§ 3.1.36 - L.R. 29 aprile 1983, n. 28.
Produzione latte qualità - Dotazione contenitori refrigeranti alle aziende agricole singole o associate. - Contributo in conto capitale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:29/04/1983
Numero:28


Sommario
Art. 1.  La Regione Lazio, allo scopo di favorire l'introduzione di moderni mezzi tecnici idonei ad elevare la redditività delle aziende produttrici di latte, concede contributi in conto capitale per [...]
Art. 2.  1. Il contributo di cui al precedente articolo non potrà superare la percentuale del 75 per cento della spesa di acquisto del contenitore refrigerante o del mezzo refrigeratore e sarà corrisposto [...]
Art. 3.  Le domande per ottenere il contributo dovranno essere presentate dagli interessati ai settori decentrati dell'agricoltura competenti per territorio, in carta libera, corredate della fattura di [...]
Art. 4.  All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 500 milioni, si fa fronte con lo stanziamento previsto dal capitolo n. 01319 del bilancio di previsione dell'esercizio [...]


§ 3.1.36 - L.R. 29 aprile 1983, n. 28. [1]

Produzione latte qualità - Dotazione contenitori refrigeranti alle aziende agricole singole o associate. - Contributo in conto capitale.

(B.U. 20 maggio 1983, n. 14).

 

Art. 1. La Regione Lazio, allo scopo di favorire l'introduzione di moderni mezzi tecnici idonei ad elevare la redditività delle aziende produttrici di latte, concede contributi in conto capitale per l'acquisto di contenitori refrigeranti, alle aziende agricole singole o associate nonché di mezzi di trasporto refrigeratori in favore di cooperative che conferiscono il latte dei soci agli impianti di trasformazione, propri o di terzi, od ai centri di commercializzazione.

 

     Art. 2. 1. Il contributo di cui al precedente articolo non potrà superare la percentuale del 75 per cento della spesa di acquisto del contenitore refrigerante o del mezzo refrigeratore e sarà corrisposto fino alla misura massima di L. 3 milioni per i contenitori refrigeranti e di L. 100 milioni per gli automezzi refrigeratori.

     2. I contributi di cui al presente articolo sono concessi anche per gli acquisti riguardanti i lattoprelevatori [2].

 

     Art. 3. Le domande per ottenere il contributo dovranno essere presentate dagli interessati ai settori decentrati dell'agricoltura competenti per territorio, in carta libera, corredate della fattura di acquisto del contenitore regolarmente quietanzata.

     I settori decentrati dell'agricoltura, esaminata la regolarità degli atti, protocollate le domande nel rispetto scrupoloso dell'ordine cronologico, trasmettono l'elenco dei richiedenti con la proposta dei contributi all'Assessorato regionale all'agricoltura entro e non oltre dieci giorni dalla fine di ogni mese.

     L'Assessorato regionale all'agricoltura accredita le somme necessarie al soddisfacimento delle domande entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento degli elenchi trasmessi dai settori decentrati dell'agricoltura mese per mese.

     I settori decentrati debbono liquidare i contributi agli interessati entro e non oltre venti giorni dal ricevimento delle somme accreditate dall'Assessorato regionale all'agricoltura.

     L'Assessore regionale all'agricoltura, mese per mese, relaziona la Commissione consiliare permanente competente sull'attività svolta in attuazione della presente legge.

 

     Art. 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 500 milioni, si fa fronte con lo stanziamento previsto dal capitolo n. 01319 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1983.


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 1992, n. 27.