§ 4.5.35 - L.R. 9 dicembre 1986, n. 51.
Modifiche alla legge regionale 20 maggio 1977, n. 16, concernente: «Istituzione di servizi di trasporto per il personale della Regione Lazio».


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:09/12/1986
Numero:51


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge per l'esercizio 1986, si fa fronte mediante utilizzazione delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sul [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione [...]


§ 4.5.35 - L.R. 9 dicembre 1986, n. 51.

Modifiche alla legge regionale 20 maggio 1977, n. 16, concernente: «Istituzione di servizi di trasporto per il personale della Regione Lazio».

(B.U. 13 dicembre 1986, n. 34 - S.O. n, 1).

 

Art. 1.

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge per l'esercizio 1986, si fa fronte mediante utilizzazione delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sul capitolo n. 27280 del bilancio della Regione per l'anno medesimo e trasferimento delle stesse nel capitolo n. 26009, di nuova istituzione, che assume la denominazione: «Somministrazione al Consiglio regionale delle somme destinate ai servizi di trasporto per il personale regionale».

     La spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni finanziari successivi sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.