§ 4.5.3 - L.R. 29 maggio 1973, n. 22. - Modifiche ed integrazioni della
legge regionale 21 marzo 1973. n. 11.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:29/05/1973
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Omissis).
Art. 2.  Alla copertura dell'onere di cinque miliardi di cui al precedente articolo si provvede mediante l'accensione di uno o più mutui passivi al tasso annuo non superiore all'8% da estinguersi in quaranta [...]
Art. 3.  L'art. 5 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11 è abrogato.
Art. 4.  Alla copertura della spesa di lire cinque miliardi prevista dall'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11, si provvede con l'incremento, dal primo gennaio 1974, della tassa regionale di [...]


§ 4.5.3 - L.R. 29 maggio 1973, n. 22. - Modifiche ed integrazioni della

legge regionale 21 marzo 1973. n. 11.

(B.U. 22 giugno 1973,, n. 16).

 

Art. 1. (Omissis). [1].

 

     Art. 2. Alla copertura dell'onere di cinque miliardi di cui al precedente articolo si provvede mediante l'accensione di uno o più mutui passivi al tasso annuo non superiore all'8% da estinguersi in quaranta semestralità costanti posticipate.

     Alla spesa di L. 250 milioni derivanti dall'ammortamento dei mutui predetti per l'anno 1973 si provvede mediante riduzione del fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 1963 del medesimo stato di previsione della spesa; alla maggiore spesa di L. 250 milioni per l'anno 1974 e successivi si farà fronte con il previsto incremento naturale della quota del fondo comune attribuita alla Regione dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 3. L'art. 5 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11 è abrogato.

 

     Art. 4. Alla copertura della spesa di lire cinque miliardi prevista dall'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11, si provvede con l'incremento, dal primo gennaio 1974, della tassa regionale di circolazione derivante dall'applicazione del primo comma dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 3 della L.R. 31/1974.