§ 27.1.34 - D.L. 20 gennaio 1970, n. 3 .
Norme per la regolarizzazione e la contabilizzazione delle entrate e delle spese dello Stato relative alla gestione dell'esercizio finanziario 1969.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:20/01/1970
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Le entrate relative all'esercizio finanziario 1969, accertate entro i termini regolamentari, s'intendono versate entro la data indicata dal secondo comma dell'art. 30 del regio decreto 18 [...]
Art. 2.      I pagamenti in favore del personale amministrativo dalle direzioni provinciali del Tesoro, effettuati sulla base di elenchi nominativi, a seguito di autorizzazioni del Ministero del tesoro, sono [...]
Art. 3.      I pagamenti delle rete delle pensioni ordinarie e di guerra, degli assegni vitalizi, della 13ª mensilità e dell'indennità speciale annua in favore dei pensionati di guerra, relativi [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro stabilirà con propri decreti le modalità procedurali eventualmente necessarie ai fini della regolarizzazione amministrativa e della contabilizzazione delle entrate e [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 27.1.34 - D.L. 20 gennaio 1970, n. 3 [1].

Norme per la regolarizzazione e la contabilizzazione delle entrate e delle spese dello Stato relative alla gestione dell'esercizio finanziario 1969.

(G.U. 20 gennaio 1970, n. 16).

 

     Art. 1.

     Le entrate relative all'esercizio finanziario 1969, accertate entro i termini regolamentari, s'intendono versate entro la data indicata dal secondo comma dell'art. 30 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, purchè il loro versamento abbia luogo entro il 28 febbraio 1970.

     I titoli di spesa relativi all'esercizio finanziario 1969, emessi entro i termini regolamentari, s'intendono pagati entro la data indicata dal secondo comma dell'art. 30 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, purchè il loro pagamento abbia luogo entro il 28 febbraio 1970. Entro la medesima data è consentito il pagamento degli ordinativi e dei buoni tratti sugli ordini di accreditamento emessi nei termini regolamentari.

     Nei casi di cui al comma precedente, per i pagamenti effettuati sulla base di elenchi nominativi, a seguito di autorizzazioni del Ministero del tesoro, gli uffici pagatori allegheranno ai titoli di spesa gli elenchi debitamente quietanzati.

 

          Art. 2.

     I pagamenti in favore del personale amministrativo dalle direzioni provinciali del Tesoro, effettuati sulla base di elenchi nominativi, a seguito di autorizzazioni del Ministero del tesoro, sono contabilizzati per gli importi relativi senza far luogo alla emissione dei corrispondenti titoli di spesa.

 

          Art. 3.

     I pagamenti delle rete delle pensioni ordinarie e di guerra, degli assegni vitalizi, della 13ª mensilità e dell'indennità speciale annua in favore dei pensionati di guerra, relativi all'esercizio finanziario 1969, effettuati, a eseguito di disposizioni legislative o di autorizzazioni del Ministero del tesoro, sulla base di dichiarazioni o di tagliandi quietanzati, rilasciati dagli aventi diritto o da loro rappresentanti, sono contabilizzati per i rispettivi importi, senza far luogo all'emissione dei corrispondenti titoli di spesa da parte delle direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico i relativi ruoli.

     La norma di cui al precedente comma si applica anche ai pagamenti effettuati con la procedura indicata dal comma medesimo per le rate del mese di gennaio 1970.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro stabilirà con propri decreti le modalità procedurali eventualmente necessarie ai fini della regolarizzazione amministrativa e della contabilizzazione delle entrate e delle spese di cui ai precedenti articoli.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 11 marzo 1970, n. 84.