§ 3.1.60 - L.R. 26 agosto 1988, n. 55.
Anticipazioni interventi in conto capitale previsti da normative regionali agricole relative all'attuazione di opere di miglioramento fondiario.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:26/08/1988
Numero:55


Sommario
Art. 1.  1. Al fine di accelerare l'iter della spesa per l'erogazione di contributi in conto capitale volti alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario, e per altri interventi previsti da leggi [...]
Art. 2.  1. L'anticipazione di cui all'articolo 1 sarà concessa sulla base della domanda del beneficiario, cui dovrà essere allegata una polizza fidejussoria assicurativa e bancaria pari all'importo [...]


§ 3.1.60 - L.R. 26 agosto 1988, n. 55. [1]

Anticipazioni interventi in conto capitale previsti da normative regionali agricole relative all'attuazione di opere di miglioramento fondiario.

(B.U. 20 settembre 1988, n. 26).

 

Art. 1. 1. Al fine di accelerare l'iter della spesa per l'erogazione di contributi in conto capitale volti alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario, e per altri interventi previsti da leggi regionali relativi all'attuazione di opere di miglioramento fondiario attualmente in vigore, ed allo scopo di dare rapida attuazione ai programmi regionali che hanno la finalità di migliorare il livello dei redditi e delle condizioni di vita e di lavoro nelle campagne, tutti i beneficiari (coltivatori diretti, imprenditori agricoli singoli ed associati), possono ottenere contestualmente al provvedimento di concessione del finanziamento, un'anticipazione del 50 per cento del contributo concesso in conto capitale.

 

     Art. 2. 1. L'anticipazione di cui all'articolo 1 sarà concessa sulla base della domanda del beneficiario, cui dovrà essere allegata una polizza fidejussoria assicurativa e bancaria pari all'importo dell'anticipazione maggiorata del 5 per cento.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.