§ 5.13.6 - L.R. 6 settembre 1975, n. 77. - Disposizioni in materia di
assistenza scolastica e di diritto allo studio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.13 assistenza scolastica
Data:06/09/1975
Numero:77


Sommario
Art. 1.  (Obiettivi). Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, la Regione e gli Enti da essa delegati promuovono ed attuano i servizi previsti dalla presente legge, in modo da [...]
Art. 2.  (Servizi a favore delle scuole materne e d'obbligo). Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 sono promossi, nella fascia della scuola materna e dell'obbligo, i seguenti servizi:
Art. 3.  (Servizi a favore delle scuole secondarie superiori). Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 sono promossi, nella fascia delle scuole di istruzione secondaria superiore ed [...]
Art. 4.  (Competenze degli organi regionali). Il Consiglio regionale emana direttive generali al fine di adeguare l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle finalità prioritarie individuate nei [...]
Art. 5.  (Funzioni delegate). Sono delegate ai Comuni le funzioni di cui all'articolo 2, fatta eccezione per quelle indicate alle lettere i), l), o).
Art. 6.  (Criteri per l'esercizio della delega). Gli Enti delegati esercitano la delega nel quadro degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dai piano annuale regionale.
Art. 7.  (Funzioni non delegate, interventi straordinari e integrativi). La Giunta regionale cura l'esecuzione dei servizi non delegati anche mediante la concessione di contributi a singoli Enti locali od [...]
Art. 8.  (Piano annuale regionale). Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta formulata sulla base delle domande presentate e dei dati forniti dagli Enti delegati, il Piano per l'attuazione [...]
Art. 9.  (Piano annuale comprensoriale). Entro il mese di giugno di ogni anno, ciascun Ente di cui all'art. 5, secondo e terzo comma, acquisito il parere del Consiglio scolastico distrettuale, deve [...]
Art. 10.  (Piano annuale comunale). I Comuni, sentito il Consiglio scolastico distrettuale ed i Consigli di circolo e di istituto, deliberano, entro il mese di giugno di ogni anno, nel rispetto delle priorità [...]
Art. 11.  (Controllo). Il controllo sugli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate è esercitato, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, dall'organo regionale di controllo degli Enti locali [...]
Art. 12.  (Potere sostitutivo). La funzione di vigilanza sullo svolgimento delle funzioni delegate spetta alla Giunta regionale.
Art. 13.  (Testi e materiale didattico). Nell'assegnazione gratuita dei testi, libri ed altri strumenti didattici ad uso individuale di cui agli articoli 2, lett. a), e 3, lett. a), che può essere effettuata [...]
Art. 14.  Gli interventi di cui all'art. 2, lett. d) possono consistere anche nei contributi alle scuole materne private che organizzino servizi destinati a favorire la frequenza degli alunni di disagiate [...]
Art. 15.  (Servizi di trasporto). Gli interventi di cui agli artt. 2 lett. g) e 3 lett. d), possono tradursi in servizi gratuiti di trasporto, in rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio e in altre [...]
Art. 16.  (Servizi per handicappati). Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, lett. e), gli interventi previsti dagli artt. 2, lettera h), e 3, lett. e), sono a favore dei minorati fisici, [...]
Art. 17.  (Residenze e convitti). I posti gratuiti e semigratuiti nei convitti e pensionati, sia pubblici che privati - che possono consistere anche in contributi in danaro - sono assegnati dagli Enti [...]
Art. 18.  (Assicurazione). Le assicurazioni di cui agli artt. 2, lett. o) e 3, lett. l), coprono dai rischi di infortunio gli alunni delle scuole di cui all'ultimo comma dell'art. 1, nonché il personale [...]
Art. 19.  (Disciplina transitoria degli interventi). Gli interventi relativi all'anno scolastico 1974-1975 continuano ad essere regolati dalle vigenti disposizioni.
Art. 20.  (Conferma borse di studio pluriennale). Sono confermate fino al loro esaurimento le borse di studio pluriennali già assegnate ai sensi dell'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073
Art. 21.  (Intervento straordinario). La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle Province i fondi già destinati alla concessione di nuove borse di studio per l'anno scolastico 1973-1974, quale [...]
Art. 22.  (Indagini e studi). Al fine di rendere i servizi di cui alla presente legge meglio rispondenti alle necessità ambientali, socio- economiche e personali degli alunni, la Regione promuove ricerche ed [...]
Art. 23.  (Rimborso spese per funzioni delegate). Per far fronte alle spese da sostenere per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, ciascun Ente delegato potrà trattenere a titolo [...]
Art. 24.  (Personale regionale a disposizione). La Regione può disporre la messa a disposizione di personale regionale agli Enti delegati per lo svolgimento delle funzioni delegate.
Art. 25.  (Personale assegnato ai Patronati scolastici). Gli insegnanti elementari di ruolo assegnati ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213
Art. 26.  (Abrogazione disposizioni precedenti). Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.
Art. 27.  (Norme finanziarie). Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 10.000.000.000 che sarà iscritta nel cap. 1250 da istituirsi nello stato di previsione della spesa del [...]


§ 5.13.6 - L.R. 6 settembre 1975, n. 77. - Disposizioni in materia di

assistenza scolastica e di diritto allo studio.

(B.U. 16 settembre 1975, n. 25, S.O.).

 

Titolo I

FINALITA' DELLA LEGGE

 

Art. 1. (Obiettivi). Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, la Regione e gli Enti da essa delegati promuovono ed attuano i servizi previsti dalla presente legge, in modo da perseguire i seguenti obiettivi:

     a) rimuovere le cause di condizionamento precoce e di disuguaglianza sociale che impediscono l'effettivo esercizio del diritto allo studio;

     b) eliminare l'evasione e la ripetenza nell'ambito della scuola dell'obbligo;

     c) garantire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli privi di mezzi;

     d) favorire il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso alla scuola da parte dei lavoratori;

     e) assicurare ai minori in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, ai disadattati ed agli invalidi l'inserimento nelle normali strutture scolastiche e comunque l'assolvimento dell'obbligo scolastico e facilitare loro la frequenza alle scuole di istruzione secondaria superiore;

     f) garantire, attraverso la predisposizione di servizi collettivi e di azioni di sostegno didattico, la piena ed omogenea funzionalità educativa di tutte le scuole ed in particolare di quelle situate in zone depresse o la cui localizzazione ponga gli alunni in condizioni di inferiorità.

     I servizi di cui alla presente legge sono destinati agli alunni delle scuole statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, nonché agli alunni delle scuole materne statali e non statali.

 

     Art. 2. (Servizi a favore delle scuole materne e d'obbligo). Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 sono promossi, nella fascia della scuola materna e dell'obbligo, i seguenti servizi:

     a) fornitura gratuita di libri e di altri strumenti didattici individuali agli alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche;

     b) fornitura gratuita di libri a favore delle biblioteche di classe e di istituto e di ogni altro materiale didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica;

     c) attività parascolastica in attesa dell'attuazione della scuola dell'obbligo a tempo pieno e acquisto di materiale per tali attività;

     d) interventi per favorire la frequenza alle scuole materne;

     e) assistenza sociale e provvidenze, anche economiche, per eliminare casi di evasione e di inadempienza all'obbligo scolastico;

     f) mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;

     g) trasporti gratuiti ed altre facilitazioni di viaggio;

     h) assistenze e provvidenze particolari per i minorati, i disadattati e gli invalidi;

     i) servizi sociali e psicopedagogici per l'orientamento delle famiglie e degli alunni;

     l) iniziative per l'aggiornamento degli insegnanti e per la qualificazione degli educatori da attuarsi avvalendosi dei distretti scolastici, nonché degli istituti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 [1];

     m) iniziative per la qualificazione degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge;

     n) servizi di sostegno didattico e di recupero del rendimento scolastico da svolgersi avvalendosi dei Consigli di circolo o di istituto;

     o) assicurazione degli alunni per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche ed al trasporto;

     p) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.

 

     Art. 3. (Servizi a favore delle scuole secondarie superiori). Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 sono promossi, nella fascia delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi gli istituti professionali, le scuole magistrali ed i conservatori musicali, i seguenti servizi:

     a) fornitura gratuita di libri e di altri strumenti didattici individuali agli alunni capaci e meritevoli appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche;

     b) fornitura gratuita di libri a favore delle biblioteche di classe e di istituto e di ogni altro materiale didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica;

     c) mensa scolastica od altri interventi sostitutivi;

     d) trasporti gratuiti ed altre facilitazioni di viaggio;

     e) assistenze e provvidenze particolari per i minorati, disadattati e gli invalidi;

f) servizi sociali e psicopedagogici per l'orientamento delle famiglie e degli alunni;

     g) iniziative per l'aggiornamento degli insegnanti e per la qualificazione degli educatori da attuarsi avvalendosi dei distretti scolastici, nonché degli istituti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

     h) iniziative per la qualificazione degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge;

     i) servizi di sostegno didattico e di recupero del rendimento scolastico da svolgersi avvalendosi dei Consigli di istituto;

     l) assicurazione a favore degli alunni per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche ed al trasporto;

     m) istituzione di residenze e convitti studenteschi e assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti nei convitti, nonché interventi a favore degli alunni ospiti di convitti gestiti da Enti o privati;

     n) ogni forma di assistenza volta a garantire ai capaci e meritevoli privi di mezzi, il proseguimento degli studi anche mediante la concessione di assegni di studio;

     o) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.

 

Titolo II

DELEGA DELLE FUNZIONI

 

     Art. 4. (Competenze degli organi regionali). Il Consiglio regionale emana direttive generali al fine di adeguare l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle finalità prioritarie individuate nei piani e programmi della Regione.

     La Giunta regionale esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per il migliore svolgimento delle funzioni delegate.

 

     Art. 5. (Funzioni delegate). Sono delegate ai Comuni le funzioni di cui all'articolo 2, fatta eccezione per quelle indicate alle lettere i), l), o).

     Le funzioni di cui all'art. 3, fatta eccezione per quelle indicate alle lettere f), g) l), sono delegate ai Consorzi comprensoriali dei Comuni e delle Province interessate che verranno costituiti su iniziativa della Regione, sentite le Province, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge in conformità agli ambiti territoriali dei distretti scolastici.

     Fino all'entrata in attività dei Consorzi le funzioni di cui al comma precedente sono delegate alle Province.

     Le funzioni di cui all'art. 2 lettera i) e all'articolo 3 lettera f) sono riservate alla Regione fino alla istituzione delle unità locali per i servizi sociali e sanitari.

 

     Art. 6. (Criteri per l'esercizio della delega). Gli Enti delegati esercitano la delega nel quadro degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dai piano annuale regionale.

     In particolare:

     a) deliberano le modalità di realizzazione dei servizi, acquisito il parere del Consiglio scolastico distrettuale di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477 [2];

     b) attuano una ricomposizione organica delle funzioni in materia di assistenza scolastica;

     c) realizzano una adeguata articolazione territoriale degli interventi.

     A questo fine e per realizzare una migliore funzionalità dei servizi ed una riduzione dei costi, gli Enti delegati possono unirsi in Consorzio oppure convenzionarsi tra loro. i grandi Comuni si avvalgono nell'esercizio delle funzioni delegate degli organi di decentramento circoscrizionali.

 

     Art. 7. (Funzioni non delegate, interventi straordinari e integrativi). La Giunta regionale cura l'esecuzione dei servizi non delegati anche mediante la concessione di contributi a singoli Enti locali od altri Enti particolarmente idonei, sentita la Commissione consiliare competente.

     La Regione può avvalersi dei distretti scolastici, costituiti ai sensi della legge 30 luglio 1973, n. 477 [2], quali organi di promozione e di consulenza nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge citata.

     Al fine di provvedere ad esigenze di carattere straordinario o temporaneo, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può intervenire direttamente a sostegno degli altri servizi di cui agli artt. 2 e 3.

     E' riservata a tal fine alla Giunta una quota non superiore all'8% del totale delle somme attribuite agli Enti delegati.

 

Titolo III

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 8. (Piano annuale regionale). Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta formulata sulla base delle domande presentate e dei dati forniti dagli Enti delegati, il Piano per l'attuazione del diritto allo studio e dell'assistenza scolastica relativo all'anno scolastico successivo, entro il mese di febbraio di ogni anno.

     Il piano di cui al comma precedente, nell'ambito della programmazione regionale, indica le finalità da raggiungere in via prioritaria, con particolare riferimento ai servizi collettivi quali trasporto, mensa, biblioteche di classe o di istituto e determina:

     a) la somma da assegnare al Comune di Roma per l'esercizio delle funzioni delegate;

     b) le somme, articolate per provincia, da assegnare agli altri Comuni per l'esercizio delle funzioni delegate;

     c) la somma da assegnare a ciascun Consorzio di cui all'articolo 5 della presente legge, ovvero a ciascuna provincia fino alla costituzione dei Consorzi medesimi, per l'esercizio delle funzioni delegate;

     d) le somme destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7.

     La determinazione delle somme di cui al precedente comma verrà effettuata tenendo conto:

     1) della popolazione in età scolastica;

     2) della popolazione agricola e montana residente;

     3) della estensione del territorio interessato;

     4) della distribuzione della popolazione nel territorio medesimo;

     5) degli indirizzi e delle priorità indicate nel piano annuale regionale.

     Le somme destinate all'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo, sono ripartite ed erogate dalla Giunta regionale.

     Gli Enti delegati sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti per la formulazione del piano di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 9. (Piano annuale comprensoriale). Entro il mese di giugno di ogni anno, ciascun Ente di cui all'art. 5, secondo e terzo comma, acquisito il parere del Consiglio scolastico distrettuale, deve provvedere a deliberare, nel rispetto delle priorità indicate nel piano regionale, il piano di utilizzazione della somma ad esso assegnata, tenendo conto degli interventi a carico del proprio bilancio. Il piano determina l'impiego delle disponibilità finanziarie ed è articolato secondo le voci di cui all'art. 3.

     Copia della deliberazione di cui al comma precedente è trasmessa alla Giunta regionale ed ai Comuni del Consorzio.

 

     Art. 10. (Piano annuale comunale). I Comuni, sentito il Consiglio scolastico distrettuale ed i Consigli di circolo e di istituto, deliberano, entro il mese di giugno di ogni anno, nel rispetto delle priorità indicate nel piano regionale, sull'impiego dei mezzi finanziari agli stessi assegnati per la realizzazione dei servizi di cui all'art. 2, coordinando le attività svolte nello esercizio della delega con quelle a carico del proprio bilancio.

 

     Art. 11. (Controllo). Il controllo sugli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate è esercitato, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, dall'organo regionale di controllo degli Enti locali territorialmente competente.

     Gli Enti delegati sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno scolastico precedente.

     La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione generale.

     Le somme non impegnate dagli enti delegati sono utilizzate nell'anno scolastico successivo a condizione che vengano destinate ad interventi che non comportano spese per il personale [3].

 

     Art. 12. (Potere sostitutivo). La funzione di vigilanza sullo svolgimento delle funzioni delegate spetta alla Giunta regionale.

     Qualora gli Enti interessati non adempiano allo espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentiti i medesimi e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti di competenza degli Enti stessi.

 

Titolo IV

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI

 

     Art. 13. (Testi e materiale didattico). Nell'assegnazione gratuita dei testi, libri ed altri strumenti didattici ad uso individuale di cui agli articoli 2, lett. a), e 3, lett. a), che può essere effettuata anche a titolo di comodato, si dovrà tener conto della classe di frequenza dell'alunno e delle condizioni economiche della sua famiglia.

     Per l'acquisto dei testi a favore delle biblioteche di classe o di istituto e di altro materiale diretto a favorire la sperimentazione didattica, di cui agli artt. 2, lett. b) e 3) lett. b), si terrà conto delle proposte dei Consigli di circolo o di istituto, ovvero, dove questi manchino, degli insegnanti e degli studenti.

 

     Art. 14. Gli interventi di cui all'art. 2, lett. d) possono consistere anche nei contributi alle scuole materne private che organizzino servizi destinati a favorire la frequenza degli alunni di disagiate condizioni economiche e che assicurino finalità ed orientamenti dell'attività educativa corrispondenti allo spirito ed ai principi delle vigenti leggi e garantiscano, inoltre, una assistenza corrispondente ai criteri della scuola materna statale.

     I contributi di cui al comma precedente saranno concessi sulla base di un programma formulato dalla direzione della scuola di intesa con i rappresentanti dei genitori degli alunni eletti dagli stessi in ragione di due genitori per ogni sezione di scuola materna.

     I distretti scolastici sono tenuti ad assicurarsi della rispondenza delle scuole materne private a quanto stabilito dai precedenti commi.

     In attesa della costituzione dei distretti scolastici provvede in merito la Regione.

     Le scuole materne private alle quali sono concessi contributi presentano al Comune al termine dell'anno scolastico una relazione sull'attività assistenziale svolta ed il rendiconto delle spese sostenute.

 

     Art. 15. (Servizi di trasporto). Gli interventi di cui agli artt. 2 lett. g) e 3 lett. d), possono tradursi in servizi gratuiti di trasporto, in rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio e in altre facilitazioni o provvidenze.

     Il piano di riparto di cui al quarto comma dell'articolo 8 può prevedere anche l'assegnazione di somme per l'acquisto di scuola-bus.

 

     Art. 16. (Servizi per handicappati). Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, lett. e), gli interventi previsti dagli artt. 2, lettera h), e 3, lett. e), sono a favore dei minorati fisici, psichici e sensoriali, dei disadattati sociali, degli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché a favore dei ciechi e dei sordomuti e possono tradursi anche in servizi di trasporto, lezioni individuali o collettive aventi carattere integrativo, fornitura di mezzi e strumenti didattici particolari, riserve di posti nei convitti e residenze.

     Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati di intesa con i servizi socio-sanitari territorialmente competenti; per l'attuazione dell'intervento consistente in lezioni individuali o collettive di cui al comma precedente gli Enti delegati si avvalgono dei Consigli di circolo o di istituto.

 

     Art. 17. (Residenze e convitti). I posti gratuiti e semigratuiti nei convitti e pensionati, sia pubblici che privati - che possono consistere anche in contributi in danaro - sono assegnati dagli Enti delegati agli alunni residenti fuori sede, mediante concorso per soli titoli; nel determinare i criteri di valutazione di detti titoli deve tenersi conto delle condizioni economiche delle famiglie degli alunni e del medico scolastico.

 

     Art. 18. (Assicurazione). Le assicurazioni di cui agli artt. 2, lett. o) e 3, lett. l), coprono dai rischi di infortunio gli alunni delle scuole di cui all'ultimo comma dell'art. 1, nonché il personale adibito alla vigilanza degli stessi durante il trasporto.

     L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi all'alunno nel tratto da casa a scuola e viceversa, nel corso delle attività didattiche o di attività culturali, ricreative e sportive promosse dalle autorità scolastiche o col consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico, compresi i percorsi per accedere alle attività stesse; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli alunni e del personale di vigilanza da casa a scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo esso avvenga.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 19. (Disciplina transitoria degli interventi). Gli interventi relativi all'anno scolastico 1974-1975 continuano ad essere regolati dalle vigenti disposizioni.

     In deroga al disposto dell'art. 2 della legge regionale n. 5 del 1° settembre 1972, i relativi provvedimenti sono adottati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare pubblica istruzione.

     Per l'anno scolastico 1974-1975, la Giunta regionale; sentita la Commissione consiliare pubblica istruzione, è autorizzata ad effettuare un intervento per la concessione di assegni di studio agli studenti delle scuole secondarie superiori ed artistiche. Gli assegni sono conferiti dalle Province mediante concorso per titoli da bandirsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con l'osservanza delle disposizioni contenute nel successivo art. 21.

 

     Art. 20. (Conferma borse di studio pluriennale). Sono confermate fino al loro esaurimento le borse di studio pluriennali già assegnate ai sensi dell'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 [4] e dell'art. 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 [5], a condizione che i beneficiari conseguano la promozione alla classe successiva per scrutinio finale o per esami sostenuti in unica sessione e sempre che sussistano nei confronti degli stessi le disagiate condizioni di famiglia.

     Ai fini della conferma della borsa di studio si considerano sussistere le disagiate condizioni economiche di famiglia quando l'imposta annua sul reddito del nucleo familiare, al netto delle detrazioni di legge, non superi lire 170.000.

     Gli accertamenti relativi alle condizioni cui è subordinata la conferma sono compiuti dalle Province, le quali provvedono al pagamento degli aventi diritto con i fondi assegnati con la presente legge.

     La borsa di studio è erogata in unica soluzione previa certificazione di frequenza.

 

     Art. 21. (Intervento straordinario). La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle Province i fondi già destinati alla concessione di nuove borse di studio per l'anno scolastico 1973-1974, quale intervento straordinario per la concessione di assegni-premio agli alunni di disagiate condizioni economiche, capaci e meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, che nell'anno scolastico 1973-1974 hanno conseguito la promozione per scrutinio finale nella sessione estiva.

     I premi sono assegnati dalle Province mediante concorso per titoli da bandirsi nel termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     In detto bando le Province stabiliscono l'importo dei premi e le modalità di assegnazione, nonché determinano i criteri di valutazione dei titoli, i quali devono tener conto delle condizioni economiche e sociali della famiglia e del merito scolastico.

 

     Art. 22. (Indagini e studi). Al fine di rendere i servizi di cui alla presente legge meglio rispondenti alle necessità ambientali, socio- economiche e personali degli alunni, la Regione promuove ricerche ed indagini e ne cura la pubblicazione e la diffusione promuove altresì e partecipa ad incontri di studio, convegni e congressi; a tal fine la Regione può servirsi anche degli istituti di ricerca di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477 [6] e successivi decreti delegati.

 

     Art. 23. (Rimborso spese per funzioni delegate). Per far fronte alle spese da sostenere per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, ciascun Ente delegato potrà trattenere a titolo di rimborso una somma non superiore al 2% del totale delle somme ad esso assegnate.

 

     Art. 24. (Personale regionale a disposizione). La Regione può disporre la messa a disposizione di personale regionale agli Enti delegati per lo svolgimento delle funzioni delegate.

     Per la gestione dei servizi di cui alla presente legge non è consentita l'assunzione di personale, da parte degli Enti delegati, oltre a quello già adibito ai servizi stessi, salvo casi di comprovata necessità da sottoporre alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

 

     Art. 25. (Personale assegnato ai Patronati scolastici). Gli insegnanti elementari di ruolo assegnati ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 [7], alle direzioni didattiche per servizi da svolgere presso i Patronati scolastici e i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici - qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 6, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 - potranno presentare domanda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per svolgere la loro attività nei servizi ristrutturati dalla Regione, con le destinazioni corrispondenti alle scelte di programmazione nella materia, fermo restando lo stato giuridico ed economico in atto goduto [8].

 

     Art. 26. (Abrogazione disposizioni precedenti). Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 27. (Norme finanziarie). Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 10.000.000.000 che sarà iscritta nel cap. 1250 da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 con la seguente denominazione «Interventi per attività di assistenza scolastica e di diritto allo studio».

     Alla spesa prevista nel precedente comma si farà fronte quanto a L. 6.639.400.000 mediante la soppressione dei capitoli 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 del bilancio 1975 e quanto a L. 3.360.600.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1963 del bilancio medesimo.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con i propri decreti, su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio [9].

 

 


[1] G.U. 13/9/1974, n. 239 (S.O.), «Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti».

[2] G.U. 16/8/1973, n. 211, «Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato».

[2] G.U. 16/8/1973, n. 211, «Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato».

[3] Comma aggiunto dalla L.R. 21/1/1977, n. 3, art. 1.

[4] G.U. 8/8/1972, n. 199, «Provvedimenti per lo sviluppo delle scuole nel triennio dal 1962 al 1965».

[5] G.U. 15/11/1966, n. 286, «Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970».

[6] G.U. 16/8/1973, n. 211, «Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato».

[7] G.U. 23/12/1967, n. 320, «Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria».

[8] Le norme di cui al presente articolo in contrasto con le disposizioni della L.R. 23/12/1976, n. 65, sono abrogate ai sensi dell'art. 2 della predetta legge.

[9] Facoltà utilizzata dalla L.R. 21/1/1977, n. 3, artt. 2 e 3 per l'anno 1976.