§ 5.13.24 - Legge Regionale 27 aprile 1993, n. 24.
Norme transitorie in materia di diritto allo studio universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.13 assistenza scolastica
Data:27/04/1993
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. Nelle more della emanazione della legge regionale di adeguamento della vigente normativa in materia di diritto allo studio universitario ai nuovi principi fondamentali determinati dalla legge [...]
Art. 2.      1. I compiti istituzionali degli organi di amministrazione degli istituti per il diritto allo studio universitario (I.Di.S.U.) di cui ai punti 1 e 2, comma 1 dell'articolo 5 della legge [...]
Art. 3.      1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 1, alla gestione degli interventi a favore degli studenti della terza università degli studi di Roma e [...]
Art. 4.      1. Allo scopo di assicurare la prosecuzione di attività culturali affidate in gestione, gli istituti per il diritto allo studio universitario (I.Di.S.U.) di cui al comma 1 dell'articolo 5, della [...]
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul [...]


§ 5.13.24 - Legge Regionale 27 aprile 1993, n. 24.

Norme transitorie in materia di diritto allo studio universitario.

(B.U. 10 maggio 1993, n. 13).

 

Art. 1.

     1. Nelle more della emanazione della legge regionale di adeguamento della vigente normativa in materia di diritto allo studio universitario ai nuovi principi fondamentali determinati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e, in particolare, della definizione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25, della citata legge in relazione all'eventuale aggregazione delle università con sede in Roma al fine della costituzione di un unico organismo di gestione, si applicano le disposizioni transitorie di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2.

     1. I compiti istituzionali degli organi di amministrazione degli istituti per il diritto allo studio universitario (I.Di.S.U.) di cui ai punti 1 e 2, comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, sono transitoriamente svolti, per ciascun ente, da un Commissario, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima sentita la competente commissione consiliare permanente.

     2. I Commissari nominati ai sensi del comma 1 devono rilasciare, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, una dichiarazione sull'inesistenza o l'avvenuta rimozione delle cause di incompatibilità indicate nell'articolo 77-septies del regolamento del Consiglio regionale approvato con deliberazione consiliare 16 maggio 1973, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle condizioni indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), del comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

     3. I Commissari di cui al presente articolo durano in carica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 1 [1].

 

     Art. 3.

     1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 1, alla gestione degli interventi a favore degli studenti della terza università degli studi di Roma e dell'Accademia di belle arti di Roma provvede l'I.Di.S.U. dell'università "La Sapienza" e dell'Istituto superiore di educazione fisica I.S.E.F. di Roma, alla gestione degli interventi a favore degli studenti del libero istituto universitario Campus Bio-Medico provvede l'I.Di.S.U. dell'università di Tor Vergata Roma, mentre alla gestione degli interventi a favore degli studenti delle restanti accademie provvedono gli II.Di.S.U. presenti nel territorio provinciale in cui hanno rispettivamente sede le accademie stesse [2].

 

     Art. 4.

     1. Allo scopo di assicurare la prosecuzione di attività culturali affidate in gestione, gli istituti per il diritto allo studio universitario (I.Di.S.U.) di cui al comma 1 dell'articolo 5, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, sono autorizzati a protrarre i rapporti convenzionali con gli enti gestori fino alla durata in carica dei commissari di cui all'articolo 2 [3].

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1993, n. 73.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 1993, n. 73.

[3] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 20 dicembre 1993, n. 73.