§ 2.6.24 - Legge Regionale 30 marzo 1993, n. 17.
Scioglimento del consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A.L. e nomina del commissario straordinario.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:30/03/1993
Numero:17


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 2.6.24 - Legge Regionale 30 marzo 1993, n. 17. [1]

Scioglimento del consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A.L. e nomina del commissario straordinario.

(B.U. 1 aprile 1993, n. 9, S.O. n. 4).

 

Art. 1.

     1. In attesa della legge regionale di revisione della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, il consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) è sciolto.

     2. La gestione straordinaria dell'ente è assicurata da un commissario nominato dalla Giunta regionale.

     3. La gestione straordinaria non può durare più di sei mesi.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.