§ 3.7.21 - L.R. 7 gennaio 1987, n. 3. - Disciplina transitoria del mercato
all'ingrosso ortofrutticolo di Fondi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:07/01/1987
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Nelle more dell'approvazione del piano mercati, previsto dall'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74, il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi viene definito «mercato a [...]
Art. 2.  Al mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi, come definito dal precedente articolo 1, si applica la disciplina della legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74, salvo quanto previsto dai successivi [...]
Art. 3.  La Giunta regionale, entro il 5 febbraio 1987, adatterà gli atti di sua competenza per l'individuazione di una società consortile a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, secondo le [...]
Art. 4.  Il commissario regionale provvederà:
Art. 5.  Il commissario regionale, per lo svolgimento dell'incarico affidatogli, si avvarrà del personale che risulti dipendente del consorzio per il mercato ortofrutticolo di Fondi alla data dei 23 febbraio [...]
Art. 6.  La Giunta regionale, al fine di garantire un corretto ed immediato funzionamento del mercato, provvederà alla nomina di un direttore provvisorio, per un periodo non superiore a tre illesi, e bandirà [...]
Art. 7.  Il commissario regionale rimetterà alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione, completa di documentazione, sullo stato della gestione al momento della nomina.
Art. 8.  Per le responsabilità del commissario regionale verso la Regione si applicano le disposizioni previste dalla legge 19 maggio 1976, n. 335
Art. 9.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.7.21 - L.R. 7 gennaio 1987, n. 3. - Disciplina transitoria del mercato

all'ingrosso ortofrutticolo di Fondi.

(B.U. 20 gennaio 1987, n. 2).

 

Art. 1. Nelle more dell'approvazione del piano mercati, previsto dall'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74, il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi viene definito «mercato a tipologia e funzione mista», a norma dell'articolo 2, lettera d), della legge stessa.

     Il regolamento di mercato dovrà prevedere la disciplina autonoma delle funzioni economiche del mercato, che rimarranno distinte.

 

     Art. 2. Al mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi, come definito dal precedente articolo 1, si applica la disciplina della legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74, salvo quanto previsto dai successivi articoli della presente legge.

 

     Art. 3. La Giunta regionale, entro il 5 febbraio 1987, adatterà gli atti di sua competenza per l'individuazione di una società consortile a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, secondo le previsioni dell'articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74, acquisiti i pareri delle commissioni consiliari permanenti competenti in materia di agricoltura e di commercio.

     Fino alla costituzione della società consortile di cui al precedente comma ed all'affidamento della gestione a quest'ultima, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla sua costituzione, il mercato ortofrutticolo di Fondi sarà gestito in via provvisoria da un commissario che sarà nominato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4. Il commissario regionale provvederà:

     a) a tutti gli atti necessari alla gestione ordinaria del mercato;

     b) a sottoporre alla Giunta regionale eventuali interventi straordinari di cui ravvisi la necessità e l'urgenza.

 

     Art. 5. Il commissario regionale, per lo svolgimento dell'incarico affidatogli, si avvarrà del personale che risulti dipendente del consorzio per il mercato ortofrutticolo di Fondi alla data dei 23 febbraio 1983, stipulando, previa autorizzazione della Giunta regionale, con il consorzio suddetto un'apposita convenzione, nella quale siano tra l'altro disciplinate le modalità di utilizzazione temporanea del suddetto personale, nonché le modalità di copertura dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico relativi al personale stesso, e delle eventuali spese generali sostenute dal consorzio in relazione ai rapporti di lavoro con il personale utilizzato dal mercato ortofrutticolo di Fondi.

     Nella convenzione dovranno essere previste le mansioni cui ciascun dipendente sarà preposto.

     Il personale così utilizzato presso il mercato ortofrutticolo di Fondi sarà poi assunto in via definitiva dalla società consortile di cui al precedente articolo 3 con la stessa qualifica ed il relativo maturato economico.

     I dieci soci-lavoratori dipendenti della cooperativa Best Service, utilizzati in convenzione dal Commissario regionale nei servizi di vigilanza, portierato e custodia durante il periodo della sua gestione che, con sentenze dell’Autorità giudiziaria, sono stati riconosciuti dipendenti del mercato ortofrutticolo di Fondi (MOF) dal 1991, sono assunti alle dirette dipendenze della Regione ed inquadrati nel corrispondente livello funzionale.[1]

     Con successivo provvedimento della Giunta regionale e previa verifica della disponibilità dei posti in organico i dipendenti assunti ai sensi del comma precedente vengono assegnati agli enti sub-regionali e/o alle strutture regionali decentrate della Provincia di Latina.[1]

 

 

     Art. 6. La Giunta regionale, al fine di garantire un corretto ed immediato funzionamento del mercato, provvederà alla nomina di un direttore provvisorio, per un periodo non superiore a tre illesi, e bandirà immediatamente apposito concorso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della vigente legislazione.

 

     Art. 7. Il commissario regionale rimetterà alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione, completa di documentazione, sullo stato della gestione al momento della nomina.

     Sulla base della predetta relazione, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, individuerà le spese che, in quanto riconosciute rispondenti agli interessi regionali, potranno essere ripianate nei limiti dei tondi iscritti al capitolo n. 04006 del bilancio regionale 1986.

     Nella relazione, il commissario regionale dovrà esprimere un parere sull'interesse regionale delle spese tuttora da ripianare ed illustrare i risultati conseguiti fino alla sua nomina. Il commissario regionale redigerà quindi relazioni trimestrali sull'andamento della propria gestione.

     Le eventuali attività della gestione verranno depositate su apposito conto bancario fruttifero intestato alla gestione commissariale del mercato all'ingrosso ortofrutticolo di Fondi, di cui verrà effettuato rendiconto alla Giunta regionale, e versate sul bilancio regionale, entro il mese di gennaio successivo a quello di riferimento, su apposito capitolo da istituirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 8. Per le responsabilità del commissario regionale verso la Regione si applicano le disposizioni previste dalla legge 19 maggio 1976, n. 335 [2] e dalla legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

 

     Art. 9. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Comma aggiunto dall’art.1 della L.R. 20 novembre 2001, n. 28.

[1] Comma aggiunto dall’art.1 della L.R. 20 novembre 2001, n. 28.

[2] Pubblicata sulla G.U. 1/6/1976, n. 143, concerne i «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni».