§ 6.4.2 – L.R. 4 febbraio 1975, n. 19.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 sanzioni amministrative
Data:04/02/1975
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Oggetto delle tasse).
Art. 2.  (Riscossione delle tasse).
Art. 3.  (Modalità di pagamento).
Art. 4.  (Riscossione coattiva).
Art. 5.  (Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse).
Art. 6.  (Sanzioni).
Art. 7.  (Competenze per l'accertamento delle infrazioni).
Art. 8.  (Decadenze e rimborsi).
Art. 9.  (Ricorsi amministrativi).
Art. 10.  (Azione giudiziaria).
Art. 11.  (Disposizioni finali). Per quanto non previsto dalla presente legge, sono applicabili le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative.


§ 6.4.2 – L.R. 4 febbraio 1975, n. 19.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. [1]

(B.U. 10 febbraio 1975, n. 4 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Oggetto delle tasse).

     Gli atti ed i provvedimenti elencati nella tariffa annessa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali

- di cui all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 [2] ed agli artt. 1, 6, 7 e 8 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1 - nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.

 

     Art. 2. (Riscossione delle tasse).

     La tassa di rilascio o d'apertura e dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

     La tassa di rinnovo, pari a quella di rilascio o d'apertura, va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

     La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

     Nei casi espressamente previsti nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono assoggettati ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

 

     Art. 3. (Modalità di pagamento).

     Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.

     Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei Comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 4. (Riscossione coattiva).

     Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni relative alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

 

     Art. 5. (Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse).

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

 

     Art. 6. (Sanzioni).

     Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolta la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari ad un sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a lire duemila.

     Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire duemila a lire ventimila, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

     Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

     a) in una soprattassa del 10% della tassa dovuta, se questa viene corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

     b) in una soprattassa del 20% della tassa dovuta, se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

 

     Art. 7. (Competenze per l'accertamento delle infrazioni).

     Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative.

     Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 [3], e successive disposizioni.

 

     Art. 8. (Decadenze e rimborsi).

     L'accertamento delle violazioni alle norme del Titolo I, Capo III della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1, nonché della presente legge, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

     Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni, a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso.

     Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

 

     Art. 9. (Ricorsi amministrativi).

     Il ricorso di cui all'art. 20 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1, deve essere proposto entro trenta giorni al Presidente della Giunta regionale.

     Tale ricorso può anche essere inoltrato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

     Contro la decisione del Presidente della Giunta regionale è ammesso ricorso per revocazione, per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2 e 3, del codice di procedura civile.

     Tale ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il Presidente della Giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

 

     Art. 10. (Azione giudiziaria).

     Avverso le decisioni definitive di cui al precedente articolo, l'azione giudiziaria è esperibile, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla data di notificazione della decisione.

     Qualora entro 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

 

     Art. 11. (Disposizioni finali). Per quanto non previsto dalla presente legge, sono applicabili le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative.

 

     Tariffa [4].


[1] Vedi comunque anche la L.R. 2/5/1980, n. 30.

[2] G.U. 22/5/1970, n. 127.

[3] G.U. 24/3/1951 n. 69, concerne la «Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie».

[4] Tariffa allegata alla L.R. 30/80.