§ 2.5.29 - Legge Regionale 28 aprile 1992, n. 33.
Autorizzazione all'erogazione alla X comunità montana dell'Aniene dei fondi assegnati ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.5 comunità montane
Data:28/04/1992
Numero:33


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 2.5.29 - Legge Regionale 28 aprile 1992, n. 33. [1]

Autorizzazione all'erogazione alla X comunità montana dell'Aniene dei fondi assegnati ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 con legge regionale 24 giugno 1983, n. 47 e della deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 6 dicembre 1988, n. 772.

(B.U. n. 14 del 20 maggio 1992).

 

Art. 1.

     1. La Regione in conformità alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 sullo sviluppo dell'economia montana e del regolamento regionale 4 maggio 1978, n. 1 nonchè della legge regionale 24 giugno 1983, n. 47 concernente la disciplina degli interventi delle comunità montane e della deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 1988, n. 772, autorizza l'erogazione in favore della X comunità montana dell'Aniene dei fondi assegnati per la redazione di un piano di interventi da parte della stessa comunità ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

 

     Art. 2.

     1. L'erogazione della somma è disposta:

     a) per il reintegro dei fondi anticipati dalla comunità stessa per il finanziamento del progetto posto in essere per il risanamento ambientale del territorio eseguito nei confronti dei comuni membri e su richiesta degli stessi, concernente il prelievo dai contenitori comunali ed il trasporto verso le discariche autorizzate dei rifiuti solidi urbani, con esclusione dell'attività di pulizia e raccolta svolta dai comuni stessi nell'ambito delle funzioni proprie attribuite dalla legge alle competenze delle amministrazioni comunali;

     b) per consentire, a seguito del reintegro, l'estinzione del debito maturato per il servizio di raccolta e trasporto, compresi gli oneri maturati e maturandi, rivalutazione monetaria e spese legali;

     c) per consentire conseguentemente, a seguito del reintegro dei fondi, la esecuzione delle opere previste nelle deliberazioni del Consiglio regionale del 21 dicembre 1979, n. 819, del 20 febbraio 1981, n. 74, del 7 agosto 1981, n. 132 e del 24 febbraio 1982, n. 216.

 

     Art. 3.

     1. La spesa relativa, per l'ammontare complessivo di L. 3.623.148.000, graverà sul capitolo n. 19110 del bilancio della Regione Lazio per l'anno 1992 che presenta la necessaria disponibilità.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.