§ 4.4.5 - L.R. 10 agosto 1984, n. 49.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 e della legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52, concernenti la disciplina di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:10/08/1984
Numero:49


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  (Omissis)


§ 4.4.5 - L.R. 10 agosto 1984, n. 49. [1]

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 e della legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52, concernenti la disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione.

(B.U. 30 agosto 1984, n. 24).

 

Art. 1.

     Le zone costiere dei comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Civitavecchia, Roma, Pomezia, Anzio e Formia individuate con la lettera «A» nelle planimetrie in scala 1: 25.000 (Omissis) allegate alla presente legge della quale costituiscono parte integrante, unitamente alla descrizione dei relativi confini, e che sono identificate con le tavole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12,sono assoggettate ai vincoli di cui alla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, così come modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge le fasce di territorio di cui al precedente comma sostituiscono, per gli stessi tratti di territorio costiero, quelle previste dall'articolo 1, lettera a), della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30.

     Non sono soggette ai vincoli di cui alle richiamate leggi regionali le fasce di territorio individuate con la lettera «B» nelle planimetrie di cui al primo comma del presente articolo.

     Per le zone costiere non comprese nelle planimetrie di cui ai commi precedenti rimane in vigore la disciplina prevista dalla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, così come modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52.

     Conservano la propria efficacia le eventuali deroghe ai vincoli sui territori oggetto della salvaguardia delle coste precedentemente concesse in sede di approvazione del piano regolatore generale in vigenza dell'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30.

 

     Art. 2. (Omissis) [2]

 

 

ALLEGATO

DESCRIZIONE DEI CONFINI DELLE ZONE VINCOLATE

Comuni di Montaldo di Casto e Tarquinia

(Pescia Romana - Montalto di Castro Montalto Marina) - Rif. tavv. 1, 2, 3,

4, lett. A.

     Confini: dal mare lungo il tratto di strada denominato «Perrazzeta» nella direzione Pescia Romana fino all'incrocio con il fosso denominato «Forma del Paglieto Grande». Da tale punto in direzione sud-est lungo la «Forma» suddetta fino al congiungimento con il «Fosso della Margherita» e proseguimento di questo, sempre in direzione sud-est, fino alla confluenza con il «Fosso Tafone» o di «Ponte Rotto». Da tale confluenza in direzione sud-est attraverso la località «Sughereto» in prossimità di «San Mignano» lungo la linea riportata sulla carta dell'I.G.M. che demarca la diversa utilizzazione del suolo, fino al congiungimento con la strada «Montalto Marina» stazione FF.SS. Da tale riferimento percorrendo la strada, in direzione nord-est, fino all'incrocio con la linea ferroviaria Roma-Pisa e da qui, lungo la linea ferroviaria, in direzione sud-est fino all'incrocio con la strada denominata «degli Spinicci» nel comune di Tarquinia. Da tale riferimento, in direzione sud-ovest lungo la strada fino al mare.

 

Comune di Tarquinia e Civitavecchia

(Marina di Tarquinia e Civitavecchia) - Rif. tav. 5, lett. A.

     Confini: dal mare in direzione sud-est, lungo la linea parallela alla riva destra del fiume «Mignone» che marca la fascia di rispetto di metri lineari 300 di profondità, fino all'incrocio con la strada denominata «Litoranea per Tarquinia». Da tale riferimento percorrendo detta strada, in direzione sud, fino all'incrocio con la linea ferroviaria Roma-Pisa. Da qui lungo la linea ferroviaria, nella direzione sud, fino al limite dell'area della centrale ENEL, ed al mare in prossimità della «Torre Valdaliga».

 

Comune di Roma

(Fregene) - Rif. tav. 6, lett. A.

     Comuni: dal mare seguendo la sponda destra del Fosso denominato «Tre Denari» fino alla prima ansa del predetto Fosso. Da tale riferimento in linea retta, direzione sud-est, incrociando via dei Monti dell'Ara all'altezza del Casale Vigna e prosegue sino ad incrociare il Fosso «Arrone». Da tale congiungimento lungo il Fosso «Arrone», direzione ovest, al mare.

 

Comune di Roma

(Maccarese - Fiumicino) - Rif. tav. 7, lett. A (descrizione del vincolo riportato in alto nella tav. 7).

     Confini: dal mare, in direzione nord-est, lungo la via della Veneziana sino all'incrocio con viale Castellammare. Sul proseguimento della via della Veneziana, in direzione nord-est, per un tratto di metri lineari 515. Da tale punto ruotando ad angolo retto, in direzione sud-est, e percorrendo in linea retta, nella medesima direzione, parallela alla via Clementino (proseguimento del viale Castellammare) fino al raggiungimento del collettore delle Acque Alte. Da tale riferimento lungo il detto collettore, in direzione sud-ovest, fino all'incrocio con la predetta via Clementino. Da tale punto lungo il proseguimento della via Clementino, in direzione sud-est, fino a raggiungere il collettore generale delle Acque Basse. Da qui, in direzione sud-ovest, sino alle «Macchine Idrovore di Fiumicino» e da qui lungo la sponda sinistra del Fosso che raccoglie i due collettori, in direzione nord-ovest, al mare.

 

Comune di Roma

(Fiumicino) - Rif. tav. 7, lett. A (descrizione del vincolo riportato in basso nella tav. 7).

     Confini: dal mare lungo una linea retta, in direzione nord-est, parallela ed a sud della via dei Polpi e distante da questa metri lineari 30, sino all'incrocio di via Coccia di morto. Da tale punto lungo la detta strada, in direzione sud-est, fino all'incrocio con via del Pesce Luna. Da qui percorrendo detta strada sino all'altezza del numero civico 110. Da tale riferimento in linea retta, direzione sud-ovest, sino al mare.

 

Comune di Roma

(Castel Porziano - Fosso di Pratica) - Rif. tavv. 8, 9, lett. A.

     Confini: dal mare, lungo il prolungamento della strada che congiunge la Litoranea, in prossimità della sede della capitaneria di porto fino al cancello d'ingresso della «Strada del Telefono». Percorrendo tale strada, in direzione nord-est, fino alla «Tor Paterno». Da «Tor Paterno», in direzione sud-est, fino al congiungimento con la via Arno, all'altezza del cancello d'ingresso dell'aeroporto di Pratica di Mare. Da tale punto lungo il confine dell'aeroporto fino al proseguimento in linea retta di via Lago Maggiore. Da tale riferimento, lungo la detta strada, in direzione sud- ovest, fino all'incrocio con la litoranea Ostia-Anzio chilometri 11,500 e proseguendo nella stessa direzione fino al mare.

 

Comune di Anzio

(Torre S. Lorenzo - Campo di Carne) Rif. tav. 10, lett. A.

     Confini: dal mare lungo il confine comunale Ardea-Anzio fino all'incrocio con la strada statale 601 Ardeatina. Da tale punto percorrendo la predetta strada, in direzione sud-est, fino al chilometro 30,500. Da tale punto lungo una linea retta in direzione sud-ovest fino alla foce del fosso denominato «Cavallo Morto».

 

Comune di Anzio

(Nettuno) - Rif. tav. 11, lett. A.

     Confini: dal mare, in prossimità dell'hotel «Luci Lugi», lungo il Fosso di Bonifica, in direzione nord-est, fino all'incrocio con la strada statale 601 Ardeatina. Da tale punto, in direzione sud-est, fino al chilometro 34,800 della suddetta strada all'altezza dell'incrocio con via dei Lillà (Lido di Cincinnato). Da tale incrocio percorrendo la via dei Lillà, in direzione sud-ovest, fino al mare.

 

Comune di Formia

(Formia) - Rif. tav. 12, lett. A.

     Confini: dal mare seguendo il fosso denominato «Rio S. Croce» in direzione nord-est fino all'incrocio con via delle Vigne (località Gianola). Da tale punto in linea retta in direzione sud-est fino alla confluenza del confine comunale Formia-Minturno ed il mare.

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.

[2] Sostituisce l'articolo 6 della L.R. 52/1976.