§ 98.1.26406 - Legge 6 febbraio 1987, n. 18.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali.


Settore:Normativa nazionale
Data:06/02/1987
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni


§ 98.1.26406 - Legge 6 febbraio 1987, n. 18.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali.

(G.U. 9 febbraio 1987, n. 32)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: "relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985" sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986"; e le parole: "in misura pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'80 per cento";

     al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: "Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 e della eventuale perdita di esercizio dell'anno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986"; e le parole: "secondo modalità stabilite dalle disposizioni per la finanza locale per il 1987" sono soppresse;

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento, entro i limiti ivi previsti, delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza".

     All'articolo 3:

     al comma 1, dopo le parole: "di pubblico trasporto," sono aggiunte le seguenti: "ancorchè riferite ad esercizi precedenti al 1982,";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonchè quella di cui al nono comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, hanno valore di interpretazione autentica".

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987".

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.