§ 4.4.16 - L.R. 26 giugno 1980, n. 91.
Istituzione del parco urbano «Pineta di Castel Fusano».


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:26/06/1980
Numero:91


Sommario
Art. 1.  (Istituzione). A norma degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 è istituito il parco urbano denominato «Pineta di Castel Fusano», compreso nel sistema di cui all'articolo [...]
Art. 2.  (Perimetrazione). Il parco urbano «Pineta di Castel Fusano» è delimitato dai confini riportati nella cartografia in scala 1/25.000 del foglio I.G.M. (istituto geografico militare) n. 149 che [...]
Art. 3.  (Classificazione). Il parco «Pineta di Castel Fusano» è destinato alla conservazione dell'ambiente naturale del comprensorio in tutte le sue componenti biotiche ed abiotiche, alla fruizione [...]
Art. 4.  (Gestione). La gestione del parco urbano «Pineta di Castel Fusano» è affidata al comune di Roma che dovrà costituire, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito [...]
Art. 5.  (Regolamento di attuazione). Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'ente gestore predispone il regolamento di attuazione del parco in base alle disposizioni del [...]
Art. 6.  (Direttive per la valorizzazione ed utilizzazione). Il regolamento di attuazione, oltre a quanto previsto nell'articolo 9 della legge 28 novembre 1977, n. 46 deve indicare:
Art. 7.  (Finanziamento). Per le spese di primo impianto del parco, per l'avviamento degli organi tecnici, per l'elaborazione del regolamento di attuazione e dei relativi progetti esecutivi, la Regione [...]
Art. 8.  (Norme di salvaguardia). Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione, nel comprensorio del parco sono vietate:
Art. 9.  (Norme finanziarie). Per l'attuazione degli interventi previsti nella presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 470.000.000.
Art. 10.  (Sanzioni). Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli o dei divieti, o all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione [...]
Art. 11.  (Norme finali). L'ente gestore con la presente legge è autorizzato, sentito l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di [...]


§ 4.4.16 - L.R. 26 giugno 1980, n. 91. [1]

Istituzione del parco urbano «Pineta di Castel Fusano».

(B.U. 30 luglio 1980, n. 21).

 

Art. 1. (Istituzione). A norma degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 è istituito il parco urbano denominato «Pineta di Castel Fusano», compreso nel sistema di cui all'articolo 1 della legge medesima.

 

     Art. 2. (Perimetrazione). Il parco urbano «Pineta di Castel Fusano» è delimitato dai confini riportati nella cartografia in scala 1/25.000 del foglio I.G.M. (istituto geografico militare) n. 149 che costituisce parte integrante della presente legge.

     Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ente gestore di cui al successivo articolo 4 provvede alla apposizione di idonei cartelli segnaletici perimetrali e lungo le strade di accesso al parco.

 

     Art. 3. (Classificazione). Il parco «Pineta di Castel Fusano» è destinato alla conservazione dell'ambiente naturale del comprensorio in tutte le sue componenti biotiche ed abiotiche, alla fruizione razionale e corretta da parte della popolazione, attraverso le attrezzature e le infrastrutture necessarie per l'attuazione delle previsioni di cui ai successivi articoli 5 e 6.

     Il parco è classificato «urbano», a norma dell'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

 

     Art. 4. (Gestione). La gestione del parco urbano «Pineta di Castel Fusano» è affidata al comune di Roma che dovrà costituire, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito ufficio con funzioni tecniche e amministrative.

 

     Art. 5. (Regolamento di attuazione). Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'ente gestore predispone il regolamento di attuazione del parco in base alle disposizioni del successivo articolo 6.

 

     Art. 6. (Direttive per la valorizzazione ed utilizzazione). Il regolamento di attuazione, oltre a quanto previsto nell'articolo 9 della legge 28 novembre 1977, n. 46 deve indicare:

     a) le zone da destinare a riserva orientata (interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti o equilibri naturali alterati o degradati);

     b) le zone di riserva integrale per biocenosi inserite in complessi maggiori o complessi unitari superstiti;

     c) eventuali monumenti naturali;

     d) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, sportivi e le relative attrezzature (punti di sosta e picnic, focolari, percorsi sportivi e pedonali segnalati, parcheggi ed altri);

     e) percorsi attrezzati, segnalati e descritti, rappresentativi dei diversi ambienti tipici del parco, denominati «sentieri natura»;

     f) le norme di navigazione nel canale dei pescatori ricadente nel comprensorio del parco. L'ente gestore potrà stabilire che il pubblico acceda al parco o ad alcuni dei suoi servizi dietro pagamento di una somma il cui ammontare verrà determinato di concerto con l'ufficio regionale per i parchi, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco.

     Dovranno comunque essere assicurate particolari facilitazioni per gruppi in visita, a scopo didattico o per la ricerca scientifica, e per quelli organizzati da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei cittadini.

 

     Art. 7. (Finanziamento). Per le spese di primo impianto del parco, per l'avviamento degli organi tecnici, per l'elaborazione del regolamento di attuazione e dei relativi progetti esecutivi, la Regione concede all'ente gestore un contributo di L. 470.000.000.

     Per la gestione ordinaria del parco la Regione concede altresì un contributo annuo di L. 150.000.000.

     All'erogazione di finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore, che deve contenere, tra l'altro, i rendiconti delle entrate e delle uscite, ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti in attuazione o stralci di essi. La relazione è approvata dalla Giunta regionale sentite le competenti commissioni regionali.

     Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito del parco, per la realizzazione di iniziative utili alla finalità istitutiva ed al suo funzionamento.

 

     Art. 8. (Norme di salvaguardia). Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione, nel comprensorio del parco sono vietate:

     a) la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali;

     b) l'apertura di nuove strade carrabili o piste di penetrazione;

     c) la circolazione e la sosta dei mezzi autorizzati al di fuori della viabilità esistente, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto;

     d) l'accensione di fuochi al di fuori delle aree esplicitamente destinate allo scopo;

     e) l'esecuzione di qualunque opera edilizia e di urbanizzazione;

     f) l'esercizio della caccia e della uccellagione, con qualunque mezzo esercitate;

     g) la raccolta dei funghi e di ogni altra specie vegetale.

 

     Art. 9. (Norme finanziarie). Per l'attuazione degli interventi previsti nella presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 470.000.000.

     La spesa di cui al precedente comma viene iscritta nel capitolo n. 14004, che si istituisce nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1980 con la seguente denominazione: «Istituzione del parco urbano Pineta di Castel Fusano».

     All'onere relativo si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 14997 del bilancio 1980.

     Per autorizzazioni di spesa relative agli anni successivi, si farà fronte con apposite norme nelle relative leggi di bilancio.

 

     Art. 10. (Sanzioni). Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli o dei divieti, o all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

     Le violazioni di cui al punto c) del precedente articolo 8, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa minima di L. 25.000.

     Le violazioni sono accertate dagli organi di polizia urbana e rurale, dagli agenti giurati dell'ente gestore della riserva, da qualsiasi altro ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

     Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

 

     Art. 11. (Norme finali). L'ente gestore con la presente legge è autorizzato, sentito l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e dei servizi generali necessari al funzionamento ordinario e straordinario del parco.

 

     (Cartografia - Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.