§ 2.6.55 - L.R. 13 giugno 2007, n. 8.
Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:13/06/2007
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale, nei confronti dei componenti di organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti, i quali siano decaduti dalla carica ai sensi di norme legislative regionali [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio


§ 2.6.55 - L.R. 13 giugno 2007, n. 8.

Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale

(B.U. 20 giugno 2007, n. 17 - S.O. n. 3)

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale, nei confronti dei componenti di organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti, i quali siano decaduti dalla carica ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime a seguito di sentenze della Corte Costituzionale, con conseguente risoluzione dei contratti di diritto privato disciplinanti i relativi rapporti di lavoro, è autorizzata a deliberare in via alternativa:

     a) il reintegro nelle cariche e il ripristino dei relativi rapporti di lavoro;

     b) il risarcimento del danno [1].

     2. La soluzione di cui al comma 1, lettera b) è comunque adottata qualora la durata del rapporto di lavoro sia scaduta [2].

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 21 ottobre 2008, n. 18. La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2008, n. 351, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 ottobre 2008, n. 18. La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2008, n. 351, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.