§ 4.5.100 - L.R. 30 novembre 1987, n. 52. - Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, relativa al parziale ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:30/11/1987
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Omissis).
Art. 2.  1. In relazione alla normativa recata dal richiamato decreto- legge 9 dicembre 1986, n. 833 e dalla legge di conversione 6 febbraio 1987, n. 18, le disposizioni di cui alla predetta legge regionale [...]
Art. 3.  1. Le anticipazioni di cui ai precedenti articoli saranno concesse, per il 1987, nei limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziate in bilancio al capitolo n. 32351 della spesa, ivi forza [...]


§ 4.5.100 - L.R. 30 novembre 1987, n. 52. - Modifiche ed integrazioni alla

legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, relativa al parziale ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto di interesse regionale e locale. Anticipazioni di spesa.

(B.U. 10 dicembre 1987, n. 34).

 

Art. 1. (Omissis).

 

     Art. 2. 1. In relazione alla normativa recata dal richiamato decreto- legge 9 dicembre 1986, n. 833 e dalla legge di conversione 6 febbraio 1987, n. 18, le disposizioni di cui alla predetta legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, con le modificazioni introdotte dall'articolo 1 della presente legge, sono estese ai disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale prodottisi nell'anno 1986.

     2. Con applicazione delle norme di cui alla menzionata legge regionale n. 50 del 1986 e di quelle contenute nella presente legge,

l'amministrazione regionale potrà provvedere ad anticipazioni per la copertura dei disavanzi di esercizio afferenti gli anni successivi al 1986, se ammessi a ripiano attraverso mutui il cui onere di ammortamento sia posto a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 3. 1. Le anticipazioni di cui ai precedenti articoli saranno concesse, per il 1987, nei limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziate in bilancio al capitolo n. 32351 della spesa, ivi forza dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 e dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 1987, n. 45.

     2. Le eventuali ulteriori spese, necessarie per anticipazioni non corrisposte nell'anno in corso, troveranno copertura finanziaria nel bilancio regionale degli esercizi successivi.

     4. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.