§ 4.4.4 - L.R. 25 ottobre 1976, n. 52.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30. Disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:25/10/1976
Numero:52


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 4.4.4 - L.R. 25 ottobre 1976, n. 52. [1]

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30. Disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione.

(B.U. 30 ottobre 1976, n. 30, S.O.).

 

Art. 1.

     Nelle parti del territorio di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq. Nel calcolo della cubatura realizzabile si deve tener conto di quella esistente.

     Nelle zone di cui al precedente comma qualsiasi attività costruttiva, o comunque di trasformazione del terreno, è vietata prima dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo. La licenza edilizia è obbligatoria anche per le costruzioni realizzate con strutture precarie o asportabili.

     La superficie delle aree incluse nelle zone di cui al primo comma non può essere computata ai fini della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comprensorio lottizzato.

     Per i Comuni di cui alla lett. c) dell'art. 1 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 resta in vigore quanto prescritto dall'art. 4 della legge stessa.

 

     Art. 2.

     Nelle parti del territorio di cui all'art. 1 le previsioni degli strumenti urbanistici eccedenti il prescritto limite di edificabilità o che comunque risultino in contrasto con le disposizioni della presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della legge medesima.

 

     Art. 3.

     Per gli edifici esistenti nelle parti di territorio di cui all'art. 1 sono consentiti soltanto lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

 

     Art. 4.

     Per i comuni delle isole Pontine la deroga ai limiti di cui all'art. 1 è consentita in sede di approvazione dei rispettivi piani regolatori generali su parere conforme della competente Commissione consiliare permanente.

 

     Art. 5.

     Le disposizioni di cui al precedente art. 1 non si applicano ai centri edificati quando si sia provveduto alla loro perimetrazione approvata con deliberazione della Giunta regionale.

     La perimetrazione delimita i centri esistenti mediante una linea continua che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi con l'esclusione delle aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

 

     Art. 6. [2]

     Possono essere consentite deroghe a quanto stabilito dal precedente articolo 1 esclusivamente:

     a) per le opere pubbliche che per la loro natura debbono essere ubicate lungo le coste marine e le rive dei laghi;

     b) per le opere esclusivamente destinate alle attrezzature precarie di facile rimozione, strettamente connesse alla balneazione, esclusi in ogni caso edifici ad uso ricettivo di ogni tipo [3];

     c) per le opere strettamente necessarie per l'attrezzatura di parchi;

     d) per le opere idriche e fognanti anche a servizio dei territori retrostanti la cui esecuzione debba necessariamente effettuarsi nei territori soggetti a vincoli;

     e) per le opere destinate all'allevamento ed alla conservazione del pesce, dei mitili e simili nonché per le altre opere ed impianti produttivi che debbono, per imprescindibili ragioni tecniche, essere realizzate necessariamente in contiguità delle coste del mare o delle rive dei laghi.

     La concessione edilizia in deroga è rilasciata dal sindaco nei casi previsti dal precedente comma previa deliberazione del consiglio comunale e previo nulla-osta della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico- consultivo regionale di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e deve essere assistita da atto d'obbligo con vincolo delle destinazioni.

     Le opere consentite in deroga, salvo che ciò non sia indispensabile in conseguenza della loro natura, devono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e non possono consistere comunque in opere murarie, se non ai fini dell'ancoraggio delle strutture. Quando per conseguenza della loro natura le opere interessano direttamente la riva, i relativi progetti devono essere accompagnati da studi di carattere idrogeologico [4].

 

     Art. 7.

     Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 e successive modificazioni, incompatibili con quelle della presente legge.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 49/1984.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 1984, n. 49 nel testo modificato dall'art. 73 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 1984, n. 49 nel testo modificato dall'art. 73 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.