§ 6.1.1 - L.R. 28 dicembre 1971, n. 1. - Istituzione tributi propri della
Regione Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:28/12/1971
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Istituzione). Sono istituiti nella Regione Lazio, ai sensi dell'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281
Art. 2.  (Decorrenza). I tributi di cui alle lettere a), c), e d) del precedente articolo sono istituiti con decorrenza dal 1° gennaio 1972.
Art. 3.  (Oggetto). L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, [...]
Art. 4.  (Aliquota). L'ammontare dell'imposta è determinato nella misura del 300 per cento del canone di concessione
Art. 5.  (Accertamento, liquidazione e riscossione). L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della Regione, dagli [...]
Art. 6.  (Oggetto). Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello [...]
Art. 7.  (Aliquota). Nella prima applicazione delle tasse l'ammontare è determinato in misura pari al 100 per cento delle corrispondenti tasse erariali.
Art. 8.  (Accertamento, liquidazione e riscossione). All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad [...]
Art. 9.  (Oggetto). La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione, nonché a quelli per [...]
Art. 10.  (Soggetto passivo). La tassa regionale di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo e dell'autoscafo.
Art. 11.  (Rinnovazione dell'immatricolazione). La rinnovazione dell'immatricolazione in una provincia compresa nel territorio della Regione Lazio di un veicolo o di un autoscafo, già immatricolato in una [...]
Art. 12.  (Aliquota). L'aliquota della tassa regionale di circolazione è determinata nella misura del 110 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del secondo e sesto comma dell'articolo [...]
Art. 13.  (Accertamento, liquidazione e riscossione). La tassa regionale di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa [...]
Art. 14.  (Oggetto). Sono soggetti alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche regionali di qualsiasi natura, nonché le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio a favore [...]
Art. 15.  (Soggetto passivo). La tassa è dovuta dal titolare della concessione.
Art. 16.  (Occupazioni). Le occupazioni sono permanenti o temporanee.
Art. 17.  (Ammontare delle tasse). L'ammontare delle tasse è determinato in misura pari al 100 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree [...]
Art. 18.  (Accertamento, liquidazione e riscossione). All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per [...]
Art. 19.  (Esazione coattiva). Per l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, delle tasse sulle concessioni regionali e della [...]
Art. 20.  (Ricorsi e sanzioni). Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione nonché per il rimborso dei tributi regionali, può essere proposto, in [...]
Art. 21.  (Applicazione della tassa regionale di circolazione nell'anno 1972). Gli autoveicoli e gli autoscafi, immatricolati nella circoscrizione della Regione, non sono soggetti alla tassa regionale di [...]
Art. 22.  (Entrata in vigore). La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini previsti, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 6.1.1 - L.R. 28 dicembre 1971, n. 1. - Istituzione tributi propri della

Regione Lazio.

(B.U. 28 dicembre 1971, n. 13).

 

Titolo I

TRIBUTI PROPRI

 

Capo I

GENERALITA'

 

Art. 1. (Istituzione). Sono istituiti nella Regione Lazio, ai sensi dell'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 [1], i seguenti tributi:

     a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

     b) tasse sulle concessioni regionali;

     c) tassa di circolazione;

     d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche [2].

 

     Art. 2. (Decorrenza). I tributi di cui alle lettere a), c), e d) del precedente articolo sono istituiti con decorrenza dal 1° gennaio 1972.

     Le tasse sulle concessioni regionali sono istituite, per i singoli atti e provvedimenti che vi sono soggetti, dalla data di entrata in vigore delle leggi dello Stato che regolano il passaggio alle regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata all'art. 117 della Costituzione.

 

Capo II

  IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO

INDISPONIBILE

 

     Art. 3. (Oggetto). L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

 

     Art. 4. (Aliquota). L'ammontare dell'imposta è determinato nella misura del 300 per cento del canone di concessione [3].

 

     Art. 5. (Accertamento, liquidazione e riscossione). L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

 

Capo III

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI [2]

 

     Art. 6. (Oggetto). Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121 [4] e successive modificazioni.

     L'atto amministrativo emesso da una diversa Regione, per il quale sia stata già pagata la tassa di concessione regionale, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla Regione Lazio anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti nel suo territorio.

 

     Art. 7. (Aliquota). Nella prima applicazione delle tasse l'ammontare è determinato in misura pari al 100 per cento delle corrispondenti tasse erariali.

 

     Art. 8. (Accertamento, liquidazione e riscossione). All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa sulle concessioni governative.

 

Capo IV

TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

 

     Art. 9. (Oggetto). La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nella Regione.

 

     Art. 10. (Soggetto passivo). La tassa regionale di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo e dell'autoscafo.

     In caso di vendita a rate con riserva di proprietà, la tassa è dovuta dall'acquirente.

 

     Art. 11. (Rinnovazione dell'immatricolazione). La rinnovazione dell'immatricolazione in una provincia compresa nel territorio della Regione Lazio di un veicolo o di un autoscafo, già immatricolato in una provincia di altra Regione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata riscossa dalla Regione di provenienza.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche in caso di trasferimento di residenza da altra Regione nell'ambito della Regione Lazio, nei confronti del proprietario di un veicolo o di un autoscafo per il quale non occorre il documento di circolazione.

 

     Art. 12. (Aliquota). L'aliquota della tassa regionale di circolazione è determinata nella misura del 110 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del secondo e sesto comma dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     L'aliquota suddetta è ulteriormente aumentata del 5 per cento a norma del terzo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 281 del 1970, per le seguenti categorie di veicoli:

     a) autobus ad uso privato;

     b) autoscafi ad uso privato;

     c) autovetture superiori a 25 cavalli fiscali;

     d) autovetture ad uso noleggio di rimessa;

     e) rimorchi ad uso abitazione;

     f) autoveicoli attrezzati per campeggio;

     g) motocicli superiori a 6 cavalli fiscali [5] [6].

 

     Art. 13. (Accertamento, liquidazione e riscossione). La tassa regionale di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione.

 

Capo V

TASSA REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

 

     Art. 14. (Oggetto). Sono soggetti alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche regionali di qualsiasi natura, nonché le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio a favore della Regione.

     Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo delle strade regionali, ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile e dell'energia elettrica gestito in regime di concessione amministrativa.

 

     Art. 15. (Soggetto passivo). La tassa è dovuta dal titolare della concessione.

     La revoca della concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali dà diritto alla restituzione della tassa relativa al periodo di mancata utilizzazione.

 

     Art. 16. (Occupazioni). Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

     Sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore ad un anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; le altre sono temporanee.

 

     Art. 17. (Ammontare delle tasse). L'ammontare delle tasse è determinato in misura pari al 100 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province.

 

     Art. 18. (Accertamento, liquidazione e riscossione). All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

     A tal fine ogni atto di concessione regionale viene trasmesso in copia entro 10 giorni dalla sua emanazione alla provincia competente.

     Per le occupazioni permanenti la riscossione della tassa avviene mediante ruoli compilati dalle provincie e trasmessi in riscossione agli esattori con gli obblighi ed i privilegi di cui al D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 [7], e al D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858 [8] e successive modificazioni.

     I ricevitori provinciali verseranno, nei modi e termini previsti dalla legge, le somme relative alla tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali alla tesoreria regionale.

     Per le occupazioni temporanee la tassa è riscossa direttamente dai tesorieri provinciali che effettueranno il versamento alla tesoreria regionale.

     I ricevitori ed i tesorieri provinciali devono altresì trasmettere al Presidente della Giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti.

 

Titolo II

ESAZIONE COATTIVA

 

     Art. 19. (Esazione coattiva). Per l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, delle tasse sulle concessioni regionali e della tassa regionale di circolazione si applicano le disposizioni del testo unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 [9].

 

Titolo III

RICORSI E SANZIONI

 

     Art. 20. (Ricorsi e sanzioni). Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione nonché per il rimborso dei tributi regionali, può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale.

     Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

     Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali.

     Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta regionale. Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione [1]0.

     Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le violazioni alla tassa di circolazione - di competenza regionale - accertate dal 1° gennaio 1975 al 10 aprile 1978, sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 [1]1 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge [1]2.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 21. (Applicazione della tassa regionale di circolazione nell'anno 1972). Gli autoveicoli e gli autoscafi, immatricolati nella circoscrizione della Regione, non sono soggetti alla tassa regionale di circolazione per il periodo corrispondente a quello per il quale sia stata corrisposta la tassa erariale di circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22. (Entrata in vigore). La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini previsti, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

 

 


[1] G.U. 22/5/1970, n. 127, concerne i «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario».

[2] Vedi L.R. 4/2/1975, n. 19, artt. 1 e 8 della L.R. 2/5/80, n. 30.

[3] Articolo così modificato dalla L.R. 29/4/83, n. 29, art. 1 con decorrenza, ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge, dall'1/1/1984 e ulteriormente modificato dalla L.R. 29/11/1984, n. 73.

[2] Vedi L.R. 4/2/1975, n. 19, artt. 1 e 8 della L.R. 2/5/80, n. 30.

[4] G.U. 22/3/1961, n. 73, S.O. concerne il «Testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative».

[5] Articolo così sostituito dalla L.R. 28/4/83, art. 1 con decorrenza ai sensi dell'art. 2 dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

[6] Vedi L.R. 4/2/75, n. 19 artt. 1 - 8 e L.R. 2/5/80, n. 30 artt. 1 - 13.

[7] G.U. 7/11/1958, n. 162, concerne l'«Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette».

[8] G.U. 27/6/1963, n. 171, concerne l'«Approvazione del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette».

[9] G.U. 30/9/1910, n. 227, concerne l'«Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato»

[1]10 Vedi L.R. 4 febbraio 1975, n. 19, art. 9.

[1]11 G.U. 24/3/1951. n. 69, concerne la «Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie».

[1]12 Comma aggiunto della L.R. 10/4/1979, n. 26.