§ 3.1.16 - L.R. 17 settembre 1974, n. 48.
Interventi per l'olivicoltura, l'ortofrutticoltura e la floricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:17/09/1974
Numero:48


Sommario
Art. 1.  La Regione Lazio, allo scopo di incrementare e migliorare le colture che maggiormente contribuiscono alla formazione dei redditi agricoli, concede agevolazioni creditizie e contributi, nel quadro [...]
Art. 2.  La Regione concede agevolazioni in favore di produttori agricoli singoli o associati per le iniziative dirette a realizzare:
Art. 3.  Per il miglioramento e il potenziamento, in ambienti particolarmente vocati o aventi prospettive di sviluppo agricolo, delle coltivazioni erbacee di peculiare interesse regionale e nazionale, la [...]
Art. 4.  I contributi di cui al precedente articolo non sono cumulabili con i prestiti agevolati di esercizio.
Art. 5.  Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati con precedenza in favore di coltivatori diretti singoli o associati, cui è comunque riservato almeno il 70% di ciascuno stanziamento.
Art. 6.  Per gli interventi previsti nella presente legge, è autorizzata la spesa di L. 2.400.000.000, in ragione di L. 1.200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.
Art. 7.  La somma di L. 1.200.000.000 di cui al precedente articolo viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione, del bilancio della Regione per l'anno 1974:
Art. 8.  Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio, con propri decreti su proposta dell'Assessore al bilancio.


§ 3.1.16 - L.R. 17 settembre 1974, n. 48. [1]

Interventi per l'olivicoltura, l'ortofrutticoltura e la floricoltura.

(B.U. 30 settembre 1974, n. 27, S.O.).

 

Art. 1. La Regione Lazio, allo scopo di incrementare e migliorare le colture che maggiormente contribuiscono alla formazione dei redditi agricoli, concede agevolazioni creditizie e contributi, nel quadro delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, per la realizzazione di valide iniziative aziendali nei settori delle coltivazioni arboree ed erbacee.

 

     Art. 2. La Regione concede agevolazioni in favore di produttori agricoli singoli o associati per le iniziative dirette a realizzare:

     a) programmi di ricostituzione o trasformazione di vecchi oliveti nonché impianti di nuovi oliveti specializzati in ambienti particolarmente atti ad assicurare l'economicità delle colture;

     b) trasformazione di impianti frutticoli promiscui in specializzati nonché la costituzione di nuovi impianti per le specie per le quali la regolamentazione comunitaria non comporti limiti di espansione;

     c) istituzione da parte di cooperative, consorzi e associazioni di produttori di vivai, di olivi e viti; il contributo è riferito alle spese di primo impianto comprese quelle relative all'eventuale acquisto del terreno.

     Sulla spesa riconosciuta ammissibile per la esecuzione delle iniziative di cui al comma precedente, può concedersi alternativamente:

     1) un contributo in conto capitale nella misura del 40% elevato al 50% per i coltivatori diretti;

     2) un contributo negli interessi sui mutui ventennali di miglioramento contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza tra le rate di ammortamento e di preammortamento, calcolate ai tassi autorizzati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e le rate di ammortamento e preammortamento calcolate al tasso che deve restare a carico del beneficiario, in base alle norme in materia di credito agrario agevolato vigenti al momento della concessione del mutuo.

     Quando la spesa preventivata supera i 30 milioni può essere concesso soltanto il mutuo agevolato, salvo che si tratti di investimenti riguardanti più aziende associate o cooperative agricole o realizzati direttamente dall'Ente di sviluppo da associazioni e consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di più produttori agricoli.

 

     Art. 3. Per il miglioramento e il potenziamento, in ambienti particolarmente vocati o aventi prospettive di sviluppo agricolo, delle coltivazioni erbacee di peculiare interesse regionale e nazionale, la Regione promuove iniziative e concede contributi a fondo perduto per favorire:

     a) l'impiego di sementi selezionate di alta produttività, particolarmente adatte, per caratteristiche botaniche e agronomiche, agli ambienti pedeclimatici laziali.

     b) il miglioramento quali-quantitativo della produzione orticola ottenuta sia in pieno campo sia in colture protette;

     c) il miglioramento e l'incremento della produzione floricola, con particolare riguardo alle specie maggiormente meritevoli di espansione per le esigenze di mercato nazionale e estero.

     La Regione attua programmi di sperimentazione atti a promuovere il miglioramento quali-quantitativo dei prodotti agricoli sia attraverso il miglioramento generico della specie che per mezzo della realizzazione dell'impiego dei fertilizzanti, al fine di pervenire alla valorizzazione agronomica dell'ambiente.

     I contributi di cui al primo comma saranno concessi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati nella misura del 40% sulla spesa ammissibile elevato al 50% per i coltivatori diretti e le cooperative agricole di conduzione per le seguenti opere e finalità:

     - lavorazione del terreno, limitatamente ai terreni non irrigui;

     - acquisto di sementi selezionate, nonché di materiali di riproduzione e di moltiplicazione vegetativa;

     - acquisto di attrezzature mobili di copertura per le colture protette.

     La Regione Lazio concede altresì contributi in conto capitale in favore di coltivatori diretti nella misura del 30% per l'acquisto di attrezzature meccaniche e piccole macchine operative per il settore orto- floricolo per una spesa non superiore a L. 1.000.000 ed occorrenti per la normale attività aziendale.

 

     Art. 4. I contributi di cui al precedente articolo non sono cumulabili con i prestiti agevolati di esercizio.

 

     Art. 5. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati con precedenza in favore di coltivatori diretti singoli o associati, cui è comunque riservato almeno il 70% di ciascuno stanziamento.

 

     Art. 6. Per gli interventi previsti nella presente legge, è autorizzata la spesa di L. 2.400.000.000, in ragione di L. 1.200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

     Allo stanziamento di L. 1.050.000.000 per l'anno 1974 si farà fronte mediante prelevamento di pari somma dal cap. 2982 del bilancio 1974; quanto a L. 150.000.000 si farà fronte mediante prelevamento di pari somma sul cap. 2981 del bilancio 1974.

     In relazione a ciò, il cap. n. 1122 «fitto dei locali» del bilancio 1974 si riduce da L. 565.000.000 a L. 415.000.000, e corrispondentemente viene istituita nell'allegato 4 al bilancio 1974, cap. 2981 la partita n. 9 per «concorso negli interessi sui mutui di miglioramento per le coltivazioni arboree».

     L'annualità di spesa conseguente al limite di impegno di L. 150.000.000 di cui al precedente comma, ultima parte, verrà iscritta negli stati di previsione della spesa dei successivi bilanci regionali a tutto l'esercizio finanziario 1993.

 

     Art. 7. La somma di L. 1.200.000.000 di cui al precedente articolo viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione, del bilancio della Regione per l'anno 1974:

     - cap. 2767 con denominazione: «Contributi per le coltivazioni arboree» L. 500.000.000;

     - cap. 2768 con denominazione: «Concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento per le coltivazioni arboree» L. 150.000.000;

     - cap. 2769 con denominazione: «Contributi per le coltivazioni erbacee» L. 500.000.00;

     - cap. 2770 con denominazione: «Sperimentazione per il miglioramento della produzione nel campo delle coltivazioni arboree ed erbacee» L. 50.000.000.

 

     Art. 8. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio, con propri decreti su proposta dell'Assessore al bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.