§ 5.14.72 - L.R. 31 ottobre 1994, n. 54.
Interpretazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 giugno 1990, n. 82.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:31/10/1994
Numero:54


Sommario
Art. 1.      1. La lettera e), dell'articolo 2, della legge regionale 21 giugno 1990, n. 82, laddove prevede che la Regione individua nella «Valorizzazione delle aree di vocazione agricola cui mantenere la [...]
Art. 2.      1. Ai fini del «Progetto agricoltura» di cui all'articolo 3, lettera f) della legge regionale n. 82 del 1990 la protezione, riqualificazione e rilancio delle produzioni agricole deve assicurare [...]


§ 5.14.72 - L.R. 31 ottobre 1994, n. 54.

Interpretazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 giugno 1990, n. 82.

(B.U. 19 novembre 1994, n. 32).

 

Art. 1.

     1. La lettera e), dell'articolo 2, della legge regionale 21 giugno 1990, n. 82, laddove prevede che la Regione individua nella «Valorizzazione delle aree di vocazione agricola cui mantenere la destinazione d'uso del suolo ai fini agricoli, zootecnici, forestali», impegna la Regione medesima alla valorizzazione delle aree di vocazione agricola. Tali aree debbono essere individuate nell'ambito del bacino termale delle «Acque Albule», interessante il territorio dei comuni di Tivoli, Guidonia e Roma, mediante la selezione tra i terreni attualmente destinati all'uso agricolo di quelli che abbiano particolare pregio, tale da giustificare la loro qualificazione di aree «a vocazione agricola».

 

     Art. 2.

     1. Ai fini del «Progetto agricoltura» di cui all'articolo 3, lettera f) della legge regionale n. 82 del 1990 la protezione, riqualificazione e rilancio delle produzioni agricole deve assicurare una migliore ed equilibrata utilizzazione dei terreni nel senso che deve essere garantita l'attuale destinazione d'uso dei terreni che siano stati individuati come aree a vocazione agricola evitando il mantenimento all'uso agricolo di terreni attualmente destinati all'uso agricolo che non abbiano adeguati requisiti.

     2. Per quanto attiene all'azienda agricola del Cavaliere, il rilancio produttivo della stessa deve avvenire anche esso attraverso una migliore ed equilibrata utilizzazione dei terreni nell'ambito dei quali vengano conservati all'attuale destinazione d'uso solo le aree dell'azienda che abbiano «vocazione agricola».

     3. Il rilancio produttivo dell'azienda, altresì, dovrà essere perseguito, oltre che con un particolare ricorso ad opportune azioni di agriturismo, mediante la diversificazione e la migliore utilizzazione dei suoi terreni, le quali non escludono che parte del territorio dell'azienda possa essere destinata ad iniziative ed utilizzazione diverse che consentano un miglior dimensionamento dell'azienda stessa, nonché con l'introduzione di nuove entrate, il più economico perseguimento del suo rilancio.