§ 3.1.25 - L.R. 1 giugno 1982, n. 24. - Norme di inquadramento del
personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.).


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:01/06/1982
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge). La presente legge disciplina, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 26, secondo comma, della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, l'inquadramento nei ruoli del [...]
Art. 2.  (Diritto all'inquadramento e decorrenza dello stesso). Ha diritto all'inquadramento nei ruoli dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) il personale transitato  all'ente a [...]
Art. 3.  (Personale esterno con rapporto di lavoro contrattuale). Il personale che da almeno un anno dall'entrata in vigore dalla presente legge ha un rapporto continuativo di lavoro contrattuale, potrà [...]
Art. 4.  (Criteri per l'inquadramento nell'ordinamento di cui alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20). L'inquadramento nelle qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, verrà [...]
Art. 5.  (Criteri per l'inquadramento nell'ordinamento di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18). Il successivo inquadramento giuridico nei livelli funzionali-retributivi di cui alla legge regionale [...]
Art. 6.  (Disciplina transitoria del trattamento economico). Ai fini economici l'inserimento nell'ordinamento di cui alle leggi regionali 29 maggio 1973, n. 20, 24 marzo 1980, n. 18 e 17 gennaio 1981, n. 3, [...]
Art. 7.  (Disciplina transitoria in materia di previdenza e quiescenza). L'iscrizione agli enti che assicurano il trattamento pensionistico e previdenziale (casse pensioni del Ministero del tesoro ed [...]


§ 3.1.25 - L.R. 1 giugno 1982, n. 24. - Norme di inquadramento del

personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.).

(B.U. 19 giugno 1982, n. 17).

 

Art. 1. (Finalità della legge). La presente legge disciplina, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 26, secondo comma, della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, l'inquadramento nei ruoli del personale dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) nell'ordinamento e nelle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, nonché nell'ordinamento e nei livelli funzionali-retributivi previsti dalla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 e dalla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3.

 

     Art. 2. (Diritto all'inquadramento e decorrenza dello stesso). Ha diritto all'inquadramento nei ruoli dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) il personale transitato  all'ente a norma dell'articolo 25 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10 nonché, a domanda, quello comandato da altre amministrazioni a condizione che sia ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'inquadramento avrà decorrenza ai soli fini giuridici dal 1° giugno 1978; gli effetti economici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     Le leggi regionali 25 marzo 1977, n. 14, 8 maggio 1979, n. 40, 14 novembre 1979, n. 85 e 14 giugno 1980, n. 56, non comportano corresponsioni di benefici economici e si applicano, in modo virtuale, solo e nei limiti in cui i benefici in esse previsti concorrano, ai sensi delle leggi regionali 24 marzo 1980, n. 18 e 17 gennaio 1981, n. 3 alla formazione del maturato economico.

     Verrà anche inquadrato, dalla data della relativa assunzione, il personale assunto in forza di norma di legge dopo l'entrata in vigore della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, con rapporto d'impiego dipendente, nonché il personale del disciolto ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, messo a disposizione dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) da parte della Regione.

 

     Art. 3. (Personale esterno con rapporto di lavoro contrattuale). Il personale che da almeno un anno dall'entrata in vigore dalla presente legge ha un rapporto continuativo di lavoro contrattuale, potrà essere inquadrato previo superamento di apposito concorso che dovrà essere bandito nel quadro dei provvedimenti di riordino dei servizi dell'ente e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge che provvederà al riordino dei servizi stessi.

     Restano ferme le norme che disciplinano l'ammissione ai concorsi, con esclusione del limite di età.

 

     Art. 4. (Criteri per l'inquadramento nell'ordinamento di cui alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20). L'inquadramento nelle qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, verrà effettuato secondo i seguenti criteri:

     a) l'assegnazione avverrà alla qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza il giorno antecedente quello di decorrenza dell'inquadramento.

     Nel caso di personale appartenente a carriere o qualifiche atipiche o, comunque, con sviluppo parametrico atipico, l'assegnazione alla fascia funzionale verrà effettuata dal consiglio di amministrazione caso per caso sulla base delle mansioni proprie della carriera o della qualifica raggiunta nell'amministrazione di provenienza;

     b) ai fini della determinazione dell'anzianità pregressa sono computati, secondo le percentuali indicate di seguito, tutti i periodi di lavoro subordinato, sia se disciplinato da norme di diritto pubblico sia regolato da norme di diritto privato, effettivamente prestato alle dipendenze di amministrazioni dello Stato (civili, militari, ad ordinamento autonomo), di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di enti pubblici, anche economici:

     - al 100 per cento i servizi prestati, quali sia stata la natura del rapporto d'impiego o di lavoro, in categorie o in carriere corrispondenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella di inquadramento;

     - al 50 per cento tutti gli altri servizi.

     Ai soli fini della determinazione della percentuale di valutazione dei servizi militari pregressi, prestati in posizione di servizio permanente effettivo, continuativo, volontario, in ferma volontaria o i rafferma, gli ufficiali sono equiparati ai funzionari direttivi, i sottoufficiali agli assistenti, gli altri agli ausiliari specializzati.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità pregressa non sono computabili i servizi militari obbligatori; questi servizi, ivi compreso quello di leva, sono riconosciuti solo e prestati in costanza di rapporti di impiego o di lavoro.

     Nei confronti del dipendente che abbia prestato servizio per periodi tra loro non continuativi presso gli enti cui alla presente lettera b), l'anzianità pregressa, da determinare con le modalità sopra descritte, viene limitata alla somma dei periodi relativi al servizio effettivamente prestato.

     I servizi non di ruolo vengono valutati solo ai fini economici;

     c) il termine di due anni previsto dall'articolo 76, sesto comma, lettera c), della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, è ridotto ad un anno.

     In analogia a quanto stabilito dalla legge regionale 12 settembre 1978, n. 52, il servizio prestato presso l'ente Maremma dal personale dell'associazione interprovinciale organismi cooperativi transitato all'ente medesimo in forza dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386 [1], viene riconosciuto come servizio non di ruolo.

     Nel caso in cui il trattamento economico spettante a seguito dell'inquadramento e determinato ai sensi dei commi precedenti, sia inferiore a quello complessivo, previsto da norme di legge, dal dipendente percepito presso l'amministrazione di provenienza, la differenza verrà corrisposta a titolo di assegno «ad personam» pensionabile e riassorbibile con la progressione economica virtuale.

     Al personale inquadrato ai sensi della presente legge sono attribuite quattro classi di stipendio rispettivamente al quinto, decimo, diciassettesimo e ventiquattresimo anno di servizio, prestato con merito nella qualifica, del 20 per cento ciascuna sul trattamento economico di cui all'articolo 76, sesto comma, lettera c), della citata legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.

 

     Art. 5. (Criteri per l'inquadramento nell'ordinamento di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18). Il successivo inquadramento giuridico nei livelli funzionali-retributivi di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, decorrerà dal 1°ottobre 1978 e verrà effettuato secondo quanto stabilito dagli articoli 41, 42, 44, 45, 46, 48 e 49 della stessa legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 e dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     Ai fini dell'applicazione della tabella «A» e relative note esplicative, per l'individuazione delle qualifiche terminali delle carriere esecutiva e di concetto, si considerano le qualifiche terminali degli ordinamenti di provenienza. Si considera che abbia acquisito la qualifica terminale il dipendente che abbia maturato nella carriera di provenienza, al 1° ottobre 1978, almeno tredici anni di servizio, ridotti a dodici anni per il personale della carriera di concetto appartenente ai ruoli tecnici.

     Per le carriere direttive, si considera acquisita la qualifica di direttore aggiunto di divisione se il dipendente, al 1° ottobre 1978, sia in possesso di un'anzianità nella carriera di anni nove e mesi sei, ridotta di un anno per il personale dei ruoli tecnici.

     I posti in organico cui far riferimento ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 44 e 46 della predetta legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, sono quelli risultanti dalla consistenza numerica del personale transitato all'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) a norma dell'articolo 25 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10.

 

     Art. 6. (Disciplina transitoria del trattamento economico). Ai fini economici l'inserimento nell'ordinamento di cui alle leggi regionali 29 maggio 1973, n. 20, 24 marzo 1980, n. 18 e 17 gennaio 1981, n. 3, avrà effetti virtuali fino all'entrata in vigore della presente legge.

     Per il periodo intercorrente fra il 1° giugno 1978 e la data predetta, resta salvo il trattamento agli interessati spettante in forza di provvedimenti già esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Qualora lo stipendio spettante il mese precedente quello di entrata in vigore della presente legge sia superiore a quello spettante in virtù dell'inquadramento nel nuovo ordinamento, la differenza è attribuita quale assegno «ad personam» pensionabile e riassorbibile con la successiva progressione economica.

 

     Art. 7. (Disciplina transitoria in materia di previdenza e quiescenza). L'iscrizione agli enti che assicurano il trattamento pensionistico e previdenziale (casse pensioni del Ministero del tesoro ed I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge; si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 [2].

     Sotto la stessa data cessano i rapporti di previdenza relativi all'indennità di anzianità in atto e l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) deve estinguere le polizze accese presso l'I.N.A. (Istituto nazionale delle assicurazioni) il quale istituto corrisponde al personale assicurato, tramite l'ente, le somme dovute sulla base dei servizi complessivi coperti dalle polizze stesse, ai fini citati dell'indennità di anzianità, ivi compresi i servizi prestati presso l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) medesimo (sulla base dell'ultimo stipendio in godimento anteriormente alla decorrenza degli effetti economici della presente legge).

     L'indennità di anzianità al personale transitato allo E.R.S.A.L. (ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) dall'opera nazionale combattenti e dall'ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, relativa ai servizi prestati anteriormente alla data prevista dal precedente primo comma presso l'opera nazionale combattenti (O.N.C.), presso l'ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.) nonché presso l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) stessi, è corrisposta da quest'ultimo che provvede successivamente alla regolarizzazione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai sensi dell'articolo 1 quindecies del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481 [3], convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 [4].

     I termini di cui alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 67, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, decorrono da tale data.

     Il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 2 esercita l'opzione di cui all'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386 [5], entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] Pubblicata sulla G.U. 8/6/76, n. 149, concerne «Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo».

[2] Pubblicata sulla G.U. 9/2/79, n. 40, concerne la «Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali».

[3] Pubblicato sulla G.U. 25/8/78, n. 237, concerne la «Fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali».

[4] Pubblicata sulla G.U. 24/10/78, n. 298.

[5] Pubblicata sulla G.U. 8/6/76, n. 149, concerne le «Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo».