§ 4.4.57 - L.R. 19 novembre 1983, n. 71.
Prima disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti solidi ed interventi finanziari per la realizzazione delle relative opere nei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:19/11/1983
Numero:71


Sommario
Art. 1.  (Principi generali). La Regione Lazio, in attuazione della normativa statale, emanata con il decreto del Presidente della Repubblica lo settembre 1982, n. 915 in attesa della regolamentazione [...]
Art. 2.  (Criteri - Obiettivi generali). Nella scelta del sistema di trattamento ed in sede di progettazione degli impianti di smaltimento sono da tenere presenti le disposizioni contenute nel decreto del [...]
Art. 3.  (Scelta dell'area). Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere relative allo smaltimento dei rifiuti solidi sono prescelte dalla Regione tra quelle ritenute idonee con l'approvazione dei [...]
Art. 4.  (Programmazione e finanziamento delle opere). Per le finalità di cui al precedente articolo 1 la Regione può concedere ai comuni ed ai consorzi di comuni contributi in conto capitale fino alla [...]
Art. 5.  (Progettazione ed esecuzione delle opere). I progetti delle opere relative allo smaltimento dei rifiuti solidi sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la seconda sezione del comitato tecnico [...]
Art. 6.  (Oneri finanziari). Per la realizzazione delle opere per impianti di smaltimento dei rifiuti solidi del consorzio Cassino-Formia- Gaeta è autorizzata la spesa complessiva di L. 25.000 milioni [...]
Art. 7.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel [...]


§ 4.4.57 - L.R. 19 novembre 1983, n. 71. [1]

Prima disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti solidi ed interventi finanziari per la realizzazione delle relative opere nei comprensori di «Cassino - Formia - Gaeta» e dei «Castelli Romani».

(B.U. 10 dicembre 1983, n. 34).

 

Art. 1. (Principi generali). La Regione Lazio, in attuazione della normativa statale, emanata con il decreto del Presidente della Repubblica lo settembre 1982, n. 915 in attesa della regolamentazione organica in materia di riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi di ogni provenienza, disciplina provvisoriamente con la presente legge le procedure e le attività concernenti la materia, incentivando la realizzazione degli impianti di smaltimento e privilegiando gli impianti che prevedono il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.

     Per il migliore perseguimento delle suddette finalità la Regione promuove la costituzione di consorzi tra i comuni, con l'eventuale partecipazione di comunità montane e di imprese singole ed associate.

     La Regione svolge le attività di competenza sentiti i comuni e le amministrazioni provinciali interessate.

 

     Art. 2. (Criteri - Obiettivi generali). Nella scelta del sistema di trattamento ed in sede di progettazione degli impianti di smaltimento sono da tenere presenti le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché i seguenti criteri- obiettivi:

     riciclo di materiali e prodotti di qualità tale da permetterne l'utilizzazione nell'industria e nell'agricoltura;

     produzione di composti dalla frazione organica dei rifiuti solidi con l'eventuale apporto dei fanghi degli impianti di depurazione delle acque civili;

     recupero di combustibile ricavato dai rifiuti da destinare ad utilizzazioni energetiche;

     entità complessiva della trasformazione dei rifiuti in prodotti riutilizzabili non inferiore al 60 per cento in peso del quantitativo dei rifiuti trattato:

     smaltimento dei sovvalli attraverso discarica controllata oppure a mezzo incenerimento.

 

     Art. 3. (Scelta dell'area). Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere relative allo smaltimento dei rifiuti solidi sono prescelte dalla Regione tra quelle ritenute idonee con l'approvazione dei progetti.

     L'idoneità delle aree per impianti di smaltimento dei rifiuti è determinata da una commissione presieduta dal sindaco del comune nel cui territorio saranno ubicati gli impianti, o da un suo delegato, e della quale fanno parte:

     a) il dirigente del settore regionale opere e lavori pubblici competente per territorio;

     b) un medico designato dall'assessore regionale alla sanità;

     c) un chimico designato dall'assessore regionale all'ambiente;

     d) un geologo designato dall'assessore regionale all'ambiente;

     e) un architetto designato dall'assessore regionale all'urbanistica [2].

     I componenti della commissione di cui al comma 2 sono nominati, su proposta dell'assessore all'ambiente, con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica tre anni dalla data del decreto [3].

     La commissione è integrata, di volta in volta, con un ingegnere designato dalla provincia competente per territorio e con un tecnico designato dal comune nel cui territorio saranno ubicati gli impianti [4].

     Qualora l'area prescelta sia destinata dallo strumento urbanistico vigente alla realizzazione di servizi pubblici, anche se non conforme alle specifiche destinazioni di piano, la relativa deliberazione del consiglio comunale non comporta necessità di variante allo strumento urbanistico medesimo. Diversamente la suddetta deliberazione comunale costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico, non necessita di autorizzazione preventiva ed è approvata secondo quanto previsto dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni.

     La variante, se conforme al parere espresso dalla commissione di cui al precedente secondo comma, è approvata per delega dal comune e comunicata alla Regione; negli altri casi è trasmessa alla Regione che deve provvedere entro i successivi sessanta giorni con effetto di silenzio-assenso in caso di inutile decorso del termine. Qualora il comune non disponga di strumento urbanistico vigente, sulla base della deliberazione assunta dal comune ai sensi dei precedenti commi, il Presidente della Giunta regionale, previo parere della prima sezione del comitato tecnico consultivo regionale, emette il formale provvedimento di vincolo con gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641 Tale decreto costituisce variante in caso di strumento urbanistico generale soltanto adottato ed è vincolante in sede di approvazione dello strumento urbanistico stesso.

 

     Art. 4. (Programmazione e finanziamento delle opere). Per le finalità di cui al precedente articolo 1 la Regione può concedere ai comuni ed ai consorzi di comuni contributi in conto capitale fino alla misura del 100 per cento della spesa necessaria per la realizzazione delle opere.

     I programmi delle opere di cui alla presente legge sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la competente amministrazione provinciale.

     In sede di prima applicazione della presente legge sono programmate ed ammesse a finanziamento le opere per impianti di smaltimento dei rifiuti solidi al servizio dei comuni aderenti al consorzio Cassino-Formia-Gaeta costituito con deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 1980, n. 1150, e dei comuni del comprensorio dei Castelli Romani, di cui al decreto del Prefetto di Roma n. 34172/2 del 24 dicembre 1974.

 

     Art. 5. (Progettazione ed esecuzione delle opere). I progetti delle opere relative allo smaltimento dei rifiuti solidi sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale.

     L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere.

     Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge in ordine a finanziamento, progettazione, esecuzione e collaudo delle opere si rinvia alle disposizioni contenute nei capi II e III della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modificazioni, in quanto applicabili e compatibili con la presente legge.

 

     Art. 6. (Oneri finanziari). Per la realizzazione delle opere per impianti di smaltimento dei rifiuti solidi del consorzio Cassino-Formia- Gaeta è autorizzata la spesa complessiva di L. 25.000 milioni ripartita in L. 7.500 milioni per l'anno 1983, in L. 8.000 milioni per l'anno 1984 ed in L. 9.500 milioni per l'anno 1985; la suddetta spesa si iscrive nel bilancio della Regione al capitolo n. 10550 che si istituisce con la presente legge e che assume la seguente denominazione: «Contributi in capitale a favore del consorzio Cassino-Formia-Gaeta per la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi nel comprensorio dei comuni aderenti al consorzio».

     Per la realizzazione delle opere per impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi al servizio dei comuni del comprensorio dei Castelli Romani è autorizzata la spesa complessiva di L. 10.000 milioni ripartita in L. 2.500 milioni per l'anno 1983, in L. 3.000 milioni per l'anno 1984 ed in L. 4.500 milioni per l'anno 1985; la suddetta spesa si iscrive nel bilancio della Regione al capitolo n. 10551 che si istituisce con la presente legge e che assume la seguente denominazione: «Contributi in capitale per la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi nel comprensorio dei comuni dei Castelli Romani».

     All'onere derivante dai commi precedenti si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza per gli esercizi 1983-1984-1985 del capitolo n. 25822, lettere i) ed h), Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi».

     Con successive leggi di bilancio si provvederà ad integrare, ove occorra, gli stanziamenti dei predetti capitoli di spesa.

 

     Art. 7. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.

[2] Secondo comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 39/1986 e così nuovamente sostituito dagli attuali tre commi per effetto dell'art. 32 della L.R. 22 maggio 1995, n. 38.

[3] Secondo comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 39/1986 e così nuovamente sostituito dagli attuali tre commi per effetto dell'art. 32 della L.R. 22 maggio 1995, n. 38.

[4] Secondo comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 39/1986 e così nuovamente sostituito dagli attuali tre commi per effetto dell'art. 32 della L.R. 22 maggio 1995, n. 38.