§ 4.5.2 - L.R. 21 marzo 1973, n. 11. - Promozione di Consorzi tra gli Enti
locali per la gestione di servizi pubblici di trasporto e la erogazione di contributi ai medesimi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:21/03/1973
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto ed in previsione del piano generale dei trasporti, la Regione promuove la costituzione di consorzi, che abbiano rilevanza regionale, di Enti locali per la [...]
Art. 2.  Alle Province che partecipano a consorzi di rilevanza regionale tra enti locali per la gestione di servizi pubblici di trasporto viene concesso un contributo sulla quota di spesa di impianto a loro [...]
Art. 3.  Per il contributo a favore delle Province sulle spese di impianto per la costituzione dei consorzi, di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1973
Art. 4.  Per i contributi annui a favore delle Province sulle spese della gestione consortile, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.
Art. 5.  (Omissis)


§ 4.5.2 - L.R. 21 marzo 1973, n. 11. - Promozione di Consorzi tra gli Enti

locali per la gestione di servizi pubblici di trasporto e la erogazione di contributi ai medesimi.

(B.U. 2 aprile 1973, n. 9).

 

Art. 1. Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto ed in previsione del piano generale dei trasporti, la Regione promuove la costituzione di consorzi, che abbiano rilevanza regionale, di Enti locali per la gestione di servizi pubblici di trasporto, al fine di concorrere allo sviluppo economico e sociale della Regione stessa.

 

     Art. 2. Alle Province che partecipano a consorzi di rilevanza regionale tra enti locali per la gestione di servizi pubblici di trasporto viene concesso un contributo sulla quota di spesa di impianto a loro carico entro il limite di cui all'art. 3.

     Alle stesse Province viene concesso un contributo annuo per far fronte alle spese di esercizio ed alla eventuale quota di disavanzo accertato annualmente a loro carico.

     La prima erogazione del contributo di cui al secondo comma sarà effettuata, nei limiti degli stanziamenti previsti, sulla base del disavanzo risultante al 31 dicembre 1973 dall'inizio della gestione dei servizi.

 

     Art. 3. Per il contributo a favore delle Province sulle spese di impianto per la costituzione dei consorzi, di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1973 [1].

 

     Art. 4. Per i contributi annui a favore delle Province sulle spese della gestione consortile, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

 

     Art. 5. (Omissis) [2].

 

 


[1] Vedi art. 1 della L.R. 38/1973.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 22/1973.