§ 4.4.67 - L.R. 13 febbraio 1987, n. 16.
Disciplina per la raccolta delle acque di carico degli automezzi itineranti.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:13/02/1987
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità). Al fine di tutelare l'ambiente preservandolo da possibili inquinamenti ed al fine di agevolare il turismo itinerante dei possessori di automezzi destinati al campeggio, tutti gli [...]
Art. 2.  (Realizzazione e manutenzione). Il pozzo della raccolta delle acque nere, con caratteristiche tali da garantire l'igienicità, deve avere una capacità minima di litri 2.000 e viene svuotato, su [...]
Art. 3.  (Realizzazione forzata e sanzioni). Il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, igiene ed ambiente, dispone, con suo decreto [...]
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie). Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 2, secondo comma, è prevista la spesa di L. 100 milioni che sarà imputata nel bilancio per l'anno 1987 su [...]


§ 4.4.67 - L.R. 13 febbraio 1987, n. 16. [1]

Disciplina per la raccolta delle acque di carico degli automezzi itineranti.

(B.U. 28 febbraio 1987, n. 6).

 

Art. 1. (Finalità). Al fine di tutelare l'ambiente preservandolo da possibili inquinamenti ed al fine di agevolare il turismo itinerante dei possessori di automezzi destinati al campeggio, tutti gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, con esclusione degli impianti posti sulle autostrade e di quelli situati nei centri urbani, debbono installare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un pozzo per la raccolta delle acque nere ove gli utenti possono scaricare i contenitori dei citati automezzi.

 

     Art. 2. (Realizzazione e manutenzione). Il pozzo della raccolta delle acque nere, con caratteristiche tali da garantire l'igienicità, deve avere una capacità minima di litri 2.000 e viene svuotato, su richiesta del gestore dell'impianto o comunque periodicamente, a cura del comune nel cui territorio è situato l'impianto ed a spese della Regione.

     Entro il 30 giugno di ogni anno i comuni presenteranno alla Regione la richiesta per la copertura della spesa necessaria a svolgere il servizio di cui al precedente comma.

 

     Art. 3. (Realizzazione forzata e sanzioni). Il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, igiene ed ambiente, dispone, con suo decreto motivato, l'esecuzione delle opere in danno del proprietario dell'impianto stradale di distribuzione dei carburanti che risulta inadempiente entro il termine di cui al precedente articolo 1 ed applica contestualmente una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie). Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 2, secondo comma, è prevista la spesa di L. 100 milioni che sarà imputata nel bilancio per l'anno 1987 su apposito capitolo di nuova istituzione avente la seguente denominazione: «Contributi ai comuni per le spese inerenti la legge regionale "Disciplina per la raccolta delle acque di scarico degli automezzi itineranti"».

     Per la copertura della spesa di cui al precedente comma si provvederà con legge di bilancio 1987.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.