§ 4.4.1 - L.R. 2 luglio 1974, n. 30 .
Disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:02/07/1974
Numero:30


Sommario
Art. 1.  La presente legge si applica:
Art. 2.  Fino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano territoriale di coordinamento regionale o di stralci organici del medesimo e, comunque, non oltre il termine del 31 [...]
Art. 3.  Nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 non possono essere eseguite costruzioni e opere di qualsiasi natura.
Art. 4.  Nei Comuni di cui alla lettera c) all'art. 1 non possono essere autorizzate al di fuori del perimetro del centro abitato previsto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costruzioni per un [...]
Art. 5.  Nei Comuni dotati di strumento urbanistico, l'utilizzazione a scopo edilizio nelle zone di espansione, confinanti con le fasce di cui al precedente art. 1 - lettere a) e b) è subordinata ad un piano [...]
Art. 6.  Con successiva legge regionale, da emanare entro il 31 dicembre 1974, sentite le Soprintendenze ai monumenti e previo parere della competente Commissione consiliare, potranno essere estesi la [...]
Art. 7.  Possono essere consentite deroghe, limitatamente ai casi di impianti pubblici e di uso ed interesse pubblico, fino a raggiungere complessivamente, con le preesistenti aree coperte, la copertura [...]
Art. 8.  Le autorizzazioni a costruire, già rilasciate nella zona di cui agli articoli precedenti, decadono salvo che i relativi lavori siano stati iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 9.  Per gli edifici esistenti nell'ambito delle parti di territorio di cui al precedente art. 1, sono consentiti soltanto lavori di conservazione edilizia, motivati da necessità di pronto intervento.
Art. 10.  Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme della legislazione statale.
Art. 11.  La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


§ 4.4.1 - L.R. 2 luglio 1974, n. 30 [1].

Disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione.

(B.U. 10 luglio 1974, n. 19).

 

Art. 1. La presente legge si applica:

     a) ai territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. Per i Comuni delle isole pontine l'ampiezza di detta fascia è ridotta alla metà;

     b) ai territori con termini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 150 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi;

     c) ai Comuni inclusi nel piano intercomunale di cui al D.M. 15 novembre 1958, n. 6215 non forniti di strumento urbanistico, che nel censimento del 1971 hanno registrato un incremento demografico superiore al 15% rispetto al censimento del 1961.

 

     Art. 2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano territoriale di coordinamento regionale o di stralci organici del medesimo e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 1974, nei territori di cui al precedente articolo si applicano le norme di salvaguardia degli articoli seguenti.

 

     Art. 3. Nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 non possono essere eseguite costruzioni e opere di qualsiasi natura.

     Le norme di cui al precedente comma si applicano anche ai centri abitati fino a quando non si sarà provveduto alla loro perimetrazione, che, anche per i Comuni provvisti di strumento urbanistico, dovrà essere adottata dai Consigli comunali entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed approvata con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 4. Nei Comuni di cui alla lettera c) all'art. 1 non possono essere autorizzate al di fuori del perimetro del centro abitato previsto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costruzioni per un volume superiore a metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di area edificabile.

     Sono esclusi dalla limitazione di cui sopra gli edifici e gli impianti pubblici.

     Per gli edifici ed impianti di pubblico interesse il Sindaco, su deliberazione del Consiglio comunale e previo nulla osta della Giunta regionale sentita la Sezione urbanistica e la competente Soprintendenza ai monumenti, potrà autorizzare volumi superiori a quello previsto nel primo comma del presente articolo.

     Le limitazioni predette si applicano fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale dell'approvazione del piano regolatore generale.

     Nei Comuni di cui alla lettera c) del predetto articolo, può essere autorizzata la costruzione di edifici e di complessi produttivi destinati ad attività agricole, per un volume aggiuntivo, rispetto all'indice fissato dal 1° comma del presente articolo, non superiore a metri cubi 0,07 per metro quadro di area.

     Il rilascio della licenza edilizia previo parere degli Ispettorati agrari provinciali, è condizionato dalla qualifica di imprenditore agricolo singolo o associato del richiedente, nonché all'accertata corrispondenza delle opere da costruire con le esigenze della produzione del fondo. La destinazione d'uso degli edifici e dei complessi produttivi sarà trascritta prima del rilascio della licenza edilizia; in caso di mutamento nella destinazione, il Comune annulla la licenza concessa e provvede a norma dell'art. 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

 

     Art. 5. Nei Comuni dotati di strumento urbanistico, l'utilizzazione a scopo edilizio nelle zone di espansione, confinanti con le fasce di cui al precedente art. 1 - lettere a) e b) è subordinata ad un piano di lottizzazione convenzionata o piano particolareggiato assistito da convenzione che comprende le predette fasce ed in cui, fermi restando gli indici fondiari previsti dallo strumento urbanistico per dette zone di espansione, siano proporzionalmente ripartiti tra i proprietari interessati gli oneri derivanti dalla presente legge, le opere di urbanizzazione, nonché l'edificabilità.

 

     Art. 6. Con successiva legge regionale, da emanare entro il 31 dicembre 1974, sentite le Soprintendenze ai monumenti e previo parere della competente Commissione consiliare, potranno essere estesi la normativa ed i vincoli della presente legge ad altri territori meritevoli di particolare tutela (paesistica, archeologica, ecologica ambientale).

 

     Art. 7. Possono essere consentite deroghe, limitatamente ai casi di impianti pubblici e di uso ed interesse pubblico, fino a raggiungere complessivamente, con le preesistenti aree coperte, la copertura massima del 10% delle parti di territorio di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della presente legge, comprese nel territorio comunale.

     L'autorizzazione è accordata dal Sindaco su conforme deliberazione del Consiglio comunale previo nulla osta della Giunta regionale, sentite le Soprintendenze ai monumenti ed alle antichità del Lazio.

 

     Art. 8. Le autorizzazioni a costruire, già rilasciate nella zona di cui agli articoli precedenti, decadono salvo che i relativi lavori siano stati iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e vengano completati entro due anni dal loro inizio.

     Il precedente comma non si riferisce alle opere pubbliche.

 

     Art. 9. Per gli edifici esistenti nell'ambito delle parti di territorio di cui al precedente art. 1, sono consentiti soltanto lavori di conservazione edilizia, motivati da necessità di pronto intervento.

     E' consentita la deroga ai vincoli in sede di approvazione dei piani regolatori generali con motivazione espressa, sentita la Commissione regionale permanente.

 

     Art. 10. Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme della legislazione statale.

 

     Art. 11. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 5 della L.R. 13 agosto 2011, n. 10. Le disposizioni della presente normativa sono state prorogate dalla L.R. 73/1974, per ultimo al 31/10/1976, dalla L.R. 4/1976, art. 1.