§ 3.8.37 - L.R. 23 luglio 1983, n. 53. - Autorizzazione alla Regione Lazio
per la concessione di garanzie fidejussorie sussidiarie nei confronti delle obbligazioni assunte dalla FI.LA.S. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria e artigianato
Data:23/07/1983
Numero:53


Sommario
Art. unico.  Ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali nel Lazio, la cui stabilità è compromessa dalla situazione di crisi in cui versano alcune aziende, la Regione Lazio è autorizzata a concedere [...]


§ 3.8.37 - L.R. 23 luglio 1983, n. 53. - Autorizzazione alla Regione Lazio

per la concessione di garanzie fidejussorie sussidiarie nei confronti delle obbligazioni assunte dalla FI.LA.S. (finanziaria laziale di sviluppo)

S.p.A. per il mantenimento dell'occupazione di aziende in crisi.

(B.U. 20 agosto 1983, n. 23).

 

Art. unico. Ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali nel Lazio, la cui stabilità è compromessa dalla situazione di crisi in cui versano alcune aziende, la Regione Lazio è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie rispetto alle obbligazioni finanziarie assunte dalla FI.LA.S. (finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A., d'intesa con l'Amministrazione regionale per interventi comunque rientranti nelle competenze amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, con le modalità previste dall' articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e fino alla concorrenza di L. 1.500 milioni.

     L'eventuale onere conseguente al relativo rischio sarà posto a carico del capitolo n. 28201 del bilancio regionale 1983 che presenta la necessaria disponibilità.