§ 4.5.110 - L.R. 16 febbraio 1990, n. 19. - Norme per favorire la
costituzione di un consorzio per la gestione del servizio di alta manutenzione del materiale rotabile su ferrovia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:16/02/1990
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Costituzione del consorzio. 1. La Regione, per il perseguimento di una maggiore efficienza dei pubblici servizi di trasporto metroferroviario di un interesse regionale, promuove la costituzione di [...]
Art. 2.  Settori di intervento. 1. I settori di intervento del consorzio di cui al precedente articolo sono i servizi ferroviari e metropolitani, in relazione all'esecuzione di operazioni di revisioni e [...]
Art. 3.  Interventi finanziari. 1. I finanziamenti regionali, inclusi nei programmi annuali e poliennali di cui alla legge regionale 20 novembre 1989, n. 67, finalizzati all'esecuzione del servizio di [...]
Art. 4.  Norma transitoria. 1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda consortile trasporti Lazio (A.Co.Tra.L.) il finanziamento di L. 6.000 milioni di cui al punto 2 della tabella A [...]


§ 4.5.110 - L.R. 16 febbraio 1990, n. 19. - Norme per favorire la

costituzione di un consorzio per la gestione del servizio di alta manutenzione del materiale rotabile su ferrovia.

(B.U. 10 marzo 1990, n. 1990).

 

Art. 1. Costituzione del consorzio. 1. La Regione, per il perseguimento di una maggiore efficienza dei pubblici servizi di trasporto metroferroviario di un interesse regionale, promuove la costituzione di un consorzio, ai sensi degli articoli n. 2602 e seguenti del Codice civile, tra le aziende pubbliche che gestiscono servizi di trasporto ed aziende private di elevata specializzazione aventi officina o stabilimenti nel territorio regionale.

 

     Art. 2. Settori di intervento. 1. I settori di intervento del consorzio di cui al precedente articolo sono i servizi ferroviari e metropolitani, in relazione all'esecuzione di operazioni di revisioni e manutenzione del materiale rotabile su ferrovia e dei veicoli ausiliari.

     2. Il consorzio provvede alla completa gestione del servizio di cui al precedente comma, salvo comprovata impossibilità a far fronte alle esigenze di alta manutenzione con i mezzi a disposizione delle aziende consorziate.

 

     Art. 3. Interventi finanziari. 1. I finanziamenti regionali, inclusi nei programmi annuali e poliennali di cui alla legge regionale 20 novembre 1989, n. 67, finalizzati all'esecuzione del servizio di revisione e manutenzione del materiale rotabile su ferrovia e dei veicoli ausiliari, sono concessi alle aziende pubbliche di trasporto a condizione che partecipino al consorzio previsto dalla presente legge.

     2. I relativi interventi sono disciplinati dalle norme contenute nella citata legge regionale 20 novembre 1989, n. 67.

 

     Art. 4. Norma transitoria. 1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda consortile trasporti Lazio (A.Co.Tra.L.) il finanziamento di L. 6.000 milioni di cui al punto 2 della tabella A allegata alla legge regionale 20 novembre 1989, n. 67, per l'attuazione delle finalità della presente legge.