§ 2.4.6 - L.R. 17 giugno 1980, n. 70.
Indizione di una consultazione tra i cittadini dei comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.4 enti locali
Data:17/06/1980
Numero:70


Sommario
Art. 1.  E' indetto referendum tra i cittadini dei comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano iscritti nelle liste elettorali dei rispettivi comuni per esprimere il loro parere in ordine alla fusione [...]
Art. 2.  Il quesito da sottoporre a voto popolare consiste nella formula seguente: «Ritiene l'elettore che i comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano debbano essere riuniti in un unico comune?».
Art. 3.  Alla consultazione partecipano i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano.
Art. 4.  La data di convocazione degli elettori per la consultazione di cui alla presente legge è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è scelta in una domenica compresa tra il [...]
Art. 5.  L'elettorato attivo, la tenuta delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione e la composizione dei seggi elettorali sono disciplinati [...]
Art. 6.  I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro il quindicesimo giorno antecedente a quello stabilito per la votazione.
Art. 7.  La votazione per la consultazione di cui alla presente legge si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
Art. 8.  Presso il tribunale di Latina è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto nei modi previsti dall'articolo 8 [...]
Art. 9.  La volontà popolare sarà considerata favorevole alla fusione se in ciascuno dei due comuni il numero dei «si» raggiungerà la metà più uno dei voti validi.
Art. 10.  Il Consiglio regionale provvederà, con successiva legge, alla denominazione del nuovo comune, sentito il consiglio comunale.
Art. 11.  Le spese per lo svolgimento della consultazione di cui alla presente legge sono a carico della Regione.
Art. 12.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto della Regione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel [...]


§ 2.4.6 - L.R. 17 giugno 1980, n. 70. [1]

Indizione di una consultazione tra i cittadini dei comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano.

(B.U. 10 ottobre 1980, n. 28).

 

Art. 1. E' indetto referendum tra i cittadini dei comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano iscritti nelle liste elettorali dei rispettivi comuni per esprimere il loro parere in ordine alla fusione dei due comuni.

 

     Art. 2. Il quesito da sottoporre a voto popolare consiste nella formula seguente: «Ritiene l'elettore che i comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano debbano essere riuniti in un unico comune?».

 

     Art. 3. Alla consultazione partecipano i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano.

     Le popolazioni dei due comuni sono consultate contemporaneamente, ma i risultati del voto saranno rilevati separatamente, con le procedure di cui al successivo articolo 8.

 

     Art. 4. La data di convocazione degli elettori per la consultazione di cui alla presente legge è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo ed il centoventesimo giorno successivo alla scadenza del semestre che segue l'elezione del nuovo Consiglio regionale.

     Il decreto di cui al precedente comma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla emanazione ed è notificato entro lo stesso termine al commissario del Governo, al presidente del tribunale di Latina, al presidente della commissione mandamentale competente, nonché ai sindaci dei comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano.

     I sindaci interessati provvedono a dare notizia agli elettori dell'indizione della consultazione mediante appositi manifesti affissi quarantacinque giorni prima della data fissata per la votazione, indicando il giorno ed il luogo di convocazione e riportando per esteso il testo del quesito di cui all'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 5. L'elettorato attivo, la tenuta delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione e la composizione dei seggi elettorali sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

 

     Art. 6. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro il quindicesimo giorno antecedente a quello stabilito per la votazione.

     I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per la consultazione.

 

     Art. 7. La votazione per la consultazione di cui alla presente legge si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

     Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata nel decreto d'indizione della consultazione e terminano alle ore ventuno dello stesso giorno.

     L'elettore vota tracciando nella scheda, con la matita, un segno sulla risposta (si-no) da lui prescelta, nello spazio che la contiene.

     Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale.

     Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

     Per le operazioni inerenti alla votazione ed allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

 

     Art. 8. Presso il tribunale di Latina è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto nei modi previsti dall'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

     L'ufficio di cui al comma precedente, appena pervenuti i verbali di scrutinio ed i relativi allegati dagli uffici elettorali di sezione dei comuni interessati alla consultazione, procede, in pubblica adunanza, alle operazioni indicate nei successivi commi.

     Con procedimenti distinti per ciascun comune, l'ufficio centrale circoscrizionale provvede all'accertamento del numero dei partecipanti alla votazione, rispetto agli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito sottoposto a votazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

     Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, eventualmente presentati agli uffici di sezione o all'ufficio centrale circoscrizionale, decide questo ultimo, prima di procedere alle operazioni di competenza.

     Delle operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono redatti due distinti verbali in quattro esemplari. Un esemplare del verbale è depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali e agli altri atti relativi trasmessi dagli uffici di sezione. Gli altri esemplari sono trasmessi, rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed al Commissario del Governo.

 

     Art. 9. La volontà popolare sarà considerata favorevole alla fusione se in ciascuno dei due comuni il numero dei «si» raggiungerà la metà più uno dei voti validi.

     Qualora l'esito del referendum dovesse essere favorevole alla fusione dei due comuni, la Giunta regionale, entro tre mesi successivi alla proclamazione dell'esito del referendum, assumerà i provvedimenti di sua competenza.

     Qualora l'esito del referendum desse risultato contrario alla fusione dei due comuni, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla proclamazione del suddetto risultato, provvederà, sentita la competente commissione consiliare, alla determinazione dei confini tra i due comuni, sulla base della documentazione esistente agli atti.

     La commissione consiliare esprimerà il proprio parere entro giorni quindici dalla data di ricezione della proposta della Giunta.

 

     Art. 10. Il Consiglio regionale provvederà, con successiva legge, alla denominazione del nuovo comune, sentito il consiglio comunale.

     Sino all'entrata in vigore di tale provvedimento il nuovo comune assumerà la denominazione di «Castelforte - Santi Cosma e Damiano».

 

     Art. 11. Le spese per lo svolgimento della consultazione di cui alla presente legge sono a carico della Regione.

     I comuni interessati anticipano le spese concernenti i propri adempimenti nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.

     Le spese anticipate dai comuni sono rimborsate dalla Regione entro tre mesi dalla presentazione del relativo rendiconto.

     La Regione può erogare ai comuni, su loro richiesta e previa presentazione di preventivo, un acconto di importo pari al 75 per cento delle spese preventivate.

     I provvedimenti di acconto e di rimborso delle spese relative alla consultazione sono adottati dalla Giunta regionale.

     In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 4, primo comma, in merito all'epoca in cui si procederà alla convocazione degli elettori, la legge di approvazione del bilancio di previsione 1981 provvederà alla determinazione del finanziamento ed alla istituzione di apposito capitolo, su cui graverà l'onere derivante dalla attuazione della presente legge.

 

     Art. 12. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto della Regione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.