoria dei progetti e delle azioni d'intervento inseriti nelle singole misure che compongono i sottoprogrammi numeri 1, 2, 3 e 4 del PIM è curata dai responsabili delle misure stesse, avvalendosi delle strutture, degli enti, delle aziende e delle società regionali competenti in materia.

     2. L'istruttoria è effettuata con le modalità indicate nel capo II della presente legge, anche in deroga alla normativa relativa alle specifiche materie.

     3. Esaurita l'istruttoria, i progetti e le azioni d'intervento, con i relativi schemi di procedimento predisposti dalle strutture competenti, sono trasmessi dai responsabili delle singole misure al responsabile del sottoprogramma di cui fanno parte le misure stesse, il quale redige una motivata relazione evidenziando, ove occorra, le iniziative tecnico- amministrative e finanziarie per l'esecuzione.

 

     Art. 3. Approvazione dei progetti e delle azioni d'intervento.

     1. I progetti e le azioni d'intervento, istruiti ai sensi del precedente articolo 2, sono sottoposti dall'assessore regionale, competente per materia, alla Giunta regionale, che li approva con propria deliberazione.

 

     Art. 4. Individuazione dei beneficiari, delle opere e della localizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento.

     1. I progetti e le azioni d'intervento relativamente ai quali siano già stati individuati i beneficiari, le opere e la localizzazione vengono direttamente istruiti ed approvati ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3.

     2. Per i progetti e le azioni d'intervento relativamente ai quali gli elementi sopraindicati sono ancora da individuare, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, impartisce direttive ai responsabili dei sottoprogrammi, fissando termini e modalità per tale individuazione nel rispetto delle previsioni contenute nella misura in cui gli stessi sono inseriti. Definita l'individuazione, si procede all'istruttoria e all'approvazione a norma degli articoli 2 e 3 della presente legge.

 

     Art. 5. Realizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento.

     1. Per la realizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento, inseriti nelle singole misure che compongono i sottoprogrammi numeri 1, 2, 3 e 4 del PIM, si seguono le modalità indicate nel capo II della presente legge, anche in deroga alla normativa relativa alle specifiche materie.

     2. Lo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento è comunicato dai responsabili delle singole misure al responsabile del sottoprogramma di cui fanno parte le misure stesse per gli adempimenti previsti nel contratto di programma menzionato al terzo comma del precedente articolo 1.

 

     Art. 6. Gestione del sottoprogramma n. 5.

     1. La gestione del sottoprogramma n. 5 del PIM è coordinata dal responsabile del sottoprogramma stesso ed è curata dai responsabili delle singole misure che lo compongono, sulla base delle direttive impartite dal comitato amministrativo ai sensi dell'articolo 5 del contratto di programma di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale vengono autorizzate aperture di credito sui capitoli del bilancio annuale di previsione numeri 25501, 25504, 25507, 25510, 25513, 25516, 25519, 25522, 25525 e 25528 a favore del funzionario regionale segretario del comitato amministrativo di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e nei limiti degli stanziamenti inseriti negli stessi capitoli in deroga al limite per ciascuna apertura di credito fissato dal quinto comma dell'articolo 30 della citata legge regionale.

 

     Art. 7. Supporto di assistenza da parte di soggetti specializzati.

     1. La Giunta regionale, qualora si verifichino particolari e motivate esigenze, può, per le attività di assistenza e supporto inerenti o connesse all'attuazione del PIM avvalersi delle prestazioni di soggetti specializzati alle condizioni e con le modalità fissate in apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente ed a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposito capitolo dei bilanci regionali.

 

     Art. 8. Nucleo di coordinamento tecnico-operativo di attuazione del PIM.

     1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tecnico-operativo degli interventi previsti nel PIM ed al fine di formulare proposte per la soluzione di problemi, anche di natura finanziaria, connessi con l'attuazione degli interventi medesimi, è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale il «nucleo di coordinamento tecnico-operativo di attuazione del PIM», così composto:

     a) Presidente della Giunta regionale o dirigente del settore regionale «rapporti con le comunità europee ed organismi internazionali - coordinamento fondi e strumenti finanziari europei» da lui delegato, che lo presiede;

     b) responsabili dei sottoprogrammi;

     c) dirigente del settore regionale «bilancio» o funzionario con qualifica dirigenziale del settore stesso;

     d) dirigente del settore regionale «ragioneria» o funzionario con qualifica dirigenziale del settore stesso;

     e) dirigente del settore regionale «programmazione dello sviluppo economico ed osservatorio della spesa» o funzionario con qualifica dirigenziale del settore stesso.

     2. Sono chiamati a far parte del nucleo, di volta in volta, i responsabili delle misure nel cui ambito rientrano i progetti e le azioni d'intervento da trattare, nonchè i funzionari regionali dei settori interessati alle materie in esame.

     3. Il nucleo è convocato dal presidente anche su richiesta di uno o più responsabili dei sottoprogrammi.

     4. La segreteria del nucleo è assicurata dall'ufficio «coordinamento programmi integrati e FERS fuori quota» del settore regionale «rapporti con la comunità europea ed organismi internazionali - coordinamento fondi e strumenti finanziari europei».

 

     Art. 9. Anticipazioni.

     1. Le anticipazioni previste dall'articolo 10, punto 7, del contratto di programma di cui al precedente articolo 1 a favore dei beneficiari privati, devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa.

     2. L'onere per il rilascio della garanzia di cui al precedente comma è a carico della Regione che vi provvede nei limiti dello stanziamento che sarà iscritto in appositi capitoli dei bilanci regionali.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Alla quantificazione della spesa derivante dall'approvazione della presente legge, sia in ordine al cofinanziamento comunitario che al finanziamento nazionale (quota a carico del bilancio dello Stato, quota a carico del bilancio regionale), si provvede sulla base delle assegnazioni che saranno deliberate dai competenti organi dello Stato, da iscrivere nei bilanci di competenza dei relativi esercizi finanziari.

 

 

Capo II

NORME PROCEDURALI SPECIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIM

 

     Art. 11. Attuazione delle misure che compongono il sottoprogramma n. 1: «Trasformazione delle strutture agricole del PIM».

     1. Per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento inseriti nelle misure che compongono il sottoprogramma n. 1 del PIM «Trasformazione delle strutture agricole», si seguono le procedure di cui agli allegati, che fanno parte integrante della presente legge, a fianco di ciascuna misura indicati:

 

 

                                                                   Allegato

              Misura                                        numero

------------------------------------------------------------------

1.1 - Miglioramento genetico                                    1

1.2 - Zootecnia                                                 2

1.3 - Nocciolicoltura e castanicoltura                          3

1.4 - Florovivaismo con energia geotermica                      4

1.5 - Aziende faunistiche                                       5

1.6 - Rimboschimento                                            6

1.7 - Servizi sviluppo agricoltura                              7

1.8 - Sistema agro-alimentare                                   8

1.9 - Infrastrutture rurali                                     9

1.10 - Formazione                                              10

 

 

     Art. 12. Attuazione delle misure che compongono il sottoprogramma n. 2: «Consolidamento dell'artigianato e della PMI».

     1. Per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento inseriti nelle misure che compongono il sottoprogramma n. 2 del PIM «Consolidamento dell'artigianato e della PMI», si seguono le procedure di cui agli allegati, che fanno parte integrante della presente legge, a fianco di ciascuna misura indicati:

 

 

                                                                   Allegato

              Misura                                        numero

------------------------------------------------------------------

2.1 - Imprese artigiane                                        11

2.2 - Risorse capitale di rischio                              12

2.3 - Aiuti per servizi reali a pagamento                      13

2.4 - Aree attrezzate in zona Ismez                            14

2.5 - Formazione - vedi sottoprogramma n. 1                    10

2.6 - Prestiti per investimenti                                15

 

 

     Art. 13. Attuazione delle misure che compongono il sottoprogramma n. 3: «Itinerari turistici (fuori area Ismez)».

     1. Per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento inseriti nelle misure che compongono il sottoprogramma n. 3 del PIM «Itinerari turistici (fuori area Ismez)», si seguono le procedure di cui agli allegati, che fanno parte integrante della presente legge, a fianco di ciascuna misura indicati:

 

 

                                                                   Allegato

              Misura                                        numero

------------------------------------------------------------------

3.1 - Strutture extralberghiere pubbliche                      16

3.2 - Strutture alberghiere private                            17

3.3 - Termalismo pubblico                                      18

3.4 - Termalismo privato                                       19

3.5 - Sistemazione percorsi turistici                          20

3.6 - Parchi naturali                                          21

3.7 - Valorizzazione patrimonio storico-artistico              22

3.8 - Formazione - vedi sottoprogramma n. 1                    10

 

 

     Art. 14. Attuazione delle misure che compongono il sottoprogramma n. 4: «Itinerari turistici (in area Ismez)».

     1. Per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento inseriti nelle misure che compongono il sottoprogramma n. 4 del PIM «Itinerari turistici (in area Ismez)», si seguono le procedure di cui agli allegati, che fanno parte integrante della presente legge, a fianco di ciascuna misura indicati:

 

 

                                                                   Allegato

              Misura                                        numero

------------------------------------------------------------------

4.1 - Strutture extralberghiere pubbliche

- vedi sottoprogramma n. 3                                     16

4.2 - Strutture alberghiere private - vedi

sottoprogramma n. 3                                            17

4.3 - Sistemazione percorsi turistici - vedi

sottoprogramma n. 3                                            20

4.4 - Valorizzazione patrimonio storico-artistico

- vedi sottoprogramma n. 3                                     22

4.5 - Formazione - vedi sottoprogramma n. 1                    10

 

 

 

Allegati alla legge regionale 30 agosto 1991, n. 45 concernente: «Norme di

attuazione del programma integrato mediterraneo per la Regione Lazio».

 

 

ALLEGATO 1

 

PROCEDURA PIM

 

SOTTOPROGRAMMA 1 - TRASFORMAZIONE DELLE STRUTTURE AGRICOLE

 

Misura 1.1 - Miglioramento genetico

 

     Gli enti interessati presentano le domande di finanziamento ed i relativi progetti, firmati da un tecnico della materia abilitato all'esercizio della professione, al settore decentrato dell'agricoltura, competente per territorio, in originale e cinque copie.

     La documentazione da allegare alla domanda ed ai progetti è la seguente:

     a) deliberazione di approvazione da parte dell'ente proponente;

     b) relazione agro-economica;

     c) planimetria e certificato catastale;

     d) estratto autentico di mappa, relativo alle particelle sulle quali verranno eseguite le opere;

     e) corografia 1:25.000;

     f) elaborati di progetto;

     g) preventivi di spesa (per macchinari ed attrezzature);

     h) computo metrico-estimativo;

     i) capitolato speciale di appalto;

     l) permessi, autorizzazioni, concessioni (richiesti ottenuti).

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta della struttura regionale competente.

     I settori decentrati dell'agricoltura provvedono, nei due mesi successivi alla presentazione dei progetti, a:

     1) esaminare, previo sopralluogo, i progetti e la documentazione esibita dagli enti;

     2) redigere un rapporto informativo sulla validità tecnica ed economica di ciascun progetto;

     3) predisporre una sintetica relazione complessiva a livello provinciale delle iniziative proposte.

     I progetti, in originale e quattro copie, completi di tutta la documentazione, sono inviati, dai settori decentrati dell'agricoltura, unitamente al rapporto informativo ed alla relazione, alla competente struttura centrale dell'assessorato per la predisposizione del relativo schema di provvedimento ed il successivo inoltro al responsabile di misura, che provvede agli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La deliberazione di approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale provvede, altresì, al loro finanziamento.

     Il finanziamento viene erogato all'ente beneficiario per il 50 per cento quale acconto, e per la rimanente somma a seguito dell'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere approvate.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra il settore decentrato dell'agricoltura, la competente struttura centrale dell'assessorato ed il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

     I metodi di controllo da adottare ed i documenti giustificativi da approntare sono i seguenti:

1) Contabilità dei lavori - Documenti giustificativi:

     a) consuntivo dei lavori;

     b) disegni esecutivi;

     c) quietanze;

     d) certificazioni di pagamento;

     e) certificato di agibilità e/o di abitabilità;

     f) impegno a non mutare la destinazione delle opere realizzate. 2) Controlli tecnici:

     a) direzione dei lavori, curata dall'ente appaltante;

     b) accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, effettuato dall'amministrazione regionale;

     c) alta sorveglianza, espletata dall'amministrazione regionale, mediante la rilevazione periodica e sistematica degli indicatori fisici di attuazione.

     Ai settori decentrati dell'agricoltura compete, in particolare, nell'esercizio dell'alta sorveglianza, l'espletamento dei seguenti compiti:

     1) vidimazione degli stati di avanzamento dei lavori e dei certificati di pagamento sulla conduzione in appalto ovvero delle fatture;

     2) attestazioni dello stato di avanzamento dei lavori ogni qualvolta siano maturate le condizioni per richiedere il pagamento di acconti o saldo del contributo comunitario;

     3) rilevazione sintetica, informazione degli effetti e dei risultati conseguenti agli interventi attuati.

 

 

ALLEGATO 2

 

PROCEDURA PIM

 

SOTTOPROGRAMMA 1 - TRASFORMAZIONE DELLE STRUTTURE AGRICOLE

 

Misura 1.2 - Zootecnia

 

     Gli operatori singoli e associati interessati presentano le domande di finanziamento ed i relativi progetti, firmati da un tecnico della materia abilitato all'esercizio della professione, al settore decentrato dell'agricoltura, competente per territorio, in originale e cinque copie.

     La documentazione da allegare alla domanda ed ai progetti è la seguente:

     a) relazione agro-economica;

     b) elenco delle aziende interessate agli interventi relativi agli operatori associati con indicazione di fogli e particelle catastali, superficie interessata, tipo di intervento, costo dell'investimento e piano di finanziamento;

     c) computo metrico-estimativo;

     d) certificati catastali, con estratto autentico di mappa relativo alle particelle sulle quali saranno eseguite le opere;

     e) disegni progettuali;

     f) analisi del costo medio unitario per ettaro per miglioramento prati-pascoli;

     g) fogli catastali con l'indicazione delle particelle interessate agli investimenti (per gli interventi relativi agli operatori associati);

     h) corografia 1:25.000;

     i) preventivo di spesa per macchinari ed attrezzature;

     l) specificazione dei permessi, autorizzazione, concessioni occorrenti, richiesti od ottenuti (allegare quelli ottenuti).

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta della struttura regionale competente.

     I settori decentrati dell'agricoltura provvedono, nei due mesi successivi alla presentazione dei progetti, a:

     1) esaminare i progetti e la documentazione citata dagli operatori singoli o associati interessati;

     2) redigere un rapporto informativo sulla validità tecnico-economica di ciascun progetto e sulla conformità dello stesso al PIM.

     I progetti, in originale e quattro copie, completi di tutta la documentazione, sono inviati, dai settori decentrati dell'agricoltura, unitamente al rapporto informativo, alla competente struttura centrale dell'assessorato per la predisposizione del relativo schema di provvedimento ed il successivo inoltro al responsabile di misura, che provvede agli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La deliberazione di approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale provvede, altresì, ad accreditare i fondi necessari al loro finanziamento ai settori decentrati dell'agricoltura.

     Le modalità di erogazione dei contributi agli operatori agricoli interessati sono quelle stabilite dalla legge regionale 26 agosto 1988, n. 55; il saldo, comunque, viene erogato dopo l'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere e dell'acquisto di macchinari e delle attrezzature progettuali.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra il settore decentrato dell'agricoltura, la competente struttura centrale dell'assessorato ed il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

 

 

ALLEGATO 3

 

PROCEDURA PIM

 

SOTTOPROGRAMMA 1 - TRASFORMAZIONE DELLE STRUTTURE AGRICOLE

 

Misura 1.3 - Nocciolinocoltura e castanicoltura

 

I - Miglioramento delle strutture produttive.

A) Progettazione coordinata dalla II comunità montana.

     Alla II comunità montana è affidata l'esecuzione amministrativa della misura per gli interventi ricadenti nel proprio territorio in prosecuzione dell'azione pilota preparatoria all'applicazione del PIM.

     Per i compiti ad essa affidati la comunità montana può avvalersi dell'assistenza e consulenza tecnica dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L.

     I piani aziendali d'intervento e le domande di finanziamento da parte dei titolari delle aziende debbono essere presentati alla comunità montana, che procede all'istruttoria preliminare avvalendosi della collaborazione del settore decentrato dell'agricoltura, competente per territorio e formula il progetto stralcio riepilogativo dei piani aziendali istruiti.

     Il progetto stralcio deve essere trasmesso al settore decentrato dell'agricoltura, competente per territorio, in originale e cinque copie, firmato da un tecnico della materia abilitato all'esercizio della professione, e deve essere corredato di:

     a) deliberazione di approvazione da parte della comunità montana;

     b) analisi del costo medio unitario (ad ettaro) sia per i nuovi impianti di noccioleto e castagneto che per la ristrutturazione di impianti di noccioleto e castagneto esistenti;

     c) relazione agro-economica comprensiva della stima generale;

     d) elenco delle aziende interessate agli interventi con indicazione di: comune, fogli e particelle catastali, superficie da impiantare interessata, tipo di intervento, costo dell'investimento e piano di finanziamento;

     e) fogli catastali con l'indicazione delle particelle interessate;

     f) corografia 1:25.000;

     g) permessi, autorizzazione e concessioni (richiesti o ottenuti).

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta della struttura regionale competente.

     Il settore decentrato dell'agricoltura provvede, nei due mesi successivi alla presentazione del progetto stralcio, a:

     1) esaminare il progetto stralcio e la documentazione esibita dalla II comunità montana;

     2) redigere un rapporto informativo sulla validità tecnico-economica dell'intero progetto e sulla conformità dello stesso al PIM.

     Il progetto stralcio, in originale e quattro copie, completo di tutta la documentazione, è inviato, dal settore decentrato dell'agricoltura, unitamente al rapporto informativo, alla competente struttura centrale dell'assessorato per la predisposizione del relativo schema di provvedimento ed il successivo inoltro al responsabile di misura, che provvede agli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La deliberazione di approvazione del progetto stralcio da parte della Giunta regionale provvede, altresì, ad accreditare i fondi necessari al suo finanziamento alla II comunità montana.

     I contributi agli operatori agricoli interessati sono erogati dalla II comunità montana con le modalità stabilite dalla legge regionale 26 agosto 1988, n. 55. Il saldo, comunque, viene erogato previo accertamento di esecuzione delle opere approvate.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra il settore decentrato dell'agricoltura, la competente struttura centrale dell'assessorato ed il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 della presente legge.

B) Progetti singoli di altri enti.

     Gli enti pubblici fuori dell'ambito territoriale della II comunità montana, interessati alla realizzazione di nuovi impianti di noccioleti a carattere dimostrativo, presentano le domande di finanziamento ed i relativi progetti d'investimento, firmati da un tecnico della materia abilitato all'esercizio della professione, al settore decentrato dell'agricoltura, competente per territorio, in originale e cinque copie.

     La documentazione da allegare alla domanda ed ai progetti è la seguente:

     a) deliberazione di approvazione da parte dell'ente proponente;

     b) analisi del costo medio unitario (ad ettaro);

     c) relazione agro-economica comprensiva della stima generale;

     d) elenco delle aziende interessate agli interventi con indicazione di: comune, fogli e particelle catastali, superficie da impiantare interessata, tipo di intervento, costo dell'investimento e piano di finanziamento;

     e) fogli catastali con l'indicazione delle particelle interessate;

     f) corografia 1:25.000;

     g) permessi, autorizzazione e concessioni (richiesti od ottenuti).

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta della struttura regionale competente.

     Il settore decentrato dell'agricoltura provvede, nei due mesi successivi alla presentazione dei progetti, a:

     1) esaminare, previo sopralluogo, i progetti e la documentazione esibita dagli enti;

     2) redigere un rapporto informativo sulla validità tecnica ed economica dei progetti, e sulla conformità degli stessi al PIM.

     I progetti, in originale e quattro copie, completi di tutta la documentazione, sono inviati, dal settore decentrato dell'agricoltura, unitamente al rapporto informativo, alla competente struttura centrale dell'assessorato per la predisposizione del relativo schema di provvedimento ed il successivo inoltro al responsabile di misura, che provvede agli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La deliberazione di approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale provvede, altresì, al loro finanziamento.

     Il finanziamento viene erogato all'ente beneficiario per il 50 per cento quale acconto, e per la rimanente somma a seguito dell'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere approvate.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra il settore decentrato dell'agricoltura, la competente struttura centrale dell'assessorato ed il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

 

II - Sostegno ed incentivazione al miglioramento tecnologico delle attrezzature meccaniche.

     Gli artigiani che intendono realizzare interventi di miglioramento delle macchine raccoglitrici turbo-aspiranti mediante l'applicazione di idonei dispositivi di abbattimento delle polveri debbono presentare domande al settore decentrato dell'agricoltura, competente per territorio, specificando:

     a) il tipo delle turbo-raccoglitrici prodotte e vendute per la raccolta delle nocciole del comprensorio;

     b) il tipo di dispositivo che intendono applicare;

     c) le certificazioni attestanti il grado di idoneità di tale dispositivo;

     d) il costo del dispositivo e dell'applicazione;

     e) le previsioni del numero delle macchine adattabili.

     Le domande debbono essere corredate della documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti relativi alla natura giuridica del soggetto stesso.

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta della struttura regionale competente.

     Il settore decentrato dell'agricoltura, esaminate, preliminarmente, le domande e verificata l'attendibilità delle medesime, formula la proposta di programma tenendo conto dell'investimento previsto ed in proporzione alla diffusione dei diversi tipi di macchine.

     Il settore decentrato dell'agricoltura invia tale programma, unitamente ad un rapporto informativo, alla competente struttura centrale dell'assessorato per la predisposizione del relativo schema di provvedimento ed il successivo inoltro al responsabile di misura, che provvede agli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La deliberazione di approvazione del programma da parte della Giunta regionale provvede, altresì, ad accreditare i fondi necessari al loro finanziamento ai settori decentrati dell'agricoltura.

     Ai fini dell'erogazione del contributo, le imprese artigiane debbono presentare una relazione con la specificazione dei dispositivi applicati, delle macchine adottate e relativa documentazione di spesa conforme alle norme fiscali.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra il settore decentrato dell'agricoltura, la competente struttura centrale dell'assessorato ed il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

 

 

ALLEGATO 4

 

SOTTOPROGRAMMA 1 - TRASFORMAZIONE DELLE STRUTTURE AGRICOLE

 

Misura 1.4 - Florovivaismo con energia geotermica

 

     Gli enti interessati presentano le domande di finanziamento ed i relativi progetti, firmati da un tecnico della materia abilitato all'esercizio della professione, al settore decentrato dell'agricoltura, competente per territorio, in originale e cinque copie.

     Nella formulazione del progetto il citato ente può avvalersi dell'assistenza e consulenza tecnica dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L.

     La documentazione da allegare alla domanda ed ai progetti è la seguente:

a) deliberazione di approvazione da parte dell'ente proponente, corredata di:

     b) relazione agro-economica;

     c) certificato e mappa catastale delle particelle interessate alla realizzazione delle opere;

     d) disegni progettuali;

     e) preventivi dei macchinari e delle attrezzature;

     f) computo metrico-estimativo;

     g) relazione tecnico-costruttiva;

     h) documentazione amministrativa prescritta per l'ente proponente;

     i) permessi, autorizzazioni, concessioni (richiesti od ottenuti).

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta della struttura regionale competente.

     Il settore decentrato dell'agricoltura, competente per territorio, provvede, nei due mesi successivi alla presentazione del progetto, a:

     1) esaminare il progetto e la documentazione esibita dall'ente proponente;

     2) redigere un rapporto informativo sulla validità tecnica ed economica del progetto e sulla conformità dello stesso al PIM.

     Il progetto, in originale e quattro copie, completo di tutta la documentazione, è inviato, unitamente al rapporto informativo, alla competente struttura centrale dell'assessorato per la predisposizione del relativo schema di provvedimento ed il successivo inoltro al responsabile di misura, che provvede agli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La deliberazione di approvazione del progetto da parte della Giunta regionale provvede, altresì, al suo finanziamento.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra il settore decentrato dell'agricoltura, la competente struttura centrale dell'assessorato ed il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

 

 

ALLEGATO 5

 

PROCEDURA PIM

 

SOTTOPROGRAMMA 1 - TRASFORMAZIONE DELLE STRUTTURE AGRICOLE

 

Misura 1.5 - Aziende faunistiche

 

     Le aziende faunistiche, quali strutture di allevamento di animali selvatici, debbono essere specificatamente autorizzate dalla Regione ai sensi dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

     La concessione dei benefici previsti dal PIM è subordinata all'autorizzazione all'allevamento da rilasciarsi secondo le seguenti procedure.

 

1 - Procedure di autorizzazione degli allevamenti.

     Per ottenere l'autorizzazione prescritta dall'articolo 19 della legge n. 968 del 1977, il soggetto interessato deve presentare alla Regione, tramite l'amministrazione provinciale, competente per territorio, domanda in carta legale, corredata dei seguenti documenti:

     a) progetto esecutivo dell'impianto completo di disegni e nullaosta della U.S.L. competente per territorio;

     b) planimetria catastale e corografia dell'area interessata all'allevamento;

     c) atti comprovanti titoli di proprietà o possesso dei terreni interessati;

     d) piano di assestamento colturale e faunistico;

     e) relazione tecnico-ambientale con carta della vegetazione e di uso del suolo;

     f) relazione tecnica sull'allevamento;

     g) disciplinare di gestione;

     h) attestazione del sindaco in ordine alle previsioni del vigente strumento urbanistico relativa all'area interessata;

     i) eventuali altre autorizzazioni per vincoli territoriali esistenti;

     l) deliberazione di approvazione del progetto con la specificazione della gestione prevista (limitatamente alle domande presentate da enti);

     m) delibera per il cambio di destinazione d'uso dei terreni (per i terreni di proprietà collettiva).

     I sopraelencati documenti devono essere presentati in sei copie, di cui una in originale.

     L'amministrazione provinciale, nell'ambito dei compiti ad essa delegati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 9 aprile 1979, n. 22, verificata la completezza della documentazione, predispone una sintetica relazione dalla quale deve risultare se l'allevamento ricada o meno in zone soggette a tutele faunistiche a qualsiasi titolo ed entro un mese trasmette l'originale e quattro copie della pratica alla competente struttura centrale dell'assessorato regionale per gli adempimenti successivi.

     Su proposta dell'assessorato predetto il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto autorizza l'allevamento ed approva il disciplinare di gestione.

     L'autorizzazione non è subordinata al pagamento delle tasse di cui alla tariffa n. 16, punto 3) allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2 - Procedura per la concessione dei benefici.

     Il soggetto interessato deve presentare al settore decentrato dell'agricoltura, foreste, caccia e pesca, competente per territorio, oltre alla documentazione relativa all'autorizzazione all'allevamento, la domanda di concessione dei benefici ed il relativo progetto, firmato da un tecnico della materia abilitato all'esercizio della professione, in originale e sette copie.

     La documentazione da allegare alla domanda ed al progetto è la seguente:

     a) computo metrico estimativo;

     b) preventivi di spesa;

     c) relazione tecnico-finanziaria (piano finanziario e piano di ammortamento).

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta della struttura regionale competente.

     Il settore decentrato provvede, nei due mesi successivi alla presentazione del progetto, a:

     1) esaminare i progetti e la documentazione esibita dagli enti;

     2) redigere il rapporto istruttorio con la determinazione dell'investimento ammissibile.

     Il progetto, in originale e sei copie, completo di tutta la documentazione, è inviato, dal settore decentrato, unitamente al rapporto informativo, alla competente struttura centrale dell'assessorato per la riunificazione della pratica di finanziamento con quella di autorizzazione, la verifica di conformità degli atti, la predisposizione dello schema del relativo provvedimento ed il successivo inoltro al responsabile di misura, che provvede agli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La deliberazione di approvazione del progetto da parte della Giunta regionale provvede, altresì, alla concessione del contributo.

     Il contributo regionale, a richiesta del beneficiario, viene erogato, per gli enti pubblici, nella misura del 50 per cento alla consegna dei lavori e, per i privati, con le modalità stabilite dalla legge regionale 26 agosto 1988, n. 55. Il saldo è comunque erogato a seguito dell'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra il settore decentrato dell'agricoltura, la competente struttura centrale dell'assessorato ed il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

     I metodi di controllo da adottare ed i documenti giustificativi da approntare sono i seguenti:

1) Contabilità dei lavori - documenti giustificativi:

     a) consuntivo dei lavori;

     b) disegni esecutivi;

     c) quietanze;

     d) certificazioni di pagamento;

     e) certificazioni di agibilità e/o di abitabilità;

     f) impegno a non mutare la destinazione delle opere realizzate. 2) Controlli tecnici:

     a) direzione dei lavori, curata dall'ente appaltante;

     b) accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, effettuato dall'amministrazione regionale;

     c) alta sorveglianza, espletata dall'amministrazione regionale, mediante la rilevazione periodica e sistematica degli indicatori fisici di attuazione.

     Al settore decentrato dell'agricoltura, foreste, caccia e pesca compete, in particolare, nell'esercizio dell'alta sorveglianza, l'espletamento dei seguenti compiti:

     1) vidimazione degli stati di avanzamento dei lavori e dei certificati di pagamento nella conduzione in appalto, ovvero delle fatture;

     2) attestazioni dello stato di avanzamento dei lavori ogni qualvolta siano maturate le condizioni per richiedere il pagamento di acconti o saldo del contributo comunitario;

     3) rilevazione sintetica, informazione degli effetti e dei risultati conseguenti agli interventi attuati.

 

 

ALLEGATO 6

 

SOTTOPROGRAMMA 1 - TRASFORMAZIONE DELLE STRUTTURE AGRICOLE

 

Misura 1.6 - Rimboschimento

 

     Gli enti interessati presentano le domande di finanziamento ed i relativi progetti, firmati da un tecnico della materia abilitato all'esercizio della professione, al settore decentrato dell'agricoltura, competente per territorio, in originale e cinque copie.

     La documentazione da allegare alla domanda ed ai progetti è la seguente:

     a) deliberazione di approvazione da parte dell'ente proponente;

     b) relazione;

     c) piano particellare, estratto partita, mappa catastale;

     d) corografia 1:25.000;

     e) carta geopedologica, analisi dei profili pedologici;

     f) carta della vegetazione dei terreni interessati;

     g) aree di saggio (nel caso di miglioramento dei boschi);

     h) carta delle opere e disegni;

     i) rilievi topografici;

     l) analisi dei prezzi;

     m) computo metrico-estimativo;

     n) capitolato speciale;

     o) documentazione fotografica;

     p) permessi, autorizzazioni, concessioni (richiesti od ottenuti).

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta della struttura regionale competente.

     I settori decentrati dell'agricoltura provvedono, nei due mesi successivi alla presentazione del progetto, a:

     1) esaminare i progetti e la documentazione esibita dagli enti interessati;

     2) richiedere il parere del coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato per aspetti specifici e per vincoli territoriali;

     3) stendere il rapporto informativo;

     4) predisporre una sintetica relazione complessiva a livello provinciale delle iniziative proposte.

     I progetti, in originale e quattro copie, completi di tutta la documentazione, sono inviati, dai settori decentrati dell'agricoltura, unitamente al rapporto informativo ed alla relazione, alla competente struttura centrale dell'assessorato, che provvede alla:

     1) predisposizione «dell'Annualità di programma», corredata dalla documentazione prescritta dal regolamento CEE 2468/79, sulla base dei progetti istruiti dal settore decentrato dell'agricoltura e selezionati secondo il grado di cantierabilità dei lavori;

     2) predisposizione dello schema del provvedimento di approvazione «dell'Annualità di programma» (comprendente progetti o stralci di progetti);

     3) trasmissione di tutta la documentazione al responsabile di misura per gli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La deliberazione di approvazione «dell'Annualità di programma» da parte della Giunta regionale provvede, altresì, al finanziamento.

     L'erogazione del finanziamento all'ente beneficiario avviene con le seguenti modalità:

     1) 10 per cento ad approvazione «dell'Annualità di programma», anche come concorso alle spese di progettazione;

     2) 80 per cento a seguito di avvenuta consegna dei lavori o data di inizio dei lavori da parte degli enti interessati (l'accreditamento dei fondi e quindi la consegna dei lavori non può comunque effettuarsi prima del ricevimento della domanda di contributo da parte del Feaog);

     3) 10 per cento a seguito delle verifiche di collaudo espletate su incarico dell'amministrazione regionale.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra il settore decentrato dell'agricoltura, la competente struttura centrale dell'assessorato ed il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

     In base alle norme stabilite dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, i metodi di controllo da adottare ed i documenti giustificativi da approntare sono i seguenti:

1) Contabilità dei lavori - documenti giustificativi:

     a) verbale di consegna e certificato di ultimazione lavori;

     b) libretto delle misure;

     c) fatture, elenco delle provviste, listini paga operai (amministrazione diretta);

     d) registro di contabilità;

     e) sommario del registro di contabilità;

     f) contratti di nolo e piccolo cottimo (amministrazione diretta);

     g) stato di avanzamento lavori e certificati di pagamento;

     h) stato finale;

     i) certificato di regolare esecuzione o verbale di collaudo;

     l) disciplinare di coltura e conservazione, sottoscritto, per accettazione dal beneficiario.

2) Controlli tecnici:

     a) direzione dei lavori, curata dall'ente appaltante;

     b) collaudazione dei lavori, disposta dall'amministrazione regionale;

     c) alta sorveglianza, espletata dall'amministrazione regionale rilevando periodicamente e sistematicamente gli indicatori fisici di attuazione.

     Ai settori decentrati dell'agricoltura compete, in particolare, nell'esercizio dell'alta sorveglianza, l'espletamento dei seguenti compiti:

     1) vidimazione degli stati di avanzamento dei lavori e dei certificati di pagamento nella conduzione in appalto, ovvero delle fatture, provviste e listini paga operai nella conduzione in amministrazione diretta;

     2) attestazione dello stato di avanzamento dei lavori ogni qualvolta siano maturate le condizioni per richiedere il pagamento di acconti o saldo del contributo comunitario;

     3) rilevazione sintetica, informazione degli effetti e dei risultati conseguenti agli interventi attuati.

     Ai coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato, competenti per territorio, spetta la precisazione di eventuali modalità prescrittive e la predisposizione dei disciplinari di coltura e conservazione.

 

 

ALLEGATO 7

 

PROCEDURA PIM

 

SOTTOPROGRAMMA 1 - TRASFORMAZIONE DELLE STRUTTURE AGRICOLE

 

Misura 1.7 - Servizi sviluppo agricoltura

 

     Gli enti interessati presentano le domande di finanziamento ed i relativi progetti, firmati da un tecnico della materia abilitato all'esercizio della professione, al settore decentrato dell'agricoltura, competente per territorio, in originale e cinque copie.

     La documentazione da allegare alla domanda ed ai progetti è la seguente:

     a) deliberazione di approvazione da parte dell'ente proponente;

     b) relazione agro-economica;

     c) planimetria e certificato catastale;

     d) estratto autentico di mappa, relativo alle particelle sulle quali verranno eseguite le opere;

     e) corografia 1:25.000;

     f) elaborati di progetto;

     g) preventivi di spesa (per macchinari ed attrezzature);

     h) computo metrico-estimativo;

     i) capitolato speciale di appalto;

     l) permessi, autorizzazioni, concessioni (richiesti od ottenuti).

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta della struttura regionale competente.

     I settori decentrati dell'agricoltura provvedono, nei due mesi successivi alla presentazione dei progetti, a:

     1) esaminare, previo sopralluogo, i progetti e la documentazione esibita dagli enti;

     2) redigere un rapporto informativo sulla validità tecnica ed economica di ciascun progetto;

     3) predisporre una sintetica relazione complessiva a livello provinciale delle iniziative proposte.

     I progetti, in originale e quattro copie, completi di tutta la documentazione, sono inviati, dai settori decentrati dell'agricoltura, unitamente al rapporto informativo ed alla relazione, alla competente struttura centrale dell'assessorato per la predisposizione del relativo schema di provvedimento ed il successivo inoltro al responsabile di misura, che provvede agli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La deliberazione di approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale provvede, altresì, al loro finanziamento.

     Il finanziamento viene erogato all'ente beneficiario per il 50 per cento quale acconto, e per la rimanente somma a seguito dell'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere approvate.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra il settore decentrato dell'agricoltura, la competente struttura centrale dell'assessorato ed il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

     I metodi di controllo da adottare ed i documenti giustificativi da approntare sono i seguenti:

1) Contabilità dei lavori - documenti giustificativi:

     a) consuntivo dei lavori;

     b) disegni esecutivi;

     c) quietanze;

     d) certificazioni di pagamento;

     e) certificato di agibilità e/o di abitabilità;

     f) impegno a non mutare la destinazione delle opere realizzate. 2) Controlli tecnici:

     a) direzione dei lavori, curata dall'ente appaltante;

     b) accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, effettuato dall'amministrazione regionale;

     c) alta sorveglianza, espletata dall'amministrazione regionale, mediante la rilevazione periodica e sistematica degli indicatori fisici di attuazione.

     Ai settori decentrati dell'agricoltura compete, in particolare, nell'esercizio dell'alta sorveglianza, l'espletamento dei seguenti compiti:

     1) vidimazione degli stati di avanzamento dei lavori e dei certificati di pagamento sulla conduzione in appalto, ovvero delle fatture;

     2) attestazioni dello stato di avanzamento dei lavori ogni qualvolta siano maturate le condizioni per richiedere il pagamento di acconti o saldo del contributo comunitario;

     3) rilevazione sintetica, informazione degli effetti e dei risultati conseguenti agli interventi attuati.

 

 

ALLEGATO 8

 

PROCEDURA PIM

 

SOTTOPROGRAMMA 1 - TRASFORMAZIONE DELLE STRUTTURE AGRICOLE

 

Misura 1.8 - Sistema agro-alimentare

 

     I soggetti e gli enti interessati presentano le domande di finanziamento ed i relativi progetti, firmati da un tecnico della materia abilitato all'esercizio della professione, al settore decentrato dell'agricoltura, competente per territorio, in originale e cinque copie.

     La documentazione da allegare alla domanda ed ai progetti, nel caso in cui il soggetto proponente sia un ente pubblico è la seguente:

     a) deliberazione di approvazione da parte dell'ente proponente;

     b) formulario CEE (Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. L/243 dell'11 settembre 1985);

     c) relazione tecnico-agro-economica;

     d) conto economico da cui risulti la redditività delle azioni in sede gestionale;

     e) relazione tecnico costruttiva;

     f) piano finanziario;

     g) computi metrici analitici;

     h) disegni;

     i) corografia 1:25.000;

     l) preventivi di spesa per i macchinari e le attrezzature;

     m) destinazione d'uso del terreno da parte del comune;

     n) scheda SIRGS;

     o) permessi, autorizzazioni, concessione (richiesti od ottenuti).

     Qualora il soggetto proponente non sia un ente pubblico devono essere presentati, in luogo del provvedimento di cui alla precedente lettera a), gli atti amministrativi attestanti il possesso dei requisiti relativi alla natura giuridica del soggetto stesso.

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta della struttura regionale competente.

     I settori decentrati dell'agricoltura provvedono, nei due mesi successivi alla presentazione del progetto, a:

     1) esaminare i progetti e la documentazione presentata;

     2) redigere un rapporto informativo sulla validità tecnica ed economica dell'iniziativa ed esprimere il parere sulla sua ammissibilità;

     3) predisporre una sintetica relazione complessiva a livello provinciale delle iniziative proposte.

     I progetti, in originale e quattro copie, completi di tutta la documentazione, sono inviati, dai settori decentrati dell'agricoltura, unitamente al rapporto informativo ed alla relazione, alla competente struttura centrale dell'assessorato per la predisposizione del relativo schema di provvedimento ed il successivo inoltro al responsabile di misura, che provvede agli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La deliberazione di approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale concede, altresì, il contributo regionale e stabilisce le modalità e le condizioni per la relativa erogazione.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra il settore decentrato dell'agricoltura, la competente struttura centrale dell'assessorato ed il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

     I metodi di controllo da adottare ed i documenti giustificativi da approntare sono i seguenti:

1) Contabilità dei lavori - documenti giustificativi:

     a) concessione edilizia;

     b) consuntivo dei lavori;

     c) disegni esecutivi;

     d) fatture quietanzate e fiscalmente regolate;

     e) documento comprovante la disponibilità del suolo;

     f) certificato di agibilità e/o abitabilità in quanto richiesto;

     g) attestazione del genio civile ai sensi della legge 6 novembre 1971, n. 1086;

     h) impegno a non mutare per almeno dieci anni la destinazione degli immobili e per almeno cinque anni la destinazione dei macchinari ammessi a contributo;

     i) attestazione del beneficiario che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla comunità economica europea con l'indicazione della data di inizio dei lavori;

     l) dichiarazione del beneficiario dalla quale risultano i mezzi finanziari (propri fondi, anticipazioni bancarie, eventuali contributi della Comunità europea e del Ministero dell'agricoltura e foreste effettivamente incassati) con cui ha fatto fronte all'intera spesa con la specificazione degli importi delle diverse fonti di finanziamento;

     m) descrizione prospettica delle eventuali modifiche rispetto al progetto approvato dagli organi comunitari;

     n) elenco dei documenti giustificativi di spesa, con l'indicazione degli estremi, del contenuto, dell'importo pagato e delle modalità di pagamento;

     o) eventuale altra documentazione specificatamente richiesta dalla struttura regionale competente.

2) Controlli tecnici:

     a) direzione dei lavori, curata dall'ente appaltante;

     b) accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori finale o parziale, effettuato dall'amministrazione regionale.

 

 

ALLEGATO 9

 

PROCEDURA PIM

 

SOTTOPROGRAMMA 1 - TRASFORMAZIONE DELLE STRUTTURE AGRICOLE

 

Misura 1.9 - Infrastrutture rurali

 

     Gli enti interessati presentano le domande di finanziamento ed i relativi progetti, firmati da un tecnico della materia abilitato all'esercizio della professione, al competente settore centrale dell'assessorato agricoltura, in originale e cinque copie.

     La documentazione da allegare alla domanda ed ai progetti è la seguente:

     a) deliberazione di approvazione da parte dell'ente proponente;

     b) relazione;

     c) corografia 1:25.000;

     d) carta delle opere e dei disegni;

     e) rilievi topografici;

     f) analisi dei prezzi;

     g) computo metrico-estimativo;

     h) capitolato speciale;

     i) documentazione fotografica;

     l) permessi, autorizzazioni, concessioni (richiesti od ottenuti).

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta della struttura regionale competente.

     Il competente settore centrale dell'agricoltura provvede, nei due mesi successivi alla presentazione del progetto, a:

     1) esaminare i progetti e la documentazione esibita dagli enti interessati;

     2) stendere il rapporto informativo comprendente una sintetica relazione complessiva delle iniziative proposte;

     3) predisporre «l'Annualità di programma», corredata dalla documentazione prescritta dal regolamento CEE 2468/79;

     4) predisporre lo schema di provvedimento di approvazione «dell'Annualità di programma» (comprendente progetti o stralci di progetti);

     5) trasmette gli atti al responsabile di misura per gli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La deliberazione di approvazione «dell'Annualità di programma» da parte della Giunta regionale provvede, altresì, al finanziamento.

     L'erogazione del finanziamento all'ente beneficiario avviene con le seguenti modalità:

     1) 10 per cento ad approvazione «dell'Annualità di programma», anche come concorso alle spese di progettazione;

     2) 80 per cento a seguito di avvenuta consegna dei lavori o data di inizio dei lavori da parte degli enti interessati (l'accreditamento dei fondi e quindi la consegna dei lavori non può comunque effettuarsi prima del ricevimento della domanda di contributo da parte della Feaog);

     3) 10 per cento a seguito delle verifiche di collaudo espletate su incarico dell'amministrazione regionale.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra il competente settore centrale dell'assessorato agricoltura ed il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

     In base alle norme stabilite dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, i metodi di controllo da adottare ed i documenti giustificativi da approntare sono i seguenti:

1) Contabilità dei lavori - documenti giustificativi:

     a) contratto di appalto;

     b) verbale di consegna e certificato di ultimazione lavori;

     c) libretto delle misure;

     d) fatture, elenco delle provviste, listini paga operai (amministrazione diretta);

     e) mandati di pagamento;

     f) registro di contabilità;

     g) sommario del registro di contabilità;

     h) contratti di nolo e piccolo cottimo (amministrazione diretta);

     i) stato di avanzamento lavori e certificati di pagamento;

     l) stato finale;

     m) certificato di regolare esecuzione o verbale di collaudo. 2) Controlli tecnici:

     a) direzione dei lavori, curata dall'ente appaltante;

     b) collaudazione dei lavori, disposta dall'amministrazione regionale;

     c) alta sorveglianza, espletata dall'amministrazione regionale rilevando periodicamente e sistematicamente gli indicatori fisici di attuazione.

     Al competente settore centrale dell'assessorato agricoltura compete, in particolare, nell'esercizio dell'alta sorveglianza, l'espletamento dei seguenti compiti:

     1) vidimazione degli stati di avanzamento dei lavori e dei certificati di pagamento nella conduzione in appalto, ovvero delle fatture, provviste e listini paga operai nella conduzione in amministrazione diretta;

     2) attestazione dello stato di avanzamento dei lavori ogni qualvolta siano maturate le condizioni per richiedere il pagamento di acconti o saldo del contributo comunitario;

     3) rilevazione e sintetica informazione degli effetti e dei risultati conseguenti agli interventi attuati.

 

 

ALLEGATO 10

 

PROCEDURA PIM

 

SOTTOPROGRAMMA 1 - TRASFORMAZIONE DELLE STRUTTURE AGRICOLE

 

Misura 1.10 - Formazione

 

     I progetti d'intervento relativi alla presente misura devono essere istruiti e realizzati in conformità alle disposizioni ed alle direttive contenute nella legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, nella circolare regionale n. 1/87 di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 1987, n. 3115 ed ai piani formativi annuali e pluriennali della Regione.

     Le iniziative formative dirette ai disoccupati promosse dagli enti pubblici e territoriali indicati al n. 3 del punto A delle modalità di presentazione delle proposte di cui alla citata circolare n. 1/87, possono, in deroga a quanto disposto nella surrichiamata normativa, essere attivate anche in carenza della prescritta garanzia di occupazione, purché le iniziative stesse rispondano ad esigenze e prospettive occupazionali rilevabili nell'area socio-economica e produttiva ove l'intervento insiste e siano opportunamente documentate da parte del soggetto proponente.

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta del settore «Interventi formativi specifici».

     Il settore «Interventi formativi specifici» predispone, quindi, lo schema di provvedimento di approvazione dei progetti e lo inoltra, con la relativa documentazione, al responsabile di misura, che provvede agli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La Giunta regionale, con propria deliberazione approva il progetto o l'azione d'intervento prescindendo dalla richiesta di parere alla competente commissione consiliare permanente, previsto dalla sopracitata normativa.

     La deliberazione di approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale provvede altresì, al loro finanziamento e stabilisce le condizioni e le modalità per l'erogazione del finanziamento stesso.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra la competente struttura dell'assessorato ed il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

 

 

ALLEGATO 11

 

SOTTOPROGRAMMA 2

CONSOLIDAMENTO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PMI

 

Misura 2.1 - Imprese artigiane

 

     Gli interventi previsti dalla presente misura a favore delle imprese artigiane concernono:

     A) costruzione, ampliamento, ristrutturazione ed acquisto di locali destinati ad attività produttive;

     B) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature per migliorare la qualità del prodotto e la produttività dell'impresa, con particolare riguardo a quelli ad elevato contenuto tecnologico.

     I contributi relativi agli interventi sub A) e sub B) sono compatibili con le altre agevolazioni creditizie previste da leggi regionali o nazionali, ma non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale concessi allo stesso titolo con altre leggi.

     L'impresa artigiana interessata, singola o consorziata, presenta la domanda di concessione del contributo al settore artigianato, in originale e tre copie.

     La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

     a) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane in carta legale rilasciato in data non anteriore a tre mesi;

     b) relazione tecnico-economica-finanziaria, che dovrà indicare tutti i dati necessari per la valutazione delle caratteristiche dell'impresa, i motivi dell'investimento ed il relativo piano finanziario;

     c) copia autentica del progetto esecutivo approvato dal comune, corredato da tutti gli elaboratori tecnici ed amministrativi e firmato da un tecnico della materia abilitato all'esercizio della professione (solo nel caso di intervento sub A);

     d) computo metrico-estimativo dei lavori da eseguire redatto in conformità ai prezzi vigenti presso gli uffici regionali del genio civile, come da dichiarazione da parte del tecnico progettista (solo nel caso di intervento sub A);

     e) copia autentica del titolo di proprietà del terreno o del locale per il quale si prevede di eseguire le opere. Nel caso di ampliamento e ristrutturazione di locali già in affitto, alla data della domanda di inserimento nel PIM, deve essere presentato il contratto di locazione già stipulato dal quale risulti l'uso dei locali stessi per un ulteriore periodo minimo di cinque anni;

     f) copia dell'atto di compravendita e copia autentica dell'atto di trascrizione, nonché copia del certificato catastale e della richiesta di variazione di accatastamento in caso di acquisto dei locali;

     g) almeno tre preventivi, in data non anteriore ad un mese, relativi a macchinari, impianti ed attrezzature che si intendono acquistare (nel caso di intervento sub A solo per acquisto di prefabbricati ed in tutti i casi di intervento sub B).

     Qualora il richiedente sia una società consortile devono essere, inoltre, presentati i seguenti documenti:

     a) atto costitutivo e statuto della società;

     b) elenco nominativo dei soci, dal quale risulti la relativa qualifica;

     c) bilancio dell'ultimo esercizio depositato a norma di legge, ovvero bilancio preventivo, ove la società avanzi domanda nel corso del suo primo esercizio;

     d) copia autentica della deliberazione del consiglio di amministrazione con la quale si approva la spesa per la quale si chiede il contributo;

     e) per le società cooperative, certificato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio e certificato di avvenuta pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle società cooperative.

     La domanda di concessione deve essere altresì accompagnata:

     a) dai nulla-osta del comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, dell'ispettorato dipartimentale delle foreste, della sovraintendenza alle antichità e degli uffici regionali competenti in virtù della delega in materia ambientale ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, se necessari;

     b) dall'autorizzazione per gli accessi alle strade statali e nazionali fuori dal centro abitato, se necessaria;

     c) dall'autorizzazione dell'ufficio competente per le opere e lavori da eseguire nelle zone considerate sismiche e in quelle incluse nell'elenco degli abitati da consolidare ai sensi delle leggi vigenti.

     Nel caso di realizzazione di nuovi impianti industriali in comuni sprovvisti di strumento urbanistico vigente alla domanda di concessione devono essere allegati:

     a) verifica di fattibilità dal punto di vista geologico e geotecnico, ai sensi della legge 2 febbraio 1974 e del decreto del Ministero dei lavori pubblici, approvata dall'assessorato regionale ai lavori pubblici;

     b) attestato, ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1, che l'area in oggetto non è soggetta agli usi civici.

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta del settore regionale competente.

     Tale settore, previo esame e verifica della documentazione presentata, valutata la rispondenza agli obiettivi della misura 2.1, limitatamente agli interventi progettuali, trasmette i relativi elaborati al comitato tecnico consultivo regionale, seconda sezione - lavori pubblici e infrastrutture, ai sensi del primo comma, lettera d), dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, che deve esprimere il proprio parere entro il termine di giorni sessanta dal ricevimento. Scaduto tale termine il parere si intende espresso in senso positivo.

     Il settore artigianato predispone, quindi, lo schema di provvedimento di approvazione dei progetti e lo inoltra, con la relativa documentazione, al responsabile di misura, che provvede agli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La deliberazione di approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale provvede, altresì, al loro finanziamento e stabilisce le condizioni e le modalità per l'erogazione del finanziamento stesso.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra la competente struttura dell'assessorato ed il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

 

 

ALLEGATO 12

 

PROCEDURA PIM

 

SOTTOPROGRAMMA 2

CONSOLIDAMENTO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PMI

 

Misura 2.2 - Risorse capitale di rischio

 

     In applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, viene costituito un fondo regionale destinato a realizzare interventi nel capitale di rischio di piccole e medie imprese nel Lazio. L'entità del predetto fondo speciale è fissata in un importo pari allo stanziamento di bilancio iscritto ai capitoli di spesa intestati alla misura 2.2 del PIM Lazio nei rispettivi esercizi finanziari interessati.

     La gestione del fondo è regolata da apposita convenzione, da stipularsi con la Finanziaria laziale di sviluppo S.p.a. (Fi.La.S.) nel rispetto delle finalità e secondo modalità indicate nella scheda PIM relativa alla presente misura.

     La convenzione disciplina, altresì, le procedure per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese.

 

 

ALLEGATO 13

 

PROCEDURA PIM

 

SOTTOPROGRAMMA 2

CONSOLIDAMENTO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PMI

 

Misura 2.3 - Aiuti per servizi reali a pagamento

 

     La gestione dello stanziamento previsto dalla misura 2.3 del PIM Lazio per la fornitura di servizi reali a pagamento alle piccole e medie imprese è regolata da apposite convenzioni, da stipularsi sulla base del «business plan» redatto a cura della società SOMEA su incarico della CEE, con la FILAS ovvero con società o centri di servizio, costituite o da costituire, operanti nel settore terziario.

 

 

ALLEGATO 14

 

PROCEDURA PIM

 

SOTTOPROGRAMMA 2

CONSOLIDAMENTO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PMI

 

Misura 2.4 - Aree attrezzate in zona Ismez

 

1 - Procedure per la concessione dei contributi.

 

A) Opere di urbanizzazione primaria in aree attrezzate.

     1. Ai fini della concessione dei contributi gli enti locali interessati devono essere dotati di strumento urbanistico vigente (piano regolatore generale o programma di fabbricazione). Inoltre l'area deve:

     a) essere destinata ad insediamenti artigianali;

     b) essere di proprietà degli enti locali interessati o deve essere stata espletata la procedura di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ai fini dell'esproprio;

     c) risultare inclusa, per i comuni obbligati a norma di legge, nei programmi pluriennali di attuazione o nella delibera previsionale e programmatica adottata ai sensi dell'articolo 1-quater della legge 26 aprile 1983, n. 131.

     L'ente locale interessato deve presentare al settore regionale artigianato la seguente documentazione in sei copie:

     a) relazione illustrativa dalla quale emerga una previsione motivata degli insediamenti produttivi medesimi, con la relativa mano d'opera di previsto impiego e nella quale sia riportato ogni elemento atto a dimostrare il rilevante interesse economico e sociale dell'iniziativa;

     b) copia dell'autorizzazione regionale alla formazione del P.I.P. o attestato del sindaco che l'area oggetto dell'intervento è di proprietà comunale;

     c) relazione geologica vistata dall'assessorato lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive integrazioni e modificazioni;

     d) attestazione ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1, che l'area in oggetto non è soggetta agli usi civici;

     e) copia della deliberazione dell'ente con la quale si adottano il piano e i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria necessarie;

     f) copia dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e relativo computo metrico estimativo.

 

B) Strutture dei centri servizi.

     Ai fini della concessione dei contributi:

     a) gli enti locali interessati devono essere dotati di strumento urbanistico vigente (piano regolatore generale e programma di fabbricazione);

     b) l'area per la realizzazione del centro deve essere destinata ad attrezzatura pubblica o di uso pubblico ed essere ubicata preferibilmente all'interno di un'area attrezzata per insediamenti produttivi artigianali o industriali o misti.

     Possono anche essere previste ristrutturazioni di strutture pubbliche esistenti.

     L'ente locale interessato deve presentare al settore regionale artigianato la seguente documentazione in sei copie:

     a) relazione illustrativa dalla quale emerga il rilevante interesse economico e sociale dell'iniziativa, il tipo di struttura che si vuole realizzare, le P.M.I. già localizzate o da localizzare utilizzatrici del servizio (specificando l'attività, il numero degli addetti ecc.); il comprensorio di influenza, il tipo di gestione;

     b) copia dello strumento urbanistico attuativo (P.I.P. o P.P.) con indicazione dell'area destinata al centro;

     c) progetto esecutivo del centro servizi completo degli elaborati progettuali sia tecnici che amministrativi.

     La domanda di concessione deve essere altresì accompagnata:

     1) dai nulla-osta del comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, dell'ispettorato dipartimentale delle foreste, della sovraintendenza alle antichità e degli uffici regionali competenti ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, se necessari;

     2) dall'autorizzazione per gli accessi alle strade statali e nazionali fuori del centro abitato, se necessaria;

     3) dall'autorizzazione dell'ufficio competente per le opere e lavori da eseguire nelle zone considerate sismiche e in quelle incluse nell'elenco degli abitati da consolidare ai sensi delle leggi vigenti.

     La documentazione richiesta per gli interventi sub A e sub B può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta del settore regionale competente.

     Tale settore, previo esame e verifica della documentazione presentata, valutata la rispondenza agli obiettivi della misura 2.4, trasmette gli elaborati del progetto al comitato tecnico consultivo regionale, seconda sezione - lavori pubblici e infrastrutture, per il parere di competenza ai sensi dell'articolo 3 - titolo I, della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, che deve esprimere il proprio parere entro il termine di giorni sessanta dal ricevimento. Scaduto tale termine il parere si intende espresso in senso positivo.

     Il settore artigianato predispone, quindi, lo schema di provvedimento di approvazione dei progetti e lo inoltra, con la relativa documentazione, al responsabile di misura, che provvede agli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La deliberazione di approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale provvede, altresì, al loro finanziamento e stabilisce le condizioni e le modalità per l'erogazione del finanziamento stesso.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra la competente struttura dell'Assessorato e il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

 

2 - Procedura per l'autorizzazione alla formazione del piano per

insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre

1971, n. 865.

     L'ente locale per ottenere l'autorizzazione alla formazione del piano per insediamenti produttivi deve inviare, in sei copie, al settore regionale «Artigianato» la seguente documentazione:

     a) atto deliberativo del consiglio comunale che individua l'area e stralcio delle previsioni generali dello strumento urbanistico vigente (planimetrie e normativa);

     b) motivazioni socio-economiche dell'iniziativa;

     c) indicazione nominativa delle aziende interessate, con l'indicazione del settore merceologico, numero degli addetti, specificando se trattasi di ditte in ampliamento, in trasferimento o di nuovo insediamento;

     d) progetto di massima della zonizzazione del piano attuativo del P.I.P.

     Esaminati gli atti e documenti, verificata e valutata la idoneità agli obiettivi del PIM, il settore competente predispone la deliberazione per l'autorizzazione, da parte della Giunta regionale, alla formazione del P.I.P.

     L'ente locale, ottenuta l'autorizzazione, provvede ad adottare il piano per gli insediamenti produttivi ed a trasmetterlo al settore regionale artigianato.

 

 

ALLEGATO 15

 

PROCEDURA PIM

 

SOTTOPROGRAMMA 2

CONSOLIDAMENTO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PMI

 

Misura 2.6 - Prestiti per investimenti

 

     La gestione dello stanziamento destinato alla misura 2.6 del PIM Lazio per la concessione di prestiti per investimenti a piccole e medie imprese mediante prestiti globali da parte della Banca europea investimenti (BEI) tramite istituti finanziari è regolata da apposite convenzioni da stipularsi con banche d'interesse nazionale, Istituti di credito ed enti che hanno la funzione di intermediari tra la BEI ed i soggetti beneficiari.

     La convenzione disciplina, altresì, le procedure per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento per la concessione dei prestiti alle piccole e medie imprese.

     Il competente settore regionale predispone, quindi, lo schema di provvedimento di approvazione dei progetti e la inoltra, con la relativa documentazione, al responsabile di misura, che provvede agli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La Giunta regionale, con propria deliberazione approva il progetto o l'azione d'intervento prescindendo dalla richiesta di parere alla competente commissione consiliare permanente, previsto dalla sopracitata normativa.

     La deliberazione di approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale provvede, altresì, al loro finanziamento e stabilisce le condizioni e le modalità per l'erogazione del finanziamento stesso.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra la competente struttura dell'Assessorato ed il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

 

 

ALLEGATO 16

 

PROCEDURA PIM

 

SOTTOPROGRAMMA 3 - ITINERARI TURISTICI (FUORI AREA ISMEZ)

 

Misura 3.1 - Strutture extralberghiere pubbliche

 

     Gli enti interessati presentano al competente settore regionale «beni culturali», in originale e cinque copie, la documentazione tecnica ed amministrativa ai fini della concessione dei finanziamenti secondo le procedure e con le modalità previste dalle leggi regionali 8 marzo 1975, n. 30, 18 giugno 1975, n. 76, 18 maggio 1984, n. 21, così come integrata dalla legge regionale 17 maggio 1985, n. 71, nonché dalla circolare 10 agosto 1985 n. 1675/BC.

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta del settore regionale competente.

     Tale settore, previo esame e verifica della documentazione presentata, valutata la rispondenza agli obiettivi della misura 3.1, limitatamente agli interventi progettuali trasmette i relativi elaborati al comitato tecnico consultivo regionale, seconda sezione lavori pubblici e infrastrutture, ai sensi del primo comma, lettera d), dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, che deve esprimere il proprio parere entro il termine di giorni sessanta dal ricevimento. Scaduto tale termine il parere si intende espresso in senso positivo.

 

 

ALLEGATO 17

 

PROCEDURA PIM

 

SOTTOPROGRAMMA 3 - ITINERARI TURISTICI (FUORI AREA ISMEZ)

 

Misura 3.2 - Strutture alberghiere private

 

     Gli enti ed i soggetti interessati presentano le domande di finanziamento ed i relativi progetti, firmati da un tecnico della materia abilitato all'esercizio della professione, al settore regionale «industria alberghiera ed altre attività di supporto turistico», in originale e cinque copie.

     La documentazione tecnica ed amministrativa da allegare alla domanda ai fini della concessione dei finanziamenti è quella prevista dalle leggi regionali 17 settembre 1984, n. 53, con le integrazioni e modificazioni contenute nella legge regionale 28 luglio 1988, n. 45, nonché nel regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 1, modificato ed integrato dai regolamenti regionali 4 marzo 1985, n. 2 e 28 luglio 1988, n. 5.

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta del settore regionale competente.

     Per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento di cui alla presente misura si seguono le procedure e le modalità previste dalla citata normativa regionale.

     Il competente settore regionale predispone, quindi, lo schema di provvedimento di approvazione dei progetti e lo inoltra, con la relativa documentazione, al responsabile di misura, che provvede agli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La Giunta regionale, con propria deliberazione approva il progetto o l'azione d'intervento prescindendo dalla richiesta di parere alla competente commissione consiliare permanente, previsto dalla sopracitata normativa.

     La deliberazione di approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale provvede, altresì, al loro finanziamento e stabilisce le condizioni e le modalità per l'erogazione del finanziamento stesso.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra la competente struttura dell'Assessorato e il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

 

 

ALLEGATO 18

 

PROCEDURA PIM

 

SOTTOPROGRAMMA 3 - ITINERARI TURISTICI (FUORI AREA ISMEZ)

 

Misura 3.3 - Termalismo pubblico

 

     Gli enti interessati presentano al competente settore regionale «industria alberghiera ed altre attività di supporto turistico», in originale e cinque copie, la documentazione tecnica ed amministrativa ai fini della concessione dei finanziamenti secondo le procedure e con le modalità previste dalla legge regionale 16 settembre 1983, n. 61 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 48.

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta del settore regionale competente.

     Per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento di cui alla presente misura si seguono le procedure e le modalità previste dalla citata normativa regionale.

     Il competente settore regionale predispone, quindi, lo schema di provvedimento di approvazione dei progetti e lo inoltra, con la relativa documentazione, al responsabile di misura che provvede agli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La Giunta regionale, con propria deliberazione approva il progetto o l'azione d'intervento prescindendo dalla richiesta di parere alla competente commissione consiliare permanente, previsto dalla sopracitata normativa.

     La deliberazione di approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale provvede, altresì, al loro finanziamento e stabilisce le condizioni e le modalità per l'erogazione del finanziamento stesso.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra la competente struttura dell'Assessorato e il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

 

 

ALLEGATO 19

 

PROCEDURA PIM

 

SOTTOPROGRAMMA 3 - ITINERARI TURISTICI (FUORI AREA ISMEZ)

 

Misura 3.4 - Termalismo privato

 

     Gli enti interessati presentano al competente settore regionale «industria alberghiera ed altre attività di supporto turistico», in originale e cinque copie, la documentazione tecnica ed amministrativa ai fini della concessione dei finanziamenti secondo le procedure e con le modalità previste dalla legge regionale 16 settembre 1983, n. 61 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 48.

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta del settore regionale competente.

     Per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento di cui alla presente misura si seguono le procedure e le modalità previste dalla citata normativa regionale.

     Il competente settore regionale predispone, quindi, lo schema di provvedimento di approvazione dei progetti e lo inoltra, con la relativa documentazione, al responsabile di misura, che provvede agli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La Giunta regionale, con propria deliberazione approva il progetto o l'azione d'intervento prescindendo dalla richiesta di parere alla competente commissione consiliare permanente, previsto dalla sopracitata normativa.

     La deliberazione di approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale provvede, altresì, al loro finanziamento e stabilisce le condizioni e le modalità per l'erogazione del finanziamento stesso.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra la competente struttura dell'Assessorato e il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

 

 

ALLEGATO 20

 

PROCEDURA PIM

 

SOTTOPROGRAMMA 3 - ITINERARI TURISTICI (FUORI AREA ISMEZ)

 

Misura 3.5 - Sistemazione percorsi turistici

 

     Gli enti interessati presentano le domande di finanziamento ed i relativi progetti, in originale e cinque copie, al settore regionale programmazione economica.

     La documentazione da allegare alla domanda ed ai progetti è la seguente:

     a) deliberazione di approvazione da parte dell'ente proponente;

     b) relazione di inquadramento programmatico territoriale dell'intervento con relative indicazioni cartografiche;

     c) relazione tecnica sulle caratteristiche ambientali, storiche e culturali dell'area interessata dall'intervento;

     d) relazione tecnica-economica con indicazione dettagliata della situazione socio-economica preesistente e dei benefici conseguibili dalla realizzazione dell'intervento;

     e) indicazione del tipo di gestione delle opere realizzate e dei soggetti ad essa preposti;

     f) corografia in scala 1:25.000 derivata dalla Cartografia ufficiale dello Stato (tavolette I.G.M.I.) con esatta localizzazione dell'intervento;

     g) estratto autentico di mappa, relativo alle particelle sulle quali verranno realizzati gli interventi localizzati;

     h) progetto esecutivo completo di: elaborati grafici in scala adeguata, computo metrico-estimativo, capitolato speciale di appalto ed elenco prezzi unitari;

     i) elenco dei vincoli urbanistici, ambientali, archeologici, monumentali, di uso civico ed altri eventualmente gravanti sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento;

     l) permessi, pareri, autorizzazioni, concessioni relative all'intervento, richiesti e/o ottenuti.

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta del settore regionale competente.

     Tale settore provvede, nei due mesi successivi alla presentazione del progetto, a:

     1) esaminare, previo sopralluogo i progetti e la documentazione esibita dagli enti;

     2) redigere un rapporto informativo sulla validità tecnica ed economica di ciascun progetto.

     I progetti, in originale e quattro copie, completi di tutta la documentazione, unitamente alle risultanze dell'istruttoria sono trasmessi ai responsabili di misura, che provvedono agli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La deliberazione di approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale provvede, altresì, al loro finanziamento.

     L'erogazione del finanziamento all'ente beneficiario avviene con le seguenti modalità:

     1) 10 per cento ad approvazione del progetto, anche come concorso alle spese di progettazione;

     2) 80 per cento a seguito di avvenuta consegna dei lavori o data di inizio dei lavori da parte degli enti interessati;

     3) 5 per cento a presentazione della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo relativo ai lavori principali;

     4) residuo 5 per cento, o minor importo necessario, a seguito dell'inoltro della deliberazione di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra il competente settore ed il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

     I metodi di controllo da adottare ed i documenti giustificativi da approntare sono quelli stabiliti dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 «regolamento opere pubbliche».

 

 

ALLEGATO 21

 

PROCEDURA PIM

 

SOTTOPROGRAMMA 3 - ITINERARI TURISTICI (FUORI AREA ISMEZ)

 

Misura 3.6 - Parchi naturali

 

     Gli enti interessati presentano le domande di finanziamento ed i relativi progetti, in originale e cinque copie, al settore regionale programmazione economica.

     La documentazione da allegare alla domanda ed ai progetti è la seguente:

     a) deliberazione di approvazione da parte dell'ente proponente;

     b) relazione di inquadramento programmatico territoriale dell'intervento con relative indicazioni cartografiche;

     c) relazione tecnica sulle caratteristiche ambientali, storiche e culturali dell'area interessata dall'intervento;

     d) relazione tecnica-economica con indicazione dettagliata della situazione socio-economica preesistente e dei benefici conseguibili dalla realizzazione dell'intervento;

     e) indicazioni del tipo di gestione delle opere realizzate e dei soggetti ad essa preposti;

     f) corografia in scala 1:25.000 derivata dalla Cartografia ufficiale dello Stato (tavolette I.G.M.I.) con esatta localizzazione dell'intervento;

     g) estratto autentico di mappa, relativo alle particelle sulle quali verranno realizzati gli interventi localizzati;

     h) progetto esecutivo completo di elaborati grafici in scala adeguata, computo metrico-estimativo, capitolato speciale di appalto ed elenco prezzi unitari;

     i) elenco dei vincoli urbanistici, ambientali, archeologici, monumentali, di uso civico ed altri eventualmente gravanti sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento;

     l) permessi, pareri, autorizzazioni, concessioni relativi all'intervento, richiesti e/o ottenuti.

     In caso di studi e ricerche gli enti interessati presentano le domande di finanziamento, in originale e cinque copie, corredate della seguente documentazione:

     a) deliberazione di approvazione da parte dell'ente proponente;

     b) relazione di inquadramento programmatico territoriale dell'intervento con relative indicazioni cartografiche;

     c) relazione preliminare sulle caratteristiche ambientali, storiche e culturali dell'area interessata dall'intervento;

     d) piano di studio con indicazione dettagliata degli obiettivi e delle finalità tecnico-scientifiche, culturali e socio-economiche da raggiungere, dei soggetti realizzatori, degli elaborati che dovranno essere realizzati, dei tempi e delle modalità di realizzazione;

     e) corografia in scala 1:25.000 derivata dalla Cartografia ufficiale dello Stato (tavolette I.G.M.I.) con indicazione dell'area oggetto dello studio e/o ricerca.

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta del settore regionale competente.

     Tale settore provvede, nei due mesi successivi alla presentazione del progetto, a:

     1) esaminare, previo sopralluogo, i progetti e la documentazione esibita dagli enti;

     2) redigere un rapporto informativo sulla validità tecnica ed economica di ciascun progetto.

     I progetti, in originale e quattro copie, completi di tutta la documentazione, unitamente alle risultanze dell'istruttoria sono trasmessi ai responsabili di misura, che provvedono agli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La deliberazione di approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale provvede, altresì, al loro finanziamento.

     L'erogazione del finanziamento all'ente beneficiario avviene con le seguenti modalità:

     1) 10 per cento ad approvazione del progetto, anche come concorso alle spese di progettazione;

     2) 80 per cento a seguito di avvenuta consegna dei lavori o data di inizio dei lavori da parte degli enti interessati;

     3) 5 per cento a presentazione della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo relativo ai lavori principali;

     4) residuo 5 per cento, o minor importo necessario, a seguito dell'inoltro della deliberazione di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.

     In caso di studi e ricerche il finanziamento viene erogato con le seguenti modalità:

     1) 20 per cento ad approvazione della deliberazione di finanziamento;

     2) 40 per cento ad approvazione di una relazione intermedia nei tempi previsti nel piano di studio o ricerca;

     3) 20 per cento a seguito di avvenuta consegna degli elaborati finali;

     4) residuo 20 per cento, o minor importo necessario, ad approvazione finale dello studio o ricerca e del consuntivo economico presentato dagli enti interessati.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra il competente settore ed il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

     In caso di opere pubbliche i metodi di controllo da adottare ed i documenti giustificativi da approntare sono quelli stabiliti dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 «regolamento opere pubbliche».

 

 

ALLEGATO 22

 

PROCEDURA PIM

 

SOTTOPROGRAMMA 3 - ITINERARI TURISTICI (FUORI AREA ISMEZ)

 

Misura 3.7 - Valorizzazione patrimonio storico-artistico

 

     Gli enti interessati presentano al competente settore regionale «Beni culturali», in originale e cinque copie, la documentazione tecnica ed amministrativa ai fini della concessione dei finanziamenti secondo le procedure e con le modalità previste dalle leggi regionali 8 marzo 1975, n. 30, 18 giugno 1975, n. 76, 18 maggio 1984, n. 21 così come integrata dalla legge regionale 17 maggio 1985, n. 71, nonché dalla circolare 10 agosto 1985 n. 1675/BC, in quanto compatibili con i tipi di progetto ed azione d'intervento contenuti nella presente misura.

     Detta documentazione può essere integrata, nel corso dell'istruttoria, su richiesta del settore regionale competente.

     Tale settore, previo esame e verifica della documentazione presentata, valutata la rispondenza agli obiettivi della misura 3.7, limitatamente agli interventi progettuali, trasmette i relativi elaborati al comitato tecnico consultivo regionale, seconda sezione lavori pubblici e infrastrutture, ai sensi del primo comma, lettera d), dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, che deve esprimere il proprio parere entro il termine di giorni sessanta dal ricevimento. Scaduto tale termine il parere si intende espresso in senso positivo.

     Il competente settore regionale predispone, quindi, lo schema di provvedimento di approvazione dei progetti e lo inoltra, con la relativa documentazione, al responsabile di misura, che provvede agli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     La deliberazione di approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale provvede altresì, al loro finanziamento e stabilisce le condizioni e le modalità per l'erogazione del finanziamento stesso.

     Il controllo sullo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento è curato di concerto tra la competente struttura dell'Assessorato ed il responsabile di misura, che provvede a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.