§ 5.14.7 - L.R. 26 maggio 1980, n. 41. - Provvidenze in materia di
decentramento e diffusione dell'informazione nelle scuole del Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:26/05/1980
Numero:41


Sommario
Art. 1.  La Regione Lazio, ritenendo che il decentramento dell'informazione nelle scuole attraverso la diffusione dei giornali quotidiani e periodici, può essere un sussidio indispensabile alla formazione [...]
Art. 2.  Per i fini di cui all'articolo 1, la Giunta regionale del Lazio assegna ai consigli di istituto o ai legali rappresentanti delle scuole medie di primo e di secondo grado, pubbliche e parificate, ed [...]
Art. 3.  Ai consigli di istituto, agli organismi elettivi o ai legali rappresentanti delle scuole medie di primo grado può essere assegnato un numero di abbonamenti a ciascuna testata scelta, corrispondente [...]
Art. 4.  La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, dovrà provvedere alla formazione dell'elenco dei quotidiani di cui all'articolo 2 della presente legge.
Art. 5.  La presente legge introduce il principio della rotazione, nella stessa classe o nel medesimo corso, di tutti i quotidiani inclusi nella lista di cui al precedente articolo 4. Rotazione che sarà [...]
Art. 6.  I soggetti di cui all'articolo 2 entro il 30 settembre dell'anno successivo, inviano una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1, alla Giunta regionale che redige, [...]
Art. 7.  Ai fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1980.
Art. 8.  (Norma transitoria). Relativamente all'anno scolastico 1979- 1980, i termini di cui all'articolo 4 della presente legge vanno intesi come segue: «La richiesta che gli organi scolastici presentano [...]
Art. 9.  La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul [...]


§ 5.14.7 - L.R. 26 maggio 1980, n. 41. - Provvidenze in materia di

decentramento e diffusione dell'informazione nelle scuole del Lazio.

(B.U. 20 giugno 1980, n. 17).

 

Art. 1. La Regione Lazio, ritenendo che il decentramento dell'informazione nelle scuole attraverso la diffusione dei giornali quotidiani e periodici, può essere un sussidio indispensabile alla formazione dei giovani, promuove sperimentalmente - per il semestre gennaio-giugno 1980 e per l'anno scolastico 1980-1981, la diffusione nelle scuole del suo territorio di tutte le testate quotidiane nazionali o di interesse regionale. La sperimentazione, per il semestre gennaio-giugno 1980, sarà limitata alle sole testate quotidiane. L'estensione alle testate periodiche potrà essere introdotta dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, al termine dell'anno scolastico 1979-1980.

 

     Art. 2. Per i fini di cui all'articolo 1, la Giunta regionale del Lazio assegna ai consigli di istituto o ai legali rappresentanti delle scuole medie di primo e di secondo grado, pubbliche e parificate, ed ai centri di formazione professionale, operanti nel territorio laziale, nel corso dell'anno scolastico, abbonamenti a due quotidiani di interesse quantomeno regionale.

 

     Art. 3. Ai consigli di istituto, agli organismi elettivi o ai legali rappresentanti delle scuole medie di primo grado può essere assegnato un numero di abbonamenti a ciascuna testata scelta, corrispondente al numero dei corsi di ciascuna scuola.

     Ai consigli di istituto o ai legali rappresentanti delle scuole medie di secondo grado può essere assegnato un numero massimo di abbonamenti a ciascuna testata scelta, corrispondente al numero delle classi di ciascuna scuola.

     Agli organismi elettivi o ai legali rappresentanti dei centri di formazione professionale può essere assegnato un numero massimo di abbonamenti a ciascuna testata scelta, corrispondente al numero dei corsi di ciascun centro.

 

     Art. 4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, dovrà provvedere alla formazione dell'elenco dei quotidiani di cui all'articolo 2 della presente legge.

     Gli organi scolastici di cui all'articolo 3 dovranno presentare alla Giunta regionale, entro il 15 settembre di ogni anno la richiesta scritta degli abbonamenti, corredata da una relazione sull'utilizzo didattico dei quotidiani nell'ambito delle iniziative di programmazione educativa.

     La Giunta regionale predispone un piano di ripartizione dei fondi ed assegna i finanziamenti entro il 30 settembre successivo.

 

     Art. 5. La presente legge introduce il principio della rotazione, nella stessa classe o nel medesimo corso, di tutti i quotidiani inclusi nella lista di cui al precedente articolo 4. Rotazione che sarà coordinata dalla Giunta regionale all'inizio dell'anno scolastico, sentita la competente Commissione consigliare permanente, sulla base delle indicazioni fornite dagli organi collegiali di cui all'articolo 2.

     A tal fine gli organi scolastici di cui all'articolo 2 della presente legge predispongono ed inviano alla Giunta regionale la richiesta di abbonamento, cosi come stabilito dal precedente art. 4, corredata da un programma che stabilisca l'ordine cronologico di abbonamenti a due quotidiani per ciascuna classe o corso.

     Tale abbonamento avrà la durata di un mese e non potrà essere ripetuto per medesimi quotidiani se non al termine della rotazione di tutte le testate.

 

     Art. 6. I soggetti di cui all'articolo 2 entro il 30 settembre dell'anno successivo, inviano una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1, alla Giunta regionale che redige, entro il 31 ottobre dello stesso anno, un rapporto e lo invia al Consiglio regionale e agli organismi scolastici.

     Per i fini di cui all'articolo 1 la Giunta regionale può promuovere, anche su richiesta degli organismi scolastici, iniziative d'appoggio atte a favorire e sviluppare l'utilizzo didattico della stampa.

 

     Art. 7. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1980.

     All'onere derivante dalle suddette autorizzazioni di spesa, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli Stanziamenti previsti, per l'anno 1980, ai sensi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 44, concernente l'assistenza scolastica e il diritto allo studio.

     In relazione a quanto disposto dai commi precedenti, nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1980, vengono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

 

 

bilancio annuale

codice 0700

     capitolo n. 21001: «Interventi per

attività di assistenza scolastica e di

diritto allo studio»

                              anno 1980        - L. 500.000.000

codice 0700

     capitolo n. 21010: (di nuova istituzione)

«Interventi diretti a favorire il decentramento

dell'informazione e la sua diffusione nelle

scuole del Lazio»

                              anno 1980        + L. 500.000.000

 

 

     Art. 8. (Norma transitoria). Relativamente all'anno scolastico 1979- 1980, i termini di cui all'articolo 4 della presente legge vanno intesi come segue: «La richiesta che gli organi scolastici presentano alla Giunta regionale va inviata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge; la Giunta regionale predispone il piano di ripartizione ed assegna i finanziamenti entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine predetto».

 

     Art. 9. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.