§ 3.1.40 - L.R. 31 gennaio 1979, n. 10.
Interventi creditizi in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:31/01/1979
Numero:10


Sommario
Art. 1.  La Regione Lazio, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 concorre:
Art. 2.  (Tassi di interesse). I tassi a carico dei prestatari sono quelli minimi fissati dalla normativa statale.
Art. 3.  (Procedure). Le domande di prestito agevolato di cui all'articolo 1, lettera a), vanno presentate agli istituti di credito o enti abilitati all'esercizio del credito agrario i quali provvederanno ad [...]
Art. 4.  (Ripartizione fondi). Per l'utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge, la Giunta regionale provvede, su proposta dell'assessore all'agricoltura, sentita la commissione consiliare [...]
Art. 5.  (Onerosità passive). Alle cooperative agricole e all'ente regionale ai sviluppo agricolo nel Lazio nonché alle università agrarie che hanno eseguito, ristrutturato, ampliato, completato con opere o [...]
Art. 6.  (Procedure). Le domande intese ad ottenere la concessione dei mutui agevolati di cui al precedente articolo 5 devono essere presentate ai settori regionali decentrati dell'agricoltura competenti per [...]
Art. 6 bis. 
Art. 7.  (Garanzia interbancaria). I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori [...]
Art. 8.  (Agevolazioni fiscali). Alle operazioni di prestito di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali e le procedure di rendicontazione previste dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 [...]
Art. 9.  (Liquidazione agli istituti). Alla concessione e liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui al precedente articolo 1 si provvede con decreto del Presidente [...]
Art. 10.  (Cumulo). Il concorso al pagamento degli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere cumulato per le stesse operazioni con altre provvidenze previste da leggi statali e/o regionali.
Art. 11.  (Contributi sulle spese di gestione). La Regione, al fine di favorire la difesa economica dei prodotti agricoli, concede, altresì, alle associazioni di produttori giuridicamente riconosciute, alle [...]
Art. 12.  (Norme finanziarie). Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1, lettera a) e b), della presente legge la spesa necessaria sarà determinata annualmente con legge di bilancio.


§ 3.1.40 - L.R. 31 gennaio 1979, n. 10.

Interventi creditizi in agricoltura.

(B.U. 10 marzo 1979, n. 7).

 

Art. 1. La Regione Lazio, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 concorre:

     a) al pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione contratti da produttori singoli ed associati e da cooperative agricole; tali benefici sono accordati con priorità alle cooperative agricole ed ai coltivatori diretti singoli ed associati; a tali categorie va destinato non meno del settanta per cento dell'intero stanziamento annuale della presente legge;

     b) al pagamento degli interessi sui prestiti contratti da associazioni di produttori giuridicamente riconosciute da cooperative e loro consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici per l'acquisizione del capitale di esercizio occorrente, nonché per la corresponsione di acconti ai soci conferenti [1].

 

     Art. 2. (Tassi di interesse). I tassi a carico dei prestatari sono quelli minimi fissati dalla normativa statale.

     Il concorso regionale è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento stabilita dallo Stato e quella di ammortamento calcolata al tasso a carico dei beneficiari nella misura indicata al precedente comma [1a].

 

     Art. 3. (Procedure). Le domande di prestito agevolato di cui all'articolo 1, lettera a), vanno presentate agli istituti di credito o enti abilitati all'esercizio del credito agrario i quali provvederanno ad erogare il credito di conduzione entro venti giorni dalla ricezione della domanda, secondo l'ordine cronologico di presentazione nell'ambito delle categorie.

     Le domande di prestito superiori a L. 30.000.000 da parte dei singoli coltivatori e quelle superiori a L. 100.000.000 da parte di associazioni dei produttori e di cooperative vanno presentate contestualmente all'istituto di credito o ente prescelto ed al settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio.

     Detto settore trasmetterà all'istituto di credito o ente il proprio parere sulla richiesta entro venti giorni dalla ricezione della domanda.

     L'istituto od ente finanziatore concederà il prestito entro dieci giorni dalla data di acquisizione del parere di cui al comma precedente.

     Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1, lettera b), dovranno essere presentate contestualmente all'istituto di credito o ente prescelto e al settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio.

     Detto settore emetterà il nulla-osta alla concessione del prestito entro venti giorni dal ricevimento della domanda.

     L'istituto o ente finanziatore erogherà il prestito entro dieci giorni dall'acquisizione del nulla-osta di cui al precedente comma.

 

     Art. 4. (Ripartizione fondi). Per l'utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge, la Giunta regionale provvede, su proposta dell'assessore all'agricoltura, sentita la commissione consiliare dell'agricoltura, alla ripartizione per territori ed istituti, per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera a), e solo territoriale per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), delle disponibilità finanziarie annuali, con riferimento agli specifici obiettivi di sviluppo agricolo delle zone, privilegiando quelle interne, collinari e montane.

 

     Art. 5. (Onerosità passive). Alle cooperative agricole e all'ente regionale ai sviluppo agricolo nel Lazio nonché alle università agrarie che hanno eseguito, ristrutturato, ampliato, completato con opere o attrezzature indispensabili per il loro funzionamento impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, possono esser concessi mutui ventennali con il concorso regionale al pagamento degli interessi per la copertura dei maggiori costi intervenuti nel corso delle realizzazioni rispetto alle previsioni e per la quota non inclusa nelle determinazioni dei finanziamenti pubblici.

     Alle cantine sociali ed alle stalle sociali possono essere concessi mutui ventennali con il concorso regionale nel pagamento degli interessi per la trasformazione di passività onerose, derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti da finanziamenti pubblici o derivanti da interventi finanziari dei soci, escluso il capitale sociale, in essere alla data della entrata in vigore della presente legge e contratti entro il 31 dicembre 1982.

     I mutui di cui al precedente secondo comma sono concessi fino al 70 per cento delle predette passività ed a, condizioni che alla totale estinzione delle stesse concorrano i soci.

     Il tasso a carico dei beneficiari dei mutui di cui ai precedenti commi è quello stabilito dalle normative statali.

     Ai sensi degli articoli 1 e 25, quarto e quinto comma, della legge 26 dicembre 1981, n. 763 ai profughi coltivatori diretti, singoli od associati, possono essere concessi mutui con ammortamento fino a vent'anni, per la trasformazione delle passività onerose derivanti da mutui a tasso pieno o prestiti a breve o medio termine contratti per sopperire alle spese di acquisto di fondi rustici e/o per la trasformazione dei fondi stessi, ovvero alle spese di ripristino delle strutture, limitatamente ai profughi coltivatori diretti le cui aziende siano state danneggiate da più di una calamità nel periodo di cinque anni.

     Detti mutui possono essere concessi per importo non superiore all'ammontare dell'esposizione complessiva risultante dai rapporti bancari [2].

 

     Art. 6. (Procedure). Le domande intese ad ottenere la concessione dei mutui agevolati di cui al precedente articolo 5 devono essere presentate ai settori regionali decentrati dell'agricoltura competenti per territorio che provvedono all'istruttoria tecnico-amministrativa.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale agricoltura, sentita la competente Commissione consiliare permanente all'agricoltura, provvede all'approvazione delle iniziative. Alla concessione e liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo 5 si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti [3].

 

     Art. 6 bis. [4]

     1. I prestiti di cui alla presente legge, concessi in favore di coltivatori non proprietari di beni immobili, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria di un fondo speciale istituito con apposito capitolo del bilancio regionale.

     2. La garanzia si estende all'intero importo della perdita complessiva che gli istituti ed enti abilitati allo esercizio del credito agrario dimostrano di aver sofferto dopo l'espletamento di tutte le occorrenti procedure di riscossione coattiva.

 

     Art. 7. (Garanzia interbancaria). I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra singoli ed associati, cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

     Gli istituti ed enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario del prestito, le previste trattenute da versare al fondo interbancario di garanzia.

 

     Art. 8. (Agevolazioni fiscali). Alle operazioni di prestito di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali e le procedure di rendicontazione previste dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910 e successive.

 

     Art. 9. (Liquidazione agli istituti). Alla concessione e liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui al precedente articolo 1 si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base di rendiconti trimestrali muniti del visto del collegio, sindacale, presentati dagli istituti di credito od enti finanziatori [5].

 

     Art. 10. (Cumulo). Il concorso al pagamento degli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere cumulato per le stesse operazioni con altre provvidenze previste da leggi statali e/o regionali.

 

     Art. 11. (Contributi sulle spese di gestione). La Regione, al fine di favorire la difesa economica dei prodotti agricoli, concede, altresì, alle associazioni di produttori giuridicamente riconosciute, alle cooperative e loro consorzi contributi sulle spese di gestione specifiche per le operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici [6].

     Il contributo viene concesso, nella misura massima del 25 per cento delle spese complessive di gestione in rapporto alla produzione realmente gestita, in favore delle associazioni dei produttori giuridicamente riconosciute, di cooperative e loro consorzi, interessati a produzioni il cui mercato, nell'annata agraria, ha presentato gravi difficoltà e notevoli squilibri rispetto alla media del triennio precedente [6].

     Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere presentate ai settori decentrati dell'agricoltura che provvederanno all'istruttoria, nonché alla concessione e liquidazione dei contributi, sulla base delle assegnazioni provinciali.

     La Giunta regionale, sentita la commissione agricoltura, delibera lo stato di crisi di cui al secondo comma, l'entità del contributo da corrispondere agli organismi associativi e l'ammontare da assegnare ai settori decentrati dell'agricoltura interessati.

 

     Art. 12. (Norme finanziarie). Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1, lettera a) e b), della presente legge la spesa necessaria sarà determinata annualmente con legge di bilancio.

     Per la concessione degli interventi previsti dall'articolo 5, lettere a) e b), e dell'articolo 11 è autorizzata la spesa di L. 1.300.000.000 per l'anno 1979.

     [La spesa necessaria per gli interventi previsti dal precedente articolo 6-bis sarà determinata annualmente con la legge di bilancio ed iscritta in apposito capitolo che, per l'anno 1988, verrà istituito in bilancio, in termini di competenza e di cassa, con la seguente denominazione «Fondo per la garanzia sussidiaria, in favore di coltivatori non proprietari di beni immobili, per prestiti di cui alla legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, così come integrata dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 novembre 1987] [7].

     Alla copertura dell'onere si provvederà mediante utilizzazione dei fondi iscritti al capitolo n. 101299 (fondo globale) del bilancio regionale per l'anno 1978 ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 12 aprile 1977, n. 15 [7].

     I suddetti fondi saranno iscritti in appositi capitoli da istituire nel bilancio 1979 in termini di competenza e di cassa con le seguenti denominazioni e stanziamenti:

     Concorso negli interessi sui mutui ventennali di miglioramento per le passività onerose, L. 500.000.000

     Concorso negli interessi sui prestiti quinquennali per le passività onerose, L. 200.000.000

     Contributi in conto capitale sulle spese di gestione, L. 600.000.000.

     Per gli anni successivi la spesa necessaria per la presente legge sarà determinata annualmente con la legge di bilancio.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, al bilancio 1979 le necessarie variazioni.

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 15 novembre 1994, n. 60.

[1a] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 7/83.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. n. 7/83.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 7/83.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 57/87 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.

[5] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 8/84 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 novembre 1994, n. 60.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 novembre 1994, n. 60.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 57/87 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 57/87.