§ 5.1.38 - L.R. 10 aprile 1985, n. 35. - Servizio di soccorso aereo
sanitario di emergenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria ed ospedaliera
Data:10/04/1985
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Trasporto aereo per esigenze istituzionali). La Regione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano regionale di utilizzazione di mezzi di [...]
Art. 2.  (Soccorso sanitario a mezzo aeromobili). 1. L'organizzazione del servizio di soccorso aereo sanitario di emergenza rientra, ai sensi degli articoli 5, 10 e 11 della legge regionale 27 dicembre 1979, [...]
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie). Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 600 milioni in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 1985.
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a [...]


§ 5.1.38 - L.R. 10 aprile 1985, n. 35. - Servizio di soccorso aereo

sanitario di emergenza.

(B.U. 20 aprile 1985, n. 11).

 

Art. 1. (Trasporto aereo per esigenze istituzionali). La Regione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano regionale di utilizzazione di mezzi di trasporto aerei per le proprie attività istituzionali.

 

     Art. 2. (Soccorso sanitario a mezzo aeromobili). 1. L'organizzazione del servizio di soccorso aereo sanitario di emergenza rientra, ai sensi degli articoli 5, 10 e 11 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 101 nel quadro generale della programmazione sanitaria regionale.

     2. La Giunta regionale è autorizzata anche in assenza del piano sulla emergenza di cui al precedente comma, sentita la commissione consiliare permanente per la sanità, ad indire una gara con le modalità previste dalla legislazione vigente [1].

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie). Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 600 milioni in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 1985.

     Alla della spesa di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto in termini di competenza e di cassa nel capitolo n. 31001 del bilancio 1985.

     La suddetta somma di L. 600 milioni è iscritta in termini di competenza e di cassa al capitolo n. 13860 che viene istituito nel bilancio 1985 con la denominazione: «Spese per l'affidamento all'Automobil Club di Roma di un servizio di soccorso aereo nel Lazio».

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 aprile 1991, n. 17, dichiarata urgente (B.U. n. 13 del 10 maggio 1991).