§ 4.2.29 - L.R. 22 settembre 1978, n. 58.
Legge di finanziamento relativa al progetto di intervento denominato «Centri Storici».


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:22/09/1978
Numero:58


Sommario
Art. 1.  La Regione Lazio, in relazione agli obiettivi ed alle finalità indicate nel programma regionale di sviluppo per il quinquennio 1977-1981, promuove interventi destinati al recupero di immobili di [...]
Art. 2.  Per le finalità di cui alla presente legge per l'anno 1978 è prevista la spesa di lire 800 milioni in termini di competenza e di cassa da iscriversi al cap. 423271 di nuova istituzione, avente la [...]


§ 4.2.29 - L.R. 22 settembre 1978, n. 58. [1]

Legge di finanziamento relativa al progetto di intervento denominato «Centri Storici».

(B.U. 10 ottobre 1978, n. 28).

 

Art. 1. La Regione Lazio, in relazione agli obiettivi ed alle finalità indicate nel programma regionale di sviluppo per il quinquennio 1977-1981, promuove interventi destinati al recupero di immobili di proprietà di enti pubblici mediante la sistemazione, adattamento, ristrutturazione e ampliamento di tali edifici per adibirli a servizi pubblici (case comunali, sede consorzi, biblioteche, musei, centri sociali, ambulatori, ecc.) compatibilmente alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici esistenti.

     Per la realizzazione di tali finalità il contributo regionale di cui al successivo art. 2 può essere concesso ai comuni, alle province e loro consorzi.

 

     Art. 2. Per le finalità di cui alla presente legge per l'anno 1978 è prevista la spesa di lire 800 milioni in termini di competenza e di cassa da iscriversi al cap. 423271 di nuova istituzione, avente la seguente denominazione «Concessione di contributi in capitale nella misura del cento per cento della spesa occorrente per il recupero di immobili di proprietà di enti pubblici per l'esecuzione di lavori di sistemazione, adattamento, ristrutturazione e ampliamento per adibirli a servizi pubblici».

     Alla suddetta spesa di lire 800 milioni si farà fronte riducendo di eguale importo in termini di competenza e di cassa lo stanziamento del cap. 423299 «Fondo globale».

     Nell'area progettuale «Programmazione territoriale, tutela dell'ambiente e utilizzazione delle risorse», codice 0500, del bilancio pluriennale 1978/1981 sono apportate le variazioni conseguenti per l'esercizio 1978. Alla individuazione e determinazione della quota di spesa a carico degli esercizi successivi al 1978 si provvederà con leggi di bilancio.

     I piani annuali di intervento vengono approvati dalla Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, su proposta del competente comparto.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.