§ 3.9.4 - L.R. 6 aprile 1978, n. 14. - Disciplina delle attività di
formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 formazione professionale
Data:06/04/1978
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge). La Regione Lazio, in attuazione degli articoli 4, 35 e 38 della Costituzione della Repubblica italiana, promuove un sistema di formazione professionale che migliori la [...]
Art. 2.  (Competenze regionali). La Regione, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, definisce le iniziative di formazione professionale in relazione agli obiettivi fissati [...]
Art. 3.  (Formazione professionale e programmazione). Per la promozione delle iniziative di formazione professionale la Regione consulterà le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, [...]
Art. 4.  (Diritto alla formazione professionale). La Regione promuove tutte le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto dei cittadini alla formazione professionale predisponendo, in relazione a [...]
Art. 5.  (Formazione professionale e scuola). La formazione professionale non è un canale formativo alternativo alla scuola secondaria superiore.
Art. 6.  (Utilizzazione delle strutture scolastiche e formative). La Regione si impegna a ricercare tutte le possibilità per l'utilizzazione delle strutture ed attrezzature della scuola secondaria per la [...]
Art. 7.  (Partecipazione democratica). La Regione promuove le necessarie intese con il Ministero della pubblica istruzione affinché a livello di consiglio scolastico distrettuale e provinciale i centri di [...]
Art. 8.  (Formazione professionale e piano regionale di sviluppo). Con riferimento ai rapporti di cui al precedente art. 3, la Regione avvalendosi della consulta di cui al successivo art. 31 e dell'Istituto [...]
Art. 9.  (Convenzioni per l'utilizzazione di impianti industriali, agricoli e di servizio). La Regione promuove convenzioni per utilizzare impianti industriali, agricoli e di servizio ai fini [...]
Art. 10.  (Formazione professionale e collocamento). La Regione sente le commissioni provinciali per il collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264
Art. 11.  (Interventi formativi finalizzati all'occupazione). In caso di interventi di formazione professionale immediatamente finalizzati all'impiego, l'avviamento degli inoccupati e disoccupati alle [...]
Art. 12.  (Iniziative formative). La Regione programmerà:
Art. 13.  (Progetti straordinari). In presenza di particolari esigenze professionali da parte di persone interessate da processi di riqualificazione, riconversione o reinserimento sul lavoro, la Giunta [...]
Art. 14.  (Formazione professionale nelle aziende). Le aziende pubbliche e private possono formulare proposte per la gestione diretta delle attività formative di cui al precedente art. 13 e di quelle previste [...]
Art. 15.  (Interventi formativi negli istituti di prevenzione e di pena). La Regione programma, finanzia e gestisce o direttamente o tramite affidamento agli enti delegati di cui al successivo art. 20, [...]
Art. 16.  (Fasce di qualificazione). Le iniziative di formazione professionale promosse dalla Regione sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche polivalenti nell'ambito di fasce di [...]
Art. 17.  (Ordinamenti didattici). In parallelo con la definizione delle fasce di qualificazione di cui al precedente art. 16 la Giunta, sentite la commissione consiliare competente, la consulta regionale di [...]
Art. 18.  (Sperimentazione). Ai fini dell'innovazione metodologica didattica e della ricerca educativa, la Regione programma iniziative formative di carattere sperimentale, da definirsi nell'ambito dei piani [...]
Art. 19.  (Funzione pubblica della formazione professionale). La formazione professionale è funzione pubblica e viene assicurata dalla Regione attraverso le deleghe di cui al successivo art. 20.
Art. 20.  (Deleghe). Ai comuni è delegata la gestione amministrativa dei centri di formazione professionale a gestione diretta della Regione.
Art. 21.  (Centri di formazione professionale di enti terzi convenzionati). Gli enti terzi le cui iniziative devono essere coordinate con la programmazione regionale e con i piani pluriennali ed annuali delle [...]
Art. 22.  (Comitato di gestione sociale). Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso ciascun centro di formazione professionale a gestione diretta o di enti terzi convenzionati, si [...]
Art. 23.  (Compiti e funzioni del comitato di gestione sociale). Il comitato di gestione sociale del centro di formazione professionale, nell'ambito della programmazione pluriennale e annuale e degli [...]
Art. 24.  (Diritti democratici degli utenti della formazione professionale). Nel rispetto dei diritti democratici sanciti dalla Costituzione, dallo statuto della Regione Lazio e dallo statuto dei diritti dei [...]
Art. 25.  (Controllo sul finanziamento). Il controllo sulle attività di formazione professionale dei centri a gestione diretta e di enti terzi convenzionati viene esercitato dall'assessorato competente, che [...]
Art. 26.  (Piani pluriennali). La Regione esercita le proprie funzioni di indirizzo, orientamento e coordinamento in materia di formazione professionale attraverso la formulazione di piani pluriennali volti a [...]
Art. 27.  (Compiti dei piani pluriennali). In relazione agli obiettivi indicati, il piano programmatico pluriennale dovrà contenere una previsione:
Art. 28.  (Piani di intervento annuale). Entro il mese di maggio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentite la commissione competente e la consulta regionale di cui [...]
Art. 29.  (Compiti dei piani di intervento annuale). Il piano di intervento annuale deve comprendere:
Art. 30.  (Indagine conoscitiva). Ai fini della formulazione del piano di intervento annuale, la Regione effettua una indagine conoscitiva su:
Art. 31.  (Consulta regionale per la formazione professionale). E' costituita la consulta regionale per la formazione professionale. Essa collabora con il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare [...]
Art. 32.  (Composizione della consulta regionale). La consulta regionale per la formazione professionale è composta da:
Art. 33.  (Accesso ai contributi della Comunità economica europea). Al fine di rendere stabile e programmato l'afflusso dei contributi comunitari (F.S.E., F.E.O.G., F.E.S.R.), in particolare del Fondo sociale [...]
Art. 34.  (Assegnazione del personale agli enti delegati). Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione predisporrà una apposita normativa per l'assegnazione del personale docente e [...]
Art. 35.  (Reclutamento del personale). In caso di temporanea assenza di docenti nei centri a gestione diretta la Giunta regionale può procedere alla loro sostituzione mediante assunzione a termine di [...]
Art. 36.  (Organico del personale dei centri - Modalità per il conseguimento della qualifica di direttore del centro). In occasione della definizione del piano di intervento annuale la Giunta rende note le [...]
Art. 37.  (Attività di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale). La Regione programma le attività di formazione, aggiornamento e ulteriore specializzazione del personale direttivo, docente, [...]


§ 3.9.4 - L.R. 6 aprile 1978, n. 14. - Disciplina delle attività di

formazione professionale.

(B.U. 20 aprile 1978, n. 11).

 

CAPO I

FINALITA' E OGGETTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

Art. 1. (Finalità della legge). La Regione Lazio, in attuazione degli articoli 4, 35 e 38 della Costituzione della Repubblica italiana, promuove un sistema di formazione professionale che migliori la capacità di inserimento nel lavoro degli inoccupati e dei disoccupati e che migliori la mobilità degli occupati.

     La formazione professionale deve essere al servizio dello sviluppo economico e occupazionale della Regione e come tale è tra i più importanti strumenti di programmazione della Regione.

 

     Art. 2. (Competenze regionali). La Regione, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, definisce le iniziative di formazione professionale in relazione agli obiettivi fissati dalla programmazione nazionale, dal piano regionale di sviluppo e dalle scelte d'intervento nell'ambito di una politica di riequilibrio economico e sociale.

 

     Art. 3. (Formazione professionale e programmazione). Per la promozione delle iniziative di formazione professionale la Regione consulterà le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi, i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ed i competenti uffici della commissione della Comunità economica europea, tramite i competenti organi dello Stato, al fine di rendere le attività programmate aderenti alla dinamica del mercato del lavoro.

     La Regione avvalendosi della consulta di cui al successivo art. 31 e l'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio (I.R.S.P.E.L.) opererà anche approntando studi, ricerche, documentazioni ed informazioni, affinché le finalità delle iniziative di formazione professionale da essa promosse siano coerenti con le prospettive occupazionali conseguenti alle ipotesi di sviluppo formulate dal Consiglio regionale.

 

     Art. 4. (Diritto alla formazione professionale). La Regione promuove tutte le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto dei cittadini alla formazione professionale predisponendo, in relazione a quanto previsto dai singoli piani annuali, gli interventi atti a garantire agli utenti, nei limiti degli stanziamenti disponibili:

     1) la fornitura gratuita dei libri di testo, dispense, materiale tecnico-didattico, materiale di cancelleria, e di ogni altro materiale didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica;

     2) servizi gratuiti di trasporto;

     3) servizi gratuiti di mensa nei casi in cui tale servizio sia ritenuto assolutamente necessario.

     La Regione assicura un calendario e un orario di funzionamento delle sedi formative tali da rendere agevole la frequenza alle attività formative da parte dei lavoratori occupati, con particolare riguardo alla manodopera femminile.

 

CAPO II

RAPPORTI TRA FORMAZIONE PROFESSIONALE E SCUOLA

 

     Art. 5. (Formazione professionale e scuola). La formazione professionale non è un canale formativo alternativo alla scuola secondaria superiore.

     La Regione articolerà le iniziative di formazione professionale in modo da consentire organici collegamenti con la scuola secondaria superiore, con l'Università e con gli istituti superiori di ricerca.

 

     Art. 6. (Utilizzazione delle strutture scolastiche e formative). La Regione si impegna a ricercare tutte le possibilità per l'utilizzazione delle strutture ed attrezzature della scuola secondaria per la realizzazione delle attività regionali di formazione professionale, e, viceversa, dei centri di formazione professionale della Regione per attività relative ai diversi indirizzi della scuola secondaria superiore, secondo i modi previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 [1].

 

     Art. 7. (Partecipazione democratica). La Regione promuove le necessarie intese con il Ministero della pubblica istruzione affinché a livello di consiglio scolastico distrettuale e provinciale i centri di formazione professionale siano rappresentati nei corrispondenti organismi di governo della scuola ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974 [2] (Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica).

     In ciascun centro di formazione professionale saranno promosse forme di partecipazione degli allievi e degli insegnanti (in analogia a quanto attuato nella scuola secondaria superiore ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416 [2] e delle parti sociali più direttamente interessate, nei modi indicati ai successivi articoli 22 e 23.

 

CAPO III

RAPPORTI TRA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

 

     Art. 8. (Formazione professionale e piano regionale di sviluppo). Con riferimento ai rapporti di cui al precedente art. 3, la Regione avvalendosi della consulta di cui al successivo art. 31 e dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio (I.R.S.P.E.L.) acquisisce semestralmente dagli uffici regionali del lavoro, dai provveditorati agli studi, dalle Università e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i dati relativi alle prospettive di occupazione ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori a livello comprensoriale per settori produttivi e per gruppi di professioni.

     Le iniziative di formazione professionale promosse dalla Regione e rivolte ai giovani prosciolti dall'obbligo scolastico, ad adulti occupati e non occupati sono progettate con riferimento al piano regionale di sviluppo, alle linee della programmazione regionale e nazionale, alla dinamica del mercato del lavoro e delle professioni, in coerenza con quanto stabilito nei precedenti articoli, al fine di facilitare sbocchi occupazionali o mantenimento dell'occupazione ai partecipanti a dette iniziative.

 

     Art. 9. (Convenzioni per l'utilizzazione di impianti industriali, agricoli e di servizio). La Regione promuove convenzioni per utilizzare impianti industriali, agricoli e di servizio ai fini dell'acquisizione di esperienze di lavoro da parte degli allievi partecipanti alle attività regionali di formazione professionale.

 

CAPO IV

RAPPORTI TRA FORMAZIONE PROFESSIONALE E COLLOCAMENTO

 

     Art. 10. (Formazione professionale e collocamento). La Regione sente le commissioni provinciali per il collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264 [3] e all'art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300 [4], e predispone iniziative affinché:

     vengano promosse, a livello territoriale, attività per le qualifiche maggiormente richieste dal mercato del lavoro locale;

     gli inoccupati e i disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, in assenza di immediati sbocchi occupazionali, vengano orientati verso tali attività formative.

 

     Art. 11. (Interventi formativi finalizzati all'occupazione). In caso di interventi di formazione professionale immediatamente finalizzati all'impiego, l'avviamento degli inoccupati e disoccupati alle attività formative dovrà svolgersi attraverso le commissioni per il collocamento costituite presso le sezioni comunali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, di cui all'art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300 [4] e delle apposite commissioni di cui all'art. 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83 [5] in caso di avviamento di manodopera agricola, sulla base del riparto deliberato dalle commissioni provinciali.

 

CAPO V

INIZIATIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 12. (Iniziative formative). La Regione programmerà:

     1) corsi di qualificazione professionale per soggetti prosciolti dall'obbligo scolastico o provenienti da classi della scuola secondaria superiore;

     2) corsi terminali di specializzazione per soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore;

     3) corsi di formazione professionale previsti dalla legge statale 1° giugno 1977, n. 285 [6];

     4) corsi di riqualificazione, aggiornamento, specializzazione per soggetti interessati da processi di riconversione, mobilità e promozione professionale;

     5) corsi di rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni;

     6) attività formative apposite per handicappati ed emarginati sociali laddove non sia in alcun modo possibile il loro inserimento nei normali corsi previsti ai punti precedenti del presente articolo.

     Al termine dei corsi di qualificazione, riqualificazione e specializzazione viene rilasciato ai partecipanti ritenuti idonei, a seguito di una prova d'esame disciplinata da apposite normative regionali, un attestato di qualifica in conformità alla normativa vigente.

     Al termine dei corsi di aggiornamento viene rilasciato ai partecipanti un certificato di frequenza.

     Gli intervenuti di formazione professionale potranno essere finanziati quando abbiano la durata minima di 150 ore ed un rapporto minimo pari a 1/3 tra teoria e pratica.

     I corsi di formazione professionale sono di breve durata, di norma non superiori ad un anno, e devono conformarsi a criteri di essenzialità anche attraverso l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

 

     Art. 13. (Progetti straordinari). In presenza di particolari esigenze professionali da parte di persone interessate da processi di riqualificazione, riconversione o reinserimento sul lavoro, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, la consulta regionale di cui all'art. 31 e le parti sociali, può predisporre progetti straordinari di formazione professionale.

     La Giunta propone l'adozione dei progetti straordinari al Consiglio regionale che li approva con propria deliberazione.

 

     Art. 14. (Formazione professionale nelle aziende). Le aziende pubbliche e private possono formulare proposte per la gestione diretta delle attività formative di cui al precedente art. 13 e di quelle previste per i contratti di formazione lavoro di cui alla legge statale 10 giugno 1977, n. 285 [7].

     La Giunta regionale delibera, sentita la competente commissione consiliare, la consulta regionale di cui all'art. 31 della presente legge e le parti sociali, le norme cui l'azienda deve conformarsi nella proposta, nella organizzazione e nello svolgimento di tali attività.

 

     Art. 15. (Interventi formativi negli istituti di prevenzione e di pena). La Regione programma, finanzia e gestisce o direttamente o tramite affidamento agli enti delegati di cui al successivo art. 20, interventi all'interno degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia.

     Tali interventi mirano all'orientamento professionale, nonché a favorire il reinserimento lavorativo dei soggetti ristretti.

     Il Consiglio regionale approva, nell'ambito dell'intervento annuale di cui all'art. 28 della presente legge, il piano relativo agli interventi suddetti.

     Tali attività vengono preventivamente concordate con il Ministero di grazia e giustizia.

 

     Art. 16. (Fasce di qualificazione). Le iniziative di formazione professionale promosse dalla Regione sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche polivalenti nell'ambito di fasce di qualificazione; tali fasce saranno definite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, la consulta regionale di cui al successivo articolo 31 e le parti sociali.

     In materia di qualifiche professionali valide su tutto il territorio nazionale la Regione opererà nell'ambito della normativa statale e delle disposizioni della Comunità economica europea.

     La Regione opererà nelle sedi nazionali e comunitarie europee, tramite i competenti organi dello Stato, per la definizione delle fasce di qualificazione.

 

     Art. 17. (Ordinamenti didattici). In parallelo con la definizione delle fasce di qualificazione di cui al precedente art. 16 la Giunta, sentite la commissione consiliare competente, la consulta regionale di cui al successivo art. 31 e le parti sociali, procederà entro l'anno formativo successivo all'entrata in vigore della presente legge, alla definizione degli ordinamenti didattici delle attività formative.

     Gli ordinamenti didattici delle attività formative per ciascuna fascia definiranno:

     a) il profilo professionale, il livello formativo e le capacità operative da raggiungere al termine dei corsi, nonché la ripartizione dell'orario per le singole materie;

     b) i requisiti di ammissione;

     c) il programma di massima del corso o del ciclo formativo;

     d) l'elenco delle attrezzature necessarie;

     e) le modalità di esecuzione delle prove di accertamento;

     f) i titoli di studio e i requisiti professionali richiesti per l'insegnamento.

     L'elaborazione e l'aggiornamento degli ordinamenti didattici, dei programmi e degli indirizzi tecnico-didattici, devono tener conto dei risultati della sperimentazione, assicurando la partecipazione dei docenti e degli altri allievi, delle organizzazioni di categoria e delle forze sociali.

     I programmi dei corsi di cui ai punti n. 1, n. 5 e n. 6 dell'art. 12 debbono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e l'organicità degli interventi formativi e favorire gli apporti innovativi.

     La Giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente, la consulta regionale di cui al successivo art. 31 e le parti sociali, definisce gli ordinamenti didattici nell'ambito delle disposizioni delle leggi statali e delle direttive della commissione della Comunità economica europea.

 

     Art. 18. (Sperimentazione). Ai fini dell'innovazione metodologica didattica e della ricerca educativa, la Regione programma iniziative formative di carattere sperimentale, da definirsi nell'ambito dei piani di intervento annuali di cui al successivo art. 28.

 

CAPO VI

GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 19. (Funzione pubblica della formazione professionale). La formazione professionale è funzione pubblica e viene assicurata dalla Regione attraverso le deleghe di cui al successivo art. 20.

     E' facoltà della Regione, nel caso di carenza dell'attività formativa pubblica, affidare ad enti terzi, mediante convenzioni, la gestione di attività di formazione professionale finanziate dalla Regione.

 

     Art. 20. (Deleghe). Ai comuni è delegata la gestione amministrativa dei centri di formazione professionale a gestione diretta della Regione.

     Nella gestione amministrativa si comprende tra l'altro:

     1) la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle attività;

     2) la formulazione di proposte alla Regione per l'acquisto, la locazione, la costruzione, l'ampliamento di centri di formazione professionale ivi comprese le relative attrezzature.

     I comuni, ad eccezione del comune di Roma, per l'esercizio della delega possono associarsi in consorzi comprensoriali.

     Il comune di Roma esercita la delega avvalendosi delle circoscrizioni sul cui territorio sono situati i centri di formazione professionale.

     I comuni, nelle forme previste al terzo e quarto comma del presente articolo, formulano inoltre alla Regione ogni proposta utile alla redazione dei piani di intervento annuale di cui al successivo art. 28.

 

     Art. 21. (Centri di formazione professionale di enti terzi convenzionati). Gli enti terzi le cui iniziative devono essere coordinate con la programmazione regionale e con i piani pluriennali ed annuali delle attività formative di cui ai successivi articoli 26 e 28 possono chiedere di accedere ai finanziamenti regionali tramite convenzioni e a condizione che:

     i centri siano in possesso delle idoneità tecnico-organizzative necessarie al buon funzionamento delle attività;

     il personale abbia i requisiti di cui all'art. 35 e riceva il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;

     i direttori abbiano i requisiti di cui all'art. 36;

     i locali destinati allo svolgimento delle attività formative rispettino le norme vigenti in materia di edilizia scolastica e quelle previste dai regolamenti igienico-sanitario e igienico-edilizio comunali per attivita similari;

     gli enti prevedono lo svolgimento di attività di formazione professionale tra i propri fini statutari;

     gli enti non abbiano fini di lucro;

     gli enti abbiano già operato nell'ambito della formazione professionale finanziata dalla Regione precedentemente alla entrata in vigore della presente legge;

     gli enti rispettino tutte le norme previste dalla presente legge, comprese quelle riguardanti la gestione sociale ed i diritti democratici degli studenti.

     Il venir meno di uno dei predetti requisiti può essere motivo valido per la rescissione unilaterale, da parte della Regione, della convenzione.

     Enti che non posseggono i requisiti indicati nei punti precedenti non possono ad alcun titolo essere soggetti di convenzione con la Regione.

     Nell'ambito della definizione delle fasce di qualificazione, la Giunta regionale procederà ad una ulteriore specificazione dei requisiti necessari ai singoli centri, in relazione alle diverse fasce, per essere ritenuti idonei allo svolgimento di attività di formazione professionale.

     La convenzione deve in ogni caso prevedere che, in caso di rescissione della stessa per cause previste al secondo comma del presente articolo, sia facoltà della Regione stabilire se, attraverso l'eventuale nomina di un proprio commissario, l'ente terzo in oggetto debba o meno portare a termine le attività formative previste nelle convenzione stessa.

     Per i corsi previsti ai punti n. 2, n. 3 e n. 4 del precedente art. 12 si può prescindere dai requisiti prescritti nel primo comma del presente articolo.

 

CAPO VII

ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 22. (Comitato di gestione sociale). Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso ciascun centro di formazione professionale a gestione diretta o di enti terzi convenzionati, si costituisce un comitato di gestione sociale di cui fanno parte:

     1) il direttore del centro di formazione professionale che svolge anche funzioni di segretario del comitato stesso;

     2) due rappresentanti dell'ente gestore;

     3) tre rappresentanti del personale docente del centro e due rappresentanti del personale non docente;

     4) quattro rappresentanti eletti nell'assemblea degli studenti;

     5) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nella Regione;

     6) un rappresentante del consiglio sindacale di zona sul cui territorio e situato il centro di formazione professionale.

     Il comitato di gestione sociale dura in carica un anno.

     Il comitato delibera a maggioranza dei presenti, purché non inferiori alla metà dei componenti, e gli atti vengono resi pubblici mediante affissione in copia ad un'apposito albo.

     In presenza di gravi e persistenti irregolarità o di mancato funzionamento, la Giunta regionale procede allo scioglimento del comitato di gestione sociale e promuove gli adempimenti necessari per la sua ricostituzione.

 

     Art. 23. (Compiti e funzioni del comitato di gestione sociale). Il comitato di gestione sociale del centro di formazione professionale, nell'ambito della programmazione pluriennale e annuale e degli ordinamenti didattici stabiliti dalla Regione:

     1) esamina il bilancio preventivo e consuntivo del centro di formazione professionale ed esprime motivato parere;

     2) formula e propone all'ente iniziative relative alla istituzione di nuovi reparti, o la riconversione, ristrutturazione, potenziamento o soppressione di quelli esistenti;

     3) ha potere decisionale in merito:

     a) alla attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi e all'impiego dei relativi stanziamenti;

     b) ai criteri in ordine ai quali impostare la organizzazione tecnico- didattica del centro, dei reparti, dei laboratori;

     c) alla predisposizione e approvazione dei piani di ricerca, sperimentazione ed effettuazione di indagini e rilevazioni statistiche. Il direttore del centro cura l'attuazione delle decisioni assunte dal comitato di gestione sociale.

 

     Art. 24. (Diritti democratici degli utenti della formazione professionale). Nel rispetto dei diritti democratici sanciti dalla Costituzione, dallo statuto della Regione Lazio e dallo statuto dei diritti dei lavoratori, gli utenti dei corsi di formazione professionale hanno diritto a:

     1) riunirsi in assemblea, utilizzando a tal fine, nei modi che più ritengono opportuni, fino a cinque ore mensili di attività didattica avvalendosi anche dell'apporto di persone che operano nei campi culturale, politico e sindacale, esterne al centro, salvi i corsi di cui all'art. 33 della presente legge;

     2) organizzare collettivi di studi e di lavoro su temi culturali, sociali, politici e sindacali per un massimo di altre cinque ore mensili di attività didattica, avvalendosi dell'apporto di persone esterne al centro come previsto al punto precedente salvi i corsi di cui all'art. 33 della presente legge:

     3) diffondere nel centro le pubblicazioni che ritengono utili alla propria formazione civile, culturale, politica e sindacale;

     4) essere rappresentati negli organi di gestione del centro;

     5) avanzare proposte riguardanti lo svolgimento dei programmi e la organizzazione di nuove forme di vita interna nei centri;

     6) proporre l'inserimento, nel programma di studio e di lavoro dei corsi, di attivita integrative di cui non sia previsto l'insegnamento.

 

     Art. 25. (Controllo sul finanziamento). Il controllo sulle attività di formazione professionale dei centri a gestione diretta e di enti terzi convenzionati viene esercitato dall'assessorato competente, che lo effettua con periodicità almeno semestrale o, comunque, almeno una volta durante lo svolgimento del corso.

     Entro tre mesi dalla chiusura di ogni corso gli enti delegati, nel caso di centri a gestione diretta della Regione e gli enti terzi convenzionati con la Regione, anche sulla base delle relazioni dei comitati di gestione sociale, presentano alla Regione il rendiconto economico- finanziario relativo al corso.

     Entro il mese di gennaio di ogni anno i suddetti enti presentano una relazione economico-finanziaria sull'attività dei propri centri, che comprenda:

     la valutazione generale dell'attività formativa svolta;

     l'esame degli eventuali elementi di sperimentazione e di innovazione.

 

CAPO VIII

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 26. (Piani pluriennali). La Regione esercita le proprie funzioni di indirizzo, orientamento e coordinamento in materia di formazione professionale attraverso la formulazione di piani pluriennali volti a garantire un organico collegamento delle attività di formazione professionale con gli obiettivi previsti dal piano regionale di sviluppo nonché con le dinamiche occupazionali e professionali cui dovranno far riferimento i piani di intervento annuale.

 

     Art. 27. (Compiti dei piani pluriennali). In relazione agli obiettivi indicati, il piano programmatico pluriennale dovrà contenere una previsione:

     1) della spesa, della tipologia e della localizzazione delle attività formative;

     2) del personale da impegnare ai fini della realizzazione del piano.

     I piani pluriennali sono predisposti dalla Giunta regionale, sentita l'apposita consulta regionale per la formazione professionale di cui al successivo art. 31, ed approvati dal Consiglio regionale.

 

     Art. 28. (Piani di intervento annuale). Entro il mese di maggio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentite la commissione competente e la consulta regionale di cui all'art. 31, approva il piano di intervento annuale delle iniziative di formazione professionale gestite direttamente o affidate ad enti terzi, coerente con le linee programmatiche indicate nel piano pluriennale.

     La Giunta regionale, nella formulazione della proposta di piano di intervento annuale, si avvale delle indicazioni formulate dai comprensori.

     Agli enti delegati vengono annualmente trasmessi i fondi per il finanziamento delle attività formative previste dai piani di intervento annuale della Regione.

 

     Art. 29. (Compiti dei piani di intervento annuale). Il piano di intervento annuale deve comprendere:

     a) quadro degli sbocchi occupazionali e dei disegni di riconversione a breve e medio termine;

     b) tipologia e livelli degli interventi formativi;

     c) preventivo finanziario.

     Proposte di istituzione di nuovi centri di formazione professionale o di sedi distaccate, di ampliamento di reparti, nonché relative all'acquisto di nuove attrezzature e alla manutenzione devono essere formulate nell'ambito del piano di intervento, annuale.

 

     Art. 30. (Indagine conoscitiva). Ai fini della formulazione del piano di intervento annuale, la Regione effettua una indagine conoscitiva su:

     a) la domanda formativa riscontrata sulla base delle iscrizioni ai corsi;

     b) la situazione occupazionale degli allievi usciti dai centri di formazione professionale.

 

     Art. 31. (Consulta regionale per la formazione professionale). E' costituita la consulta regionale per la formazione professionale. Essa collabora con il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare fornendo parere su:

     a) i piani pluriennali ed annuali delle attività formative;

     b) ogni gestione connessa con la programmazione delle attività formative;

     c) gli obiettivi dei programmi didattici;

     d) la definizione delle fasce di qualificazione e degli ordinamenti didattici.

     Fino alla durata in vigore della legge statale n. 285 del 10 giugno 1977 [8] i compiti della consulta regionale saranno svolti dalla commissione regionale di cui all'art. 3 di detta legge.

 

     Art. 32. (Composizione della consulta regionale). La consulta regionale per la formazione professionale è composta da:

     1) l'Assessore regionale alla cultura e il Presidente della commissione consiliare alla cultura;

     2) un rappresentante per ciascuna provincia del Lazio, designato dalla rispettiva amministrazione provinciale;

     3) gli Assessori competenti in materia di programmazione economica, industria - commercio - artigianato, problemi del lavoro, agricoltura o loro delegati;

     4) sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello regionale;

     5) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello regionale;

     6) cinque rappresentanti, due per l'industria, uno per il commercio, uno per l'artigianato e uno per l'agricoltura, delle organizzazioni dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni a livello regionale;

     7) tre rappresentanti delle organizzazioni dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello regionale;

     8) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative, designati dalle rispettive sedi regionali;

     9) cinque rappresentanti degli enti gestori convenzionati con la Regione, nominati dalla Giunta su proposta della commissione consiliare competente;

     10) tre rappresentanti delle organizzazioni degli studenti più rappresentative a livello regionale, nominati annualmente dalla Giunta su proposta della commissione consiliare competente.

     Il presidente della consulta è il Presidente della Giunta regionale che può delegare l'Assessore competente.

     La consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta, dura in carica cinque anni e scade comunque al termine della legislatura regionale.

 

     Art. 33. (Accesso ai contributi della Comunità economica europea). Al fine di rendere stabile e programmato l'afflusso dei contributi comunitari (F.S.E., F.E.O.G., F.E.S.R.), in particolare del Fondo sociale europeo, la Giunta regionale predisporrà, sentita la consulta regionale per la formazione professionale e la competente commissione consiliare, con periodicità almeno biennale, progetti-quadro di interventi di formazione professionale per l'accesso a tali contributi, tenendo conto delle dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni e dei possibili sbocchi occupazionali.

     I progetti annuali delle attività di formazione professionale realizzate con il contributo dei finanziamenti comunitari devono essere inseriti nei piani di intervento annuali, di cui rappresentano parte organica.

 

CAPO IX

PERSONALE

 

     Art. 34. (Assegnazione del personale agli enti delegati). Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione predisporrà una apposita normativa per l'assegnazione del personale docente e non docente all'ente delegato.

 

     Art. 35. (Reclutamento del personale). In caso di temporanea assenza di docenti nei centri a gestione diretta la Giunta regionale può procedere alla loro sostituzione mediante assunzione a termine di personale in possesso dei requisiti per l'insegnamento previsti dalla apposita normativa amministrativa.

     La Giunta regionale, per la gestione diretta dei corsi di cui ai punti n. 2, n. 3 e n. 4 del precedente art. 12, può procedere, per il reclutamento del personale docente:

     alla stipula di contratti di prestazione professionale;

     alla stipula di convenzioni con l'Università o con istituti di studi e ricerche.

 

     Art. 36. (Organico del personale dei centri - Modalità per il conseguimento della qualifica di direttore del centro). In occasione della definizione del piano di intervento annuale la Giunta rende note le eventuali esigenze di personale insegnante in relazione all'organico dei centri di formazione professionale a gestione diretta e degli enti convenzionati con la Regione.

     Per il conseguimento della qualifica di direttore del centro il personale insegnante dovrà avere svolto per almeno cinque anni attività didattica nei centri di formazione professionale.

 

     Art. 37. (Attività di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale). La Regione programma le attività di formazione, aggiornamento e ulteriore specializzazione del personale direttivo, docente, amministrativo e ausiliario che presta attività nei centri di formazione professionale gestiti, autorizzati o finanziati dalla Regione.

 

 


[1] G.U. 28/8/1977, n. 234, S.O.

[2] G.U. 13/9/1974, n. 239, S.O., concerne la «Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica».

[2] G.U. 13/9/1974, n. 239, S.O., concerne la «Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica».

[3] G.U. 1/6/1949, n. 125, S.O., concerne i «Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati».

[4] G.U. 27/5/1970, n. 131, concerne le «Norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento».

[4] G.U. 27/5/1970, n. 131, concerne le «Norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento».

[5] G.U. 20/3/1970, n. 71, concerne la «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3/2/1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli».

[6] G.U. 11/6/1977, n. 158, concerne «Provvedimenti per l'occupazione giovanile».

[7] G.U. 11/6/1977, n. 158, concerne «Provvedimenti per l'occupazione giovanile».

[8] G.U. 11/6/1977, n. 158, concerne «Provvedimenti per l'occupazione giovanile».